Un nuovo approfondimento del materiale a supporto della corretta applicazione degli obblighi disposti dalla Legge di Bilancio 2024, in tema di polizze catastrofali per le imprese

Si avvicina la data fatidica del 31 marzo, termine entro il quale le imprese obbligate devono dotarsi di una polizza catastrofale, ma i dubbi applicativi restano tanto che le richieste di ulteriore proroga si susseguono.
Specialmente in casi come quello in esame può essere utile una autonoma lettura della documentazione utilizzata durante l’iter della produzione legislativa, come pure degli atti dei soggetti demandati alla attuazione del provvedimento.
Polizze catastrofali: gli obblighi di iscrizione al Registro delle Imprese secondo il Codice civile
L’analisi parte dal materiale prodotto dagli uffici studi dei due organi del Parlamento al fine di agevolare Onorevoli e Senatori chiamati a svolgere il proprio compito legislativo.
Nel testo si legge, appunto:
“La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari”.
Alcuni passaggi nei documenti nei Dossier Legge di Bilancio agli atti della Camera AC 1627 del 22 dicembre 2023 e agli atti del Senato, A.S. 926, datato 6 novembre 2023, come pure nel Dossier ad uso congiunto di entrambe le Camere Legge di Bilancio del 31 gennaio 2024 ad illustrazione del testo definitivamente approvato riportano:
“Il comma 101 stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”
“L’articolo 2188 del Codice civile istituisce il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge e, segnatamente, dai successivi articoli 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845 e 2949... ...mentre non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Difficile pensare che Onorevoli e Senatori abbiano ritenuto di votare un testo che avesse un significato diverso da quanto sopra illustrato.
Vero è che l’articolo 2 del DPR 14 dicembre 1999, n. 558 ha disposto l’iscrizione a una sezione speciale del Registro delle Imprese per i piccoli imprenditori ma lo stesso non ha introdotto alcuna modifica al Codice Civile, come invece accaduto in altre occasioni in cui il Legislatore è intervenuto modificando e abrogando alcuni suoi articoli.
A parere di chi scrive, quindi, la normativa sul tema polizze catastrofali deve essere letta nel suo complesso dal solo punto di vista civilistico, sia per quanto ai soggetti tenuti all’iscrizione al Registro Imprese che per quanto alla titolarità beni oggetto della copertura, come peraltro si evince dalla lettura del DM 18/2025 che all’articolo 11 comma 4:
“4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS.“
Polizze catastrofali: proprietà o utilizzo? Anche l’IVASS tentenna
L’IVASS istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, istituito dall’articolo 13 del DL 95/2012, ha tra i sui compiti quello di regolare il settore assicurativo con normative di dettaglio per gli operatori e di vigilanza sulla correttezza dei comportamenti delle imprese nei confronti del consumatore e sulla trasparenza dei prodotti assicurativi e stabilisce le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti a osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti verificandone il puntuale adempimento.
In un documento a firma di Stefano De Polis, segretario generale dell’Istituto, agli atti del convegno di studi “L’assicurazione dei rischi catastrofali” tenutosi a Roma il 12 febbraio scorso presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza viene specificato quanto segue:
“I beni oggetto di copertura sono le immobilizzazioni materiali indicate nell’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile utilizzate nell’esercizio dell’impresa: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali… ...Per superare alcune incertezze applicative l’art. 1-bis, comma 2, L. 189/2024, precisa che l’obbligo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”; con ciò la norma sembra chiarire che la copertura assicurativa debba comunque essere presente sui beni aventi natura di immobilizzazioni materiali utilizzati dall’impresa, anche quando detenuti in affitto, usufrutto o leasing.”
Ritenendo, come spiegato da De Polis durante il suo intervento, che:
“teoricamente, rientrerebbero anche i beni utilizzati in affitto o detenuti in usufrutto.”
È evidente che anche se solo a livello di contributo alla discussione nell’ambito di un convegno da parte di un suo seppur autorevole componente, l’Istituto che dovrebbe fornire una linea di indirizzo comportamentale alle compagnie da essa vigilate non è in grado di esprimere un parere definitivo sulla interpretazione della norma come letta anche dopo la rettifica disposta dal DL 155/2024 alla Legge di Bilancio 2024.
L’inciso non viene riportato per brevità, ma anche in questo caso i dossier in uso durante i lavori parlamentari di conversione del Dl appena citato indicavano i beni iscritti.
Potremo dilungarci ben oltre sui vari punti che necessitano di attenzione parlando ad esempio delle imprese della pesca e dell’allevamento o anche di quali contributi potrebbero essere a rischio in caso di mancata stipula.
In conclusione è però opportuno sottolineare che quanto qui esposto non deve essere letto senza considerare che la tutela del patrimonio dell’impresa e della continuità aziendale deve prescindere dall’obbligo di legge. Si deve affermare tra gli operatori la cultura della prevenzione e della mutualizzazione del rischio, ancora poco diffusa in relazione a quelli di tipo catastrofale, seppur viviamo e operiamo in un territorio a elevato rischio, come quello italiano.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Polizze catastrofali: le questioni aperte sull’applicazione dell’obbligo