Bonus gas imprese 2022: riduzione IVA, crediti di imposta per imprese a forte consumo di gas e non gasivore e modalità per la cessione dell'agevolazione. Sugli aspetti fa il punto la circolare numero 20 del 16 giugno scorso dell'Agenzia delle Entrate.
Bonus gas imprese 2022: dalla riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento ai crediti di imposta per imprese a forte consumo di gas e non gasivore.
L’Agenzia delle Entrate riepiloga le agevolazioni degli ultimi provvedimenti del governo, Decreto Sostegni-ter, Decreto Energia, Decreto Ucraina e Decreto Aiuti, nella circolare numero 20 del 16 giugno 2022.
Il documento di prassi riepiloga i principali richiami normativi e i requisiti per l’accesso alle agevolazioni.
Tra gli aspetti presi in esame c’è anche la cedibilità dei crediti d’imposta, con il punto su limiti e scadenza.
Bonus gas imprese 2022, il riepilogo delle agevolazioni nella circolare delle Entrate
Sono diversi i bonus per le imprese previsti per l’anno in corso dagli ultimi provvedimenti dell’esecutivo.
Il punto sulle agevolazioni arriva con la circolare numero 20 del 16 giugno 2022. Molti i temi affrontati nel documento di prassi:
- l’aliquota IVA agevolata nel settore del gas;
- la riduzione dell’IVA per il gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
- la riduzione dell’IVA per il gas naturale usato per autotrazione;
- il credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al primo trimestre 2022;
- il credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022;
- il credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale;
- la cedibilità dei crediti d’imposta.
Vengono dunque richiamati i riferimenti normativi che danno diritto all’agevolazione, così come i requisiti per l’accesso alla stessa.
Infine sono ricapitolati i limiti e le date di scadenza per fruire dei crediti d’imposta in compensazione.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 20 del 16 giugno 2022
- Aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Primi chiarimenti.
La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento nel settore del gas, per i mesi di aprile, maggio e giugno, è prevista dall’articolo 2, comma 1, del DL numero 17 del 2022, ovvero il Decreto Bollette.
La riduzione dell’imposta si applica alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili (ordinariamente è prevista l’IVA al 10 per cento) e industriali (di solito con aliquota al 22 per cento).
Nel documento di prassi viene specificato quanto di seguito riportato:
“Non beneficiano, invece, dell’agevolazione in commento, in quanto destinate ad usi non espressamente richiamati dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 130 del 2021, le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione – salvo quanto si dirà nel successivo paragrafo – nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica (circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, paragrafo 3.3).”
La stessa riduzione dell’imposta, ossia l’applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento, si applica anche alla somministrazione di gas naturale usato per autotrazione.
A prevederlo è l’articolo 1-bis del d.l. n. 21 del 2022, ovvero il Decreto Energia, che ha accolto al suo interno il decreto 38 del 2022 sulle misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
L’arco temporale in cui si applica tale agevolazione è quello compreso tra il 3 maggio e l’8 luglio 2022.
Per individuare il momento di effettuazione dell’operazione si deve tenere conto di quanto indicato nel documento di prassi:
“...coincide con la consegna del bene, ovvero, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con la data di emissione della fattura o con quella del pagamento del corrispettivo, se antecedenti alla consegna.”
Nel caso di cessioni periodiche del gas a determinare il momento è il pagamento del corrispettivo o l’emissione della fattura, se precedente.
Credito d’imposta per le imprese gasivore, per i consumi del primo e secondo trimestre del 2022
L’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, aggiunto dall’articolo 4, comma 1 del decreto Aiuti, introduce una misura per la parziale compensazione dei costi sostenuti dalle imprese gasivore.
Per avere diritto al credito d’imposta del 10 per cento, le imprese devono:
- operare in uno dei settori elencati nell’allegato 1 del decreto;
- aver consumato, nel primo trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Inoltre deve essere rispettata la condizione riportata nel documento di prassi:
“Al fine di poter accedere al beneficio in esame, è richiesto, inoltre, che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019”
Per determinare l’importo del credito d’imposta spettante si deve tenere conto solo conto del costo della commodity: in altre parole si esclude altro onere accessorio indicato in fattura, che sia diverso dalla componente gas.
Rientrano tra le spese per il calcolo della determinazione del credito anche le spese sostenute per l’acquisto di gasi utilizzato come carburante per motori.
Le spese da considerare sono quelle sostenute nel primo trimestre del 2022, applicando il principio di competenza.
Per le stesse imprese destinatarie della misura appena citata, l’articolo 2, comma 2 del Decreto Aiuti ha previsto un credito d’imposta del 25 per cento per i mesi di aprile, maggio e giugno.
Anche in questo caso si applicano le stesse regole relative al primo trimestre.
La compensazione del credito d’imposta può avvenire anche in un momento precedente alla fine del trimestre, a patto che siano rispettati i requisiti previsti dalle norme e che gli acquisti siano documentati attraverso le relative fatture.
Credito d’imposta per le imprese non gasivore e cedibilità
Anche per le cosiddette imprese non gasivore è previsto un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di gas consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
I destinatari sono le aziende indicate dall’articolo 5 del DL numero 17 del 2022, ovvero il decreto Bollette. Il credito d’imposta è invece stato previsto dal decreto Ucraina, successivamente modificato dal decreto Aiuti.
Nella circolare viene precisato che il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né a quella della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni, a patto che non venga superato l’importo delle spese sostenute.
Per quanto riguarda la cedibilità dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione deve essere utilizzata in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
I crediti d’imposta sono cedibili per intero ad altri soggetti. Dopo la prima cessione ne sono possibili fino a due successive ma esclusivamente ai seguenti soggetti:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Nel documento di prassi viene inoltre specificato che:
l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.
Ai crediti si applicano inoltre le disposizioni previste dall’articolo 122-bis, comma 4, del Decreto Rilancio, in tema di contrasto alle frodi.
Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Il soggetto che riceve il credito può fruirne con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 2022.
L’individuazione delle norme attuative della cessione del credito sono demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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