Credito di imposta ricerca e sviluppo valido anche per il personale distaccato. Aspetto fondamentale è che il lavoratore partecipi effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 485 del 14 novembre 2019.
Credito di imposta ricerca e sviluppo, anche il personale distaccato può rientrare tra i costi agevolabili. Il fattore chiave è la partecipazione effettiva all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’azienda utilizzatrice. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 485 del 14 novembre 2019.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sui costi ammissibili arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una società che ha realizzato, nel periodo d’imposta 2018, attività di ricerca e sviluppo e ha intenzione di accedere al bonus introdotto dall’articolo 3 del decreto legge numero 145 del 23 dicembre 2013 che, secondo le modifiche apportate con la legge di bilancio 2019, prevede fino al 31 dicembre 2020 l’attribuzione di un credito di imposta pari al 25%, o al 50% in base alla tipologia di costi, “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta numero 485 del 14 novembre 2019
- Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 70 e 71 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Credito di imposta ricerca e sviluppo.
Credito di imposta ricerca e sviluppo anche il personale distaccato tra i costi agevolabili
Il dubbio sulla possibilità di includere gli oneri relativi a un contratto di distacco di un’unità di personale da parte di una società consociata nelle tipologie di costo ammissibili è il motivo per cui si ricorre al parere dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’illustrate la situazione, la società sottolinea che è parte di una “cooperativa agricola nata e costituita da tre cooperative; BETA, GAMMA E DELTA quali hanno come associati solo aziende agricole”.
Alle attività di ricerca e sviluppo per cui si intende richiedere il bonus ha partecipato anche un tecnico responsabile dei servizi nell’area agronomica in qualità di dipendente distaccato da una delle società consociate, BETA, definita distaccante.
Sulla base del contratto di distacco il lavoratore ha svolto la sua attività sotto il diretto controllo e direzione dell’impresa distaccataria, la società che pone il quesito.
Sulla base degli elementi acquisiti, con la risposta all’interpello numero 485 del 14 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di inserire i costi del personale distaccato tra quelli agevolabili.
Credito di imposta ricerca e sviluppo e personale distaccato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria parte dal riferimento normativo cardine per il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, il Decreto-legge del numero 145 del 2013:
In particolare, con riferimento al costo per il personale, l’articolo 3, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2017, al comma 6, definiva ammissibili al credito d’imposta le spese relative al “personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4”.
Partendo dalle disposizioni applicative contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015 e dalle circolari che hanno illustrato le regole alla base del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate conferma l’ammissibilità dei costi per il personale distaccato.
E motiva:
“Come si evince dal contratto, la società che utilizza l’unità di personale rifonde alla società dante causa del contratto i costi sostenuti per la predetta unità di personale, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione.
Nel rapporto che si viene a creare, il potere direttivo e di controllo, sono attribuiti all’utilizzatore dell’unità di personale beneficiario della prestazione”.
È possibile, quindi, considerare il lavoratore alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
In conclusione, per l’Agenzia delle Entrate la possibilità di far rientrare il costo del personale tra le spese agevolabili è strettamente correlata alla partecipazione effettiva all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
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