Notifica e compiuta giacenza

Giovambattista Palumbo - Leggi e prassi

In tema di notifica per compiuta giacenza, nel caso in cui la raccomandata informativa non sia stata consegnata al destinatario perché sconosciuto, il giudizio sulla ricezione effettiva o almeno legale della stessa non può che essere negativo. Era onere dell'agente della riscossione, nella specie non adempiuto, procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.

Notifica e compiuta giacenza

La Corte di Cassazione, con diversi interventi recenti, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di notifica per compiuta giacenza.

Nel caso di specie che analizziamo oggi, la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata nell’ambito di una controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo e della corrispondente cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, quale erede, unitamente alla sorella, del padre, sulla scorta di due sentenze divenute definitive a seguito di giudizi relativi ad avvisi di accertamento IVA emessi nei confronti del de cuius.

La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, rilevando la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata, effettuata con il rito dell’irreperibilità relativa della destinataria, e conseguentemente dichiarando inammissibile l’originario ricorso della contribuente, perché tardivamente proposto, oltre il termine di cui all’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 546 del 1992.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 2621 del 28 gennaio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2621 del 28 gennaio 2022

Notifica e compiuta giacenza al centro dell’Ordinanza n. 2621 del 2022 della Corte di Cassazione

Nel caso che analizziamo oggi, tratto dall’Ordinanza n. 2621/2022 della Corte di Cassazione, la ricorrente, per quanto di interesse, deduceva quindi la violazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 25 e 26 del Dpr. n. 602 del 1973, sostenendo l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata, effettuata ai sensi dell’art. 140 cit., in quanto la raccomandata informativa era stata restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”, non ricorrendo pertanto, a suo avviso, i presupposti perché operasse la c.d. “compiuta giacenza” del plico presso l’ufficio postale ove lo stesso avviso era stato depositato.

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.

Evidenziano i giudici di legittimità che era pacifico, nel caso di specie, che la notifica della cartella di pagamento fosse stata effettuata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26 del Dpr. n. 602/1973 e 140 cod. proc. civ., stante l’irreperibilità relativa della destinataria, non rinvenuta all’indirizzo indicato nell’atto, con conseguente deposito dello stesso nella casa comunale, affissione dell’avviso di avvenuto deposito alla porta di abitazione della contribuente ed invio della c.d. raccomandata informativa, la quale veniva però restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”.

Ciò posto, la controricorrente Amministrazione finanziaria sosteneva che, nella specie, la regolarità della notificazione discendeva dall’applicazione del disposto di cui all’art. 26, comma 4, del Dpr. n. 602 del 1973, secondo cui, nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., di irreperibilità relativa del destinatario dell’atto, la notificazione dalla cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del Dpr. n. 600 del 1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune.

Al riguardo, precisava la controricorrente, essendo stata effettuata la notifica nel gennaio 2012, non era del resto applicabile la predetta disposizione nella versione risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012, in base alla quale il ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del Dpr. n. 600 del 1973 è consentito soltanto nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto.

Tale tesi, tuttavia, secondo la Cassazione era manifestamente infondata, alla stregua del principio giurisprudenziale, affermato dalla stessa Corte in ipotesi del tutto analoga, secondo cui “Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono “sub judice”, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto” (cfr., Cass. n. 33610 del 2019).

E, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha già infatti ritenuto la invalidità della notificazione della cartella esattoriale, eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come prescritto dall’art. 26 del Dpr. n. 602 del 1973 nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (in termini, Cass. 10519 del 2019).

La posizione della Corte di Cassazione su notifica e compiuta giacenza

Ciò precisato, la Corte di Cassazione osserva anche che il ricorso andava comunque accolto alla stregua del principio giurisprudenziale in base al quale, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione, laddove in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha già ad esempio confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario (cfr., Cass. n. 25079 del 2014; Cass. n. 9782 del 2018).

Tale orientamento, del resto, sottolineano ancora i giudici, ha trovato poi ulteriore conferma anche nella recente pronuncia di legittimità n. 10012 del 2021, secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, in quanto solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della raccomandata informativa, e quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole e fondato giudizio sulla sua ricezione, effettiva, o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito), della raccomandata da parte del destinatario.

In conclusione, ad avviso della Corte, applicando i suddetti principi al caso in esame, in cui, come detto, la raccomandata informativa non era stata consegnata al destinatario perché “sconosciuto”, era evidente che il giudizio sulla ricezione effettiva, o almeno “legale”, della stessa non poteva che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell’agente della riscossione, nella specie non adempiuto, procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.

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