Web tax, arriva il codice tributo da indicare nel modello F24 per pagare l'imposta sui servizi digitali. A fornire le istruzioni è la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E, in vista della scadenza per il versamento fissata al 16 marzo 2021.
Web tax, tutto pronto per il versamento dell’imposta sui servizi digitali.
Con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da indicare nel modello F24 per il versamento della DST (Digital Services Tax), in vista della scadenza del 16 marzo 2021.
Dopo la pubblicazione del provvedimento del 15 gennaio 2021, contenete le regole per l’applicazione della web tax italiana, la risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021 fornisce le istruzioni per pagare l’imposta con modello F24.
Web tax, dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo F24 per l’imposta sui servizi digitali
Sono tre i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo, ai fini del versamento dell’imposta sui servizi digitali, in scadenza il 16 marzo 2021.
Nello specifico, per il versamento della web tax (DST - Digital Services Tax), bisognerà indicare nel modello F24 il seguente codice tributo:
- “2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”.
Per il versamento di sanzioni ed interessi, l’Agenzia delle Entrate istituisce inoltre i seguenti codici:
- “2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI”;
- “2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE”.
La scadenza per il versamento dell’imposta sui servizi digitali è fissata, a regime, al 16 febbraio di ciascun anno. Solamente per l’anno in corso, il decreto legge n. 3/2021, inglobato nel Milleproroghe, prevede la proroga del termine di versamento al 16 marzo, in parallelo al rinvio della scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021
- Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni
Web tax, le istruzioni per compilare il modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sopra riportati dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Qualora il versamento della digital services tax sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, ovvero dalla società designata, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:
- nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
- nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.
Si ricorda infine che i soggetti non residenti, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, dovranno versare l’imposta dovuta tramite bonifico:
- a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600),
- indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.
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