Pensioni, quando si applica la flat tax del 7%, su quali redditi si applica la tassazione ridotta e quali sono i requisiti specifici da considerare? Una guida arriva dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020.
Pensioni, flat tax al 7% per 10 anni: dall’Agenzia delle Entrate arriva la circolare con le indicazioni su chi e quando può applicare l’imposta sostitutiva.
I pensionati non residenti, che si trasferiscono in determinate regioni del Sud Italia, beneficiano di una tassazione ridotta sui redditi esteri. La flat tax del 7% si applica ai pensionati non residenti, titolari di pensione erogata da soggetti esteri, anche se di Nazionalità italiana.
La circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 fornisce le istruzioni operative per la fruizione della flat tax del 7%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e ritoccata dal decreto Crescita.
Pensioni, flat tax del 7% per 10 anni: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
La flat tax del 7% si applica alle persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia:
- nei comuni fino a 20.000 abitanti di di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 con un massimo di 3.000 abitanti.
Come specificato dalla circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate, per la verifica che il Comune interessato rientri tra quelli di cui sopra, bisognerà far riferimento ai dati contenuti nella “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione”, pubblicata sul sito dell’Istat, riferito al 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia.
La flat tax del 7% si applica per un totale di 10 anni, secondo le novità introdotte dal decreto Crescita, ed a tutti i titolari di pensioni di ogni genere ed assegni equiparati erogati da soggetti esteri.
Non conta la Nazionalità: anche un pensionato italiano, residente all’estero e titolare di pensione estera potrà fruire della tassazione di vantaggio.
L’agevolazione si applica a patto che la persona fisica sia stata non residente in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, o con domicilio e residenza nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta.
Ad esempio, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell’anno, verificandosi i requisiti del radicamento della residenza, per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta. La flat tax del 7% si applicherà a partire dall’anno successivo e per i successivi nove.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 21/E del 17 luglio 2020
- Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno - Articolo 24-ter del TUIR, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con ì modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
Flat tax del 7%, i redditi esteri ai quali si applica: non solo pensioni
I pensionati che intendono avvalersi del regime opzionale sono tenuti ad assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero (fatta salva la facoltà di escluderne alcuni), all’imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, ovvero entro il termine del 30 novembre, indicando nel modello F24 il codice tributo 1899 istituito con risoluzione n. 19/E del 21 aprile 2020.
La flat tax del 7% non si applica solo ai redditi da pensione, ma a tutti quelli prodotti all’estero, che non saranno quindi sottoposti ad ulteriore prelievo fiscale.
La circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate fornisce un’utile tabella per individuare i vantaggi della flat tax del 7% per chi torna e sceglie di vivere in Italia, individuando redditi e aliquota ordinaria di tassazione:
Tipologia di reddito | Norme interne di riferimento | Ritenuta |
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plusvalenze e minusvalenze azionarie da partecipazioni qualificate e non qualificate | Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) TUIR, Articolo 68, comma 5 e 6 TUIR, Articolo 5, comma 2, d.lgs. 21/11/1997, n. 461, Articolo 6 e 7, d.lgs. 21/11/1997, n. 461 | 26 % |
plusvalenze e minusvalenze da cessione o rimborso di titoli obbligazionari emessi all’estero | Articolo 67, comma 1, lettera c-ter) TUIR, Articolo 68, comma 6 TUIR, Articolo 5, comma 2, d.lgs. 21/11/1997, n. 461 | 26 % |
utili azionari da partecipazioni qualificate e non qualificate - provenienti da soggetti non localizzati in un paese a fiscalità privilegiata | Articolo 44, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera a), TUIR, Articolo 47 TUIR e Articolo 18 TUIR, Articolo 27, comma 4 d.P.R. 29/09/1973, n. 600 | 26 % |
interessi maturati sui conti correnti o depositi esteri | Articolo 44, comma 1, lettera a) TUIR, Articolo 18 TUIR, Articolo 26, comma 2 e 3 d.P.R. 29/09/1973, n. 600 | 26 % |
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di titoli o certificati di massa di natura non partecipativa, metalli preziosi, valute estere e redditi da conseguiti da contratti a termine su strumenti finanziari, valute, metalli o merci | Articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), TUIR, Articolo 68, TUIR, Articolo 5, comma 2, del d.lgs. 21/11/1997, n. 461 | 26 % |
interessi obbligazionari derivanti da titoli emessi da non residenti (esclusi stati esteri white list ed organismi internazionali equiparati ai titoli di stato italiani) | Articolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2, TUIR, Articolo 18 TUIR Articolo2, comma 1-bis, d.lgs. 01/04/1996, n. 239, Articolo 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 | 26 % |
interessi obbligazionari derivanti da titoli emessi da organismi internazionali, equiparati ai titoli di stato italiani | Articolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2 e Articolo 18, TUIR, Articolo 31 d.P.R. 29/09/1973, n. 601, Articolo 12 comma 13 bis, d.lgs. 21/11/1997, n. 461, Articolo 2, comma 1-bis, d.lgs. 01/04/1996, n. 239 Articolo 2 d.l. 13 agosto 2011, n. 138 | 12,5 % |
interessi o proventi delle obbligazioni emessi da stati esteri white list | Articolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2, e Articolo 18, TUIR Articolo 2, commi 1-bis, d.lgs. 01/04/1996, n. 239 | 12,5 % |
proventi positivi derivanti da fondi comuni d’investimento e/o sicav armonizzati | Articolo 44, comma 1, lettera g), TUIR, Articolo 45, comma 1 del TUIR, Articolo 18 TUIR, Articolo 10-ter, commi 1 e 4, l. 23/03/1983, n. 77 | 26 % |
proventi positivi derivanti da OICR istituiti nella UE o SEE e vigilati | Articolo 44, comma 1, lettera g), TUIR, Articolo 45, comma 1 del TUIR, Articolo 2 comma 80 d.l. 29/12/2010, n. 225, Articolo 10-ter commi 1 e 2, l. 23/03/1983, n. 77, Articolo 2, commi da 6 a 34, d.l. 13/08/2011, n. 138 | 26 % |
proventi positivi derivanti da fondi immobiliari esteri | Articolo 44, comma 1, lettera g), TUIR, Articolo 13, comma 2, d.lgs. 04/03/2014, n. 44 | 26% |
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione | Articolo 44, comma 1, lettera g-quater), TUIR, Articolo 45, comma 4, TUIR, Articolo 18 TUIR, Articolo 26-ter, comma 1 e 3, d.P.R. 29/09/1973, n. 600 | 26 % |
Flat tax pensioni estere: niente obbligo quadro RW, IVIE e IVAFE
L’esercizio dell’opzione per la flat tax del 7% esonera dall’obbligo di monitoraggio fiscale - presentazione del quadro RW del modello Redditi - per attività ed investimenti esteri.
Un altro beneficio indiretto dell’opzione è l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), anche qualora siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria, nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre.
Esonero anche dal pagamento dell’IVAFE, imposta dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni, dall’Agenzia delle Entrate la guida alla flat tax del 7% per 10 anni