Assegno di inclusione 2025 INPS: requisiti, domanda e novità

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La guida con i nuovi requisiti per ottenere l’assegno di inclusione nel 2025. Le istruzioni per inviare la domanda, l'importi erogabile e le date di pagamento

Assegno di inclusione 2025 INPS: requisiti, domanda e novità

L’assegno di inclusione (ADI) è la nuova prestazione INPS introdotta nel 2024 in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Si tratta di un sussidio economico che spetta ai nuclei familiari con almeno un minore, una persona disabile, con più di 60 anni oppure in condizioni di svantaggio.

Come per il RdC sono previsti requisiti relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno e alle condizioni economiche. Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 si è allargata la platea di possibili beneficiari.

La fruizione dell’assegno è legata anche all’iscrizione sulla piattaforma SIISL e alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD) per i membri del nucleo.

Vediamo quanto spetta ai beneficiari che ricevono l’assegno di inclusione, quali sono i requisiti, le condizioni da rispettare per poterlo ottenere e come fare domanda all’INPS.

I nuovi requisiti per ottenere l’assegno di inclusione

L’assegno di inclusione è la nuova prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza disposta dalla Legge di Bilancio 2023.

Introdotto dal decreto Lavoro, l’ADI è disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro n. 154/2023, recepito dall’INPS con la circolare n. 105/2023.

L’assegno di inclusione è accessibile dal 1° gennaio 2024 per le famiglie nelle quali è presente almeno una persona:

  • minorenne;
  • con disabilità;
  • con più di 60 anni;
  • in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

La definizione di condizione di svantaggio è stata fornita nel decreto attuativo, si tratta di persone:

  • con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
  • con problematiche legate a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
  • vittime di tratta in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
  • vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  • ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena;
  • individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
  • senza dimora in condizione di povertà;
  • neo-maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda.

A questi, poi, si aggiungono poi gli specifici requisiti relativi alla cittadinanza e alle condizioni economiche (articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023 e art. 3 del DM n. 154/2023), come modificati dalla Legge di Bilancio per il 2025, la quale ha introdotto alcune novità che si applicano da gennaio. In particolare ha innalzato la soglia del valore ISEE e del reddito familiare al di sotto delle quali è possibile accedere all’ADI.

Vediamo quali sono i requisiti necessari per poter beneficiare dell’assegno di inclusione nel 2025.

  • Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:
    • il richiedente deve essere cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
    • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
    • residenza in Italia dei componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
  • Requisiti relativi alla condizione economica:
    • il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE valido non superiore a 10.140 euro (9.360 euro nel 2024);
    • un reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui (6.000 nel 2024), moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 8.190 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza). Questa soglia è ulteriormente aumentata a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto (deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE).
  • Requisiti patrimoniali:
    • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro; tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 euro;
    • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (questi massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).
  • Requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;
    • non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta;
    • non risultare disoccupati per dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. (escluse dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto)

La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come indicato nell’immagine.

Quale importo spetta alle famiglie?

Quanto spetta alle famiglie che ricevono l’assegno di inclusione?

I beneficiari possono ricevere fino a 6.500 euro annui (erano 6.000 nel 2024), quindi circa 550 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

La somma massima erogata quando il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) dal 2025 invece è passata da 7.560 a 8.190 euro annui.

A questi importi si aggiunge l’eventuale contributo per l’affitto, massimo 3.640 euro, quindi 303 euro mensili. (1.950 euro per le famiglie composte da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Le somme ricevute sono esenti da IRPEF.

L’ADI viene erogato ogni mese per un periodo continuativo di massimo 18 mesi. La prestazione può essere rinnovata per un ulteriore anno previa sospensione di un mese.

L’assegno di inclusione viene erogato su una carta ricaricabile, detta Carta di inclusione”.

I beneficiari possono utilizzare la carta per soddisfare una serie di esigenze, ad esclusione dei prodotti individuati nel decreto interministeriale del 27 dicembre 2023. Con la carta ADI infatti non è possibile compare:

  • giochi con vincite in denaro o altre utilità;
  • sigarette (anche elettroniche) e derivati del fumo;
  • prodotti alcolici;
  • fare acquisti on-line o tramite servizi di direct-marketing;
  • giochi pirotecnici;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari, creditizi e di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;
  • articoli di gioielleria e pellicceria;
  • navi, imbarcazioni da diporto, servizi portuali (anche noleggio/leasing);
  • fare acquisti presso gallerie d’arte e affini o in club privati.

La carta, inoltre, non può essere utilizzata all’estero e nei negozi che vendono in prevalenza i beni e i servizi che non si possono acquistare.

I beneficiari possono effettuare prelievi di contante entro il limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e può essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di affitto.

L’importo dell’ADI può essere erogato suddiviso tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza.

La richiesta di individualizzazione della Carta ADI può essere presentata sia contestualmente alla richiesta, che successivamente tramite il modello “ADI – Com esteso.

Se tale richiesta viene presentata insieme alla domanda per l’ADI, vengono emesse un numero di Carte ADI corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione e la suddivisione dell’importo decorre dal primo mese di erogazione del beneficio.

Il contributo per l’affitto, invece, è attribuito al beneficiario intestatario del contratto.

La Carta ADI si ritira presso gli uffici postali dopo dell’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati della disponibilità tramite portale SIISL o SMS/mail.

Per conoscere la cifra dell’assegno di inclusione ancora a disposizione e consultare la lista dei movimenti i beneficiari dell’ADI possono utilizzare gli sportelli Postamat, inserendo la carta e digitando il PIN (il codice viene consegnato assieme alla carta al momento del ritiro).

Saldo e movimenti si possono ottenere anche recandosi agli sportelli all’interno dell’ufficio postale oppure utilizzando l’apposito servizio di lettura telefonica. In questo caso, gli interessati possono conoscere il saldo e la lista dei movimenti chiamando:

  • il numero verde 800.666.888 gratuito da telefono fisso dall’Italia;
  • il numero +39 06.4526.6888 per le chiamate da telefono cellulare e dall’estero (il costo della chiamata è determinato in base al piano tariffario dell’operatore).

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio nel limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per l’assegno di inclusione si può presentare direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata.

In alternativa è possibile rivolgersi ai Patronati oppure ai CAF.

La fruizione del sussidio è legata all’iscrizione sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), attraverso la quale viene attuato il patto di attivazione digitale per l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Per i componenti in una delle condizioni di svantaggio previste, bisogna dichiarare nel modulo di domanda dell’INPS la data, l’eventuale numero di protocollo e l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di svantaggio, e di essere inserito in un programma di cura e assistenza da parte di una pubblica amministrazione.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione devono essere antecedenti e sussistere al momento della presentazione della domanda.

Quando arriva il pagamento?

Quando arriva il pagamento dell’assegno di inclusione?

Sono due le date che i beneficiari dell’ADI devono segnare in calendario ogni mese: il giorno 15 e il giorno 27.

La data di metà mese interessa i cittadini e le cittadine che hanno firmato il patto di attivazione digitale (PAD) nel mese precedente e quindi accedono per la prima volta alla misura. Questo perché per il primo accredito l’importo viene precaricato direttamente sulla carta.

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate insieme al momento della presentazione della domanda.

La data di fine mese riguarda, invece, chi ha già presentato la domanda, firmato il PAD, ha già ottenuto almeno una mensilità del sostegno e continua a mantenere i requisiti per riceverlo.

L’INPS ha fornito il calendario dei pagamenti per il 2025 nel messaggio 4623/2024. Le date di riferimento sono le seguenti.

Mese 2025Primi pagamenti ed eventuali mensilità arretrateRinnovo mensile
gennaio* mercoledì 15 lunedì 27
febbraio sabato 15 giovedì 27
marzo sabato 15 giovedì 27
aprile martedì 15 sabato 26
maggio giovedì 15 martedì 27
giugno sabato 14 venerdì 27
luglio martedì 15 lunedì 28
agosto giovedì 14 mercoledì 27
settembre lunedì 15 sabato 27
ottobre mercoledì 15 lunedì 27
novembre sabato 15 giovedì 27
dicembre lunedì 15 sabato 20


*A gennaio, come annunciato dall’INPS, il pagamento arriverà il 27 del mese per tutti i beneficiari. Un ritardo dovuto ai necessari tempi di applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Il percorso di inclusione sociale e lavorativa

Come detto i beneficiari dell’assegno di inclusione devono seguire un apposito percorso di attivazione sociale o lavorativa.

Questi sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del patto di attivazione digitale, pena la decadenza dal beneficio.

I percettori non attivabili al lavoro, poi, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o i patronati ogni 90 giorni in modo da aggiornare la propria posizione. In caso contrario, l’ADI viene sospeso.

I servizi sociali valutano i bisogni del nucleo familiare al fine della sottoscrizione di un patto per l’inclusione. In tale ambito, i componenti tra i 18 e i 59 anni con l’obbligo di partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sono tenuti a firmare il patto di servizio personalizzato presso i centri per l’impiego (CPI) o altri soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Anche in questo caso la propria posizione va aggiornata ogni 90 giorni.

I componenti del nucleo beneficiario dell’ADI, attivabile al lavoro e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, devono sottoscrivere il patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dalla comunicazione. Il patto di attivazione digitale individuale deve essere firmato entro 30 giorni dalla valutazione.

I beneficiari presi in carico sono tenuti ad accettare la prima offerta di lavoro con specifiche caratteristiche che ricevono, pena la decadenza dalla prestazione.

Obblighi e condizioni per non perdere l’assegno

Oltre a dover accettare l’offerta di lavoro presentata, i beneficiari dell’assegno devono rispettare anche altri obblighi e condizioni per evitare di perdere la prestazione.

In primo luogo è obbligatorio comunicare entro 15 giorni ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, compreso il reddito percepito da uno o più componenti del nucleo.

Per la comunicazione all’INPS di variazioni è necessario presentare il Modulo ADI-Com Esteso disponibile nell’area personale, nella sezione relativa alla “gestione domanda” all’interno dell’area servizi.

Inoltre, ai beneficiari tra i 18 e i 29 anni si applicano gli obblighi in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello se non sono in possesso del diploma.

In sintesi, il nucleo familiare perde il beneficio economico se un componente:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, senza un giustificato motivo, alle attività formative o alle altre iniziative di politica attiva o di attivazione nei quali è inserito secondo il patto di servizio personalizzato, oppure non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione quando obbligatorio;
  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro con le caratteristiche indicate all’art. 9 del DL Lavoro;
  • non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 oppure effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.

Il nucleo familiare che ha perso il beneficio per mancata partecipazione alle politiche attive potrà ripresentare la domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Il bonus per l’assunzione dei beneficiari

I datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione possono beneficiare di un esonero contributivo.

Per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, infatti, è riconosciuto per 12 mesi un esonero versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si applica anche alle assunzioni con contratto di apprendistato. Nel caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato l’esonero spetta per 24 mesi.

In caso di licenziamento del beneficiario dell’ADI nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (esclusi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo).

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