Rimborso spese al professionista, l'importo rientra tra i redditi da lavoro autonomo. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 482 del 28 settembre 2022. Le somme concorrono al reddito nell'anno in cui vengono ricevute.
Rimborso spese al professionista, le somme ricevute per risarcire le spese sostenute per la produzione del reddito devono essere considerate redditi da lavoro autonomo.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 482 del 28 settembre 2022.
Gli importi concorrono alla determinazione del reddito del soggetto nell’anno in cui vengono ricevuti, in linea con quanto indicato dai precedenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.
Rimborso spese al professionista: rientra tra i redditi da lavoro autonomo
Il rimborso delle spese al professionista, nell’ambito di somme relative all’esercizio dell’attività professionale svolta, rientra tra i redditi da lavoro autonomo.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 482 del 28 settembre 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 482 del 28 settembre 2022
- Reddito da lavoro autonomo - rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l’esercizio della attività professionale - articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
I chiarimenti arrivano in risposta al quesito posto dall’istante, un professionista che ha ricevuto una somma dalla parte locatrice per un eccesso di pagamento nei canoni di locazione.
Nel fornire delucidazioni l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 54 del TUIR, che stabilisce i criteri per la determinazione del reddito da lavoro autonomo.
La norma in questione prevede che:
“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.”
Alcune indicazioni sulle somme percepite da titolare di reddito da lavoro autonomo, dedotte in anni precedenti dal reddito, sono riportate nella risoluzione 7 dicembre 2007, numero 356.
Il documento di prassi spiega che le somme hanno come scopo il risarcimento delle spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito rappresentano un rimborso di:
“un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.”
Rimborso spese al professionista: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Sulla linea di tali chiarimenti sono successivamente state fornite delucidazioni in merito al rimborso delle spese in questione.
La risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E sottolinea che:
“costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.”
Nello stesso documento è stato precisato che, per ragioni di simmetria impositiva, il rimborso delle spese in questione che hanno concorso alla formazione del reddito in quanto costi deducibili deve essere assoggettato a ritenuta ai sensi degli articoli 6 e 25 del DPR numero 600 del 1973.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate spiega che la somma deve concorrere alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell’istante, in quanto componente positiva, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
A livello fiscale, l’importo deve essere imputato nell’anno di percezione dal momento che è un rimborso di spese relative all’esercizio dell’attività professionale svolta.
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