Il messo notificatore deve cercare il destinatario della cartella di pagamento, verificando l'eventuale cambio di indirizzo: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 7994 del 2023
La notifica degli atti impositivi va effettuata con la sola affissione presso l’albo comunale, senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, solo quando il messo notificatore non recepisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.
Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7994 del 20 marzo 2023.
Cartella di pagamento e “ricerca” del destinatario: la posizione della Corte di Cassazione
Nel caso in esame la ricorrente impugnava la cartella esattoriale dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando l’inefficacia dell’atto impugnato a causa dell’insussistenza del diritto dell’ufficio a richiedere il pagamento di somme afferenti al tributo dell’IRPEF, senza aver preliminarmente provveduto a notificare correttamente i prodromici avvisi di accertamento.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo che gli atti impositivi fossero stati regolarmente notificati. Stesso esito in appello perché la CTR rigettava l’impugnativa introdotta dalla contribuente e confermava la decisione assunta dalla CTP.
Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione, censurando la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, per non aver correttamente applicato il combinato disposto dagli artt. 140 c.p.c., e 60 del Dpr n. 600 del 1973, in ordine agli adempimenti relativi al procedimento di notificazione dei prodromici avvisi di accertamento in esame.
In particolare, il citato art. 60, comma primo, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973 contiene delle indicazioni specifiche sulla modalità di compimento del processo di notificazione di un atto tributario al contribuente irreperibile.
Infatti, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune, senza l’invio della raccomandata informativa, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La Corte ha inoltre precisato che la notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente.
Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al fuori del detto Comune.
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non recepisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.
Non avendo dato corretta attuazione a tali principi, la sentenza d’appello è stata cassata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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