Credito di imposta ricerca e sviluppo, le spese di trasferta possono rientrare tra i costi ammissibili solo quando prevedono l'impegno a svolgere direttamente o indirettamente attività collegate al progetto. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 520 del 12 dicembre 2019.
Credito di imposta ricerca e sviluppo, tra i costi ammissibili è possibile considerare le spese di trasferta? Solo a condizione che gli spostamenti siano collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di attività di progetto, di cui deve beneficiare l’impresa committente.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 520 del 12 dicembre 2019 pendendo spunto, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 520 del 12 dicembre 2019
- Credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 e da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 70 e 71, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Credito di imposta ricerca e sviluppo, anche le spese di trasferta tra i costi ammissibili?
Protagonista è una società impegnata in un progetto di ricerca e sviluppo, per cui vorrebbe beneficiare del bonus R&S previsto. L’azienda ha sottoscritto con un ingegnere un contratto in cui emerge che il “Fornitore eseguirà detto incarico senza alcun obbligo di ubicazione in totale libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orari di lavoro...”.
L’accordo prevede che la società dovrà coprire anche le spese, anticipate dal professionista in nome e per conto della committente, per spostamenti e alloggi relativi ad eventuali viaggi di lavoro.
Alla luce degli accordi con l’ingegnere impegnato nel progetto, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se nei costi che riguardano le prestazioni per attività di ricerca e sviluppo eseguite dall’ingegnere possono rientrare anche le spese delle trasferte.
Con la risposta all’interpello numero 520 del 12 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, secondo le informazioni fornite dalla società, nel caso in esame i “viaggi di lavoro” non risultano collegati allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto.
Il collegamento, infatti, è necessario perché possano essere considerati tra i costi ammissibili.
Ma non assume una posizione drastica e, infatti, sottolinea:
“Ciò non esclude che l’istante possa dimostrare che si tratti di viaggi di lavoro strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto (elemento questo di carattere fattuale che non può essere oggetto di analisi nel contesto dell’istituto dell’interpello) considerandoli, solo in tale ipotesi, rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta in argomento”.
Credito di imposta ricerca e sviluppo, quando è possibile considerare le spese di trasferta tra i costi ammissibili
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate parte dalla definizione del bonus R&S nella sua versione attualmente in vigore: tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 hanno diritto a un credito di imposta in misura pari al 25% “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Per analizzare il caso specifico che riguarda la possibilità di far rientrare trai costi ammissibili anche le spese di trasferta, il documento richiama la circolare numero 5/E del 2016.
Secondo quanto stabilito, i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono astrattamente rientrare nella categoria di costi ammissibili come contratti di ricerca “extra-muros”.
Questa particolare tipologia contrattuale deve avere le seguenti caratteristiche:
- impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo ammissibili;
- l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati di tale attività deve essere l’impresa committente.
I costi, inoltre, sono considerati ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo “nella misura congrua e pertinente”, e a patto che i risultati della ricerca siano acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, dunque, non è definitiva sulle spese di trasferta: si lascia aperta la porta al bonus R&S a condizione che lo spostamento sia collegato all’attività di ricerca e sviluppo che si sta portando avanti e per cui si accede all’agevolazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito di imposta ricerca e sviluppo, spese di trasferta tra i costi ammissibili?