L'IVA indetraibile rientra nel calcolo dell'importo del credito d'imposta o della detrazione edilizia. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate. Il chiarimento si applica all'ecobonus e al bonus facciate ma anche al superbonus
Anche l’IVA indetraibile concorre a determinare l’ammontare del credito d’imposta e della detrazione edilizia.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 212 del 13 febbraio 2023, in tema di ecobonus e bonus facciate.
Nel calcolo dell’importo della detrazione o del credito d’imposta deve essere considerata anche l’IVA oggettivamente indetraibile in quanto si deve considerare come una componente di costo.
Il principio espresso per l’ecobonus e per il bonus facciate si estende anche al superbonus.
L’IVA indetraibile rientra nel calcolo del credito d’imposta del superbonus
L’IVA indetraibile deve essere considerata nel calcolo della detrazione o del credito d’imposta spettante per interventi che rientrano nell’ecobonus o nel bonus facciate?
Il quesito della società istante è lo spunto per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, forniti con la risposta all’interpello numero 212 del 13 febbraio 2023.
Nel caso in esame viene applicato il reverse charge, ovvero l’inversione contabile dal soggetto attivo al soggetto passivo dell’operazione imponibile IVA.
Nello specifico la società chiede se può cedere, sulla base di quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, il credito d’imposta derivante dall’IVA indetraibile.
Tale importo è rimasto a carico del soggetto dal momento che non è potuto rientrare nello sconto in fattura.
Nel fornire i chiarimenti del caso l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 119, comma 9-ter, del decreto Rilancio, che prevede quanto di seguito riportato:
“L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.”
In merito sono state fornite precisazioni dalla circolare numero 23 del 23 giugno 2022.
Al paragrafo 5.6 il documento di prassi chiarisce che la disposizione si applica agli interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Non è tuttavia estensibile agli interventi che non rientrano nel superbonus.
Tale linea è confermata anche dalla risposta all’interpello numero 118 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
In linea generale, quindi, l’IVA indetraibile rientra nel calcolo della detrazione o del credito d’imposta relativo agli interventi di superbonus.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 212 del 13 febbraio 2023
- Possibilità di conteggiare l’IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dell’Eco Bonus e del Bonus Facciate sia del relativo credito d’imposta da cedere a terzi ai sensi dell’articolo 121, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio).
L’IVA indetraibile rientra anche calcolo del credito d’imposta del bonus facciate e dell’ecobonus
Come chiarito nel documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria, l’IVA indetraibile può rientrare nel calcolo dell’importo della detrazione o del credito d’imposta del superbons.
In merito agli altri bonus edilizi si deve considerare le disposizioni e i principi generali, compresi quelli relativi alla determinazione del reddito d’impresa.
Nello specifico l’articolo 110 del TUIR stabilisce che:
“l’importo dell’IVA oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell’attività è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti.”
Di conseguenza chi intende beneficiare delle agevolazioni edilizie mediante la cessione del credito d’imposta, conteggiando anche l’IVA indetraibile per determinare gli importi spettanti.
A confermarlo è anche la circolare 23 del 23 giugno 2022, che prevede tale possibilità anche per il superbonus.
Nel testo del documento di prassi si legge quanto di seguito riportato:
’’Resta fermo che l’IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (ex art. 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972) costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA’’.
Il passaggio mette in evidenza una conferma esplicita anche per la maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio del principio generale già applicabile alle altre detrazioni edilizie.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus e bonus facciate, anche l’IVA indetraibile rientra nel calcolo del credito d’imposta