Quando si applica il reverse charge

Reverse charge IVA: quando si applica?

Quando si applica il reverse charge

Il riferimento normativo fondamentale in materia di applicazione di reverse charge IVA è l’articolo 17 del dpr 633/1972, il famoso decreto IVA.

In particolare, sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 che individuano i seguenti casi di applicazione:

  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di materiale d’oro;
  • cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  • prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società sottoposte a split payment e alle agenzie per il lavoro;
  • cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
  • cessioni di console da gioco, pc e laptop;
  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Ai sensi della vigente normativa sul reverse charge IVA rispetto ai casi tassativamente previsti ed elencati sopra:

al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25

All’elenco sopra riportato si aggiungono, poi, anche i casi previsti dall’articolo 74 del Decreto IVA.

Quando si applica il reverse charge IVA:

Prestazione/Servizi consideratiReverse charge IVA: Si o No?
Manutenzione straordinaria SI
Frazionamento e accorpamento unità immobiliare (manutenzione straordinaria) con installazione impianti NO
Demolizione e realizzazione nuova costruzione (unico contratto di appalto) NO
Fornitura con posa in opera (cessione) NO
Posa in opera senza fornitura di beni (solo prestazioni di servizi) SI
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al fornitore dei beni Si
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al committente (soggetto passivo) SI
Parcheggi interrati o su lastrico solare edificio SI
Derattizzazione, spurgo e rimozione neve NO
Installazione di impianti funzionali all’edificio (unico impianto) SI
Video sorveglianza perimetrale con telecamere esterne SI
Impianto citofonico SI
Impianto di climatizzazione SI
Impianto idraulico di edificio con tubazioni esterne SI
Manutenzione e riparazione impianti SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati ad edifici, se accatastati autonomamente (D1 o D10) NO
Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio SI
Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio, se accatastati autonomamente (D1 o D10) NO
Installazione e manutenzione di estintori parte integrante di impianto protezione attiva SI
Installazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili NO
Installazione e manutenzione porte tagliafuoco e uscite di sicurezza SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo ad edificio (cioé riparazione o ammodernamento SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con mera sostituzione di beni NO
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio solo con mantenimento in funzione SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con realizzazione nuovo impianto SI
Installazione componenti industriali (codice Ateco 33.20.09) NO
Installazione impianti di refrigerazione - magazzini frigorifero (codice Ateco 33.20.09) NO
Installazione impianti parte integrante edificio (codice Ateco da 43.21.01 a 43.29.09) SI
Fornitura con installazione di beni significativi in quando diretta a privati NO
Fornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie SI
Diritto di chiamata funzionale alla verifica dell’impianto SI
Interventi di manutenzione con canone di abbonamento (indipendentemente dall’esecuzione di intervento di manutenzione) SI
Servizio di allacciamento per fornitura di gas, energia elettrica e acqua NO
Servizio di attivazione per avvio di alimentazione gas, energia elettrica e acqua NO
Operazioni non imponibili NO
Servizi di pulizia di edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO
Installazione impianti su edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO

Quando non si applica il reverse charge

Non si può invece utilizzare il reverse charge o inversione contabile nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni:

  • preparazione del cantiere;
  • trivellazione e perforazione;
  • realizzazione di coperture;
  • noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

L’obbligo dell’inversione contabile scatta dunque nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati.

In ordine, invece, alle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviemende mediante la sezione F della tabella Ateco 2007 (vedi tabella con analisi caso per caso sopra).

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