Amministratori di società: le indicazioni sull’obbligo di domicilio digitale e sulla PEC

Tommaso Gavi - Diritto societario

Il MIMIT ha fornito le prime indicazioni per gli amministratori di società sull'iscrizione del domicilio digitale, PEC, dopo le novità della Legge di Bilancio 2025

Amministratori di società: le indicazioni sull'obbligo di domicilio digitale e sulla PEC

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Gli amministratori di società sono chiamati a fornire il proprio domicilio digitale al registro delle imprese.

Con una recente nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy vengono fornite le prime indicazioni operative sull’obbligo e sulle scadenze da rispettare.

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio, o che presentano domanda dopo tale data, la scadenza dell’adempimento coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro prima del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, anche della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il termine del 30 giugno 2025.

Amministratori di società: le prime indicazioni sull’obbligo di domicilio digitale e sulla PEC

Con la nota del 12 marzo 2025, il MIMIT ha fornito le prime indicazioni sull’obbligo previsto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025.

La Manovra estende l’obbligo di comunicazione della PEC agli amministratori di società.

Nella nota del MIMIT vengono definiti: il perimetro dei soggetti obbligati, la platea di chi è tenuto a comunicare il proprio domicilio digitale, le regole relative all’indirizzo della PEC stessa da comunicare e i diritti di segreteria da corrispondere.

La nota stabilisce anche le scadenze da rispettare. Il calendario segue un doppio binario che varia sulla base dei soggetti:

  • imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o che presentano domanda dopo tale data;
  • aziende già costituite e iscritte nel registro delle imprese prima del 1° gennaio 2025.

Nel primo caso il termine per la comunicazione dell’indirizzo PEC coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Nel secondo caso, invece, la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno 2025.

MIMIT - Nota del 12 marzo 2025
Prime indicazioni operative relative all’obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC, domicilio digitale, degli amministratori di società.

Amministratori di società: chi è interessato dall’obbligo di domicilio digitale

Devono rispettare l’obbligo relativo alla comunicazione del domicilio digitale i soggetti di tutte le forme societarie.

In altre parole l’obbligo interessa:

  • le società di persone;
  • le società di capitali.

Nello specifico le società secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, comprese le reti di imprese.

Sono invece escluse le società semplici, secondo le quali non sono consentite attività commerciali.

In linea generale:

“Restano in ogni caso esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della norma gli altri enti giuridici non costituiti in forma societaria, o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.”

Fanno inoltre eccezione:

  • le società semplici che esercitino l’attività agricola;
  • le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi, anche con attività esterna;
  • le società consortili.

Amministratori di società: chi è ricompreso tra i soggetti obbligati

Nella nota del 12 marzo vengono fornite indicazioni anche sulla platea di soggetti interessati.

Come riportato nel documento:

“In ogni caso, la disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.”

Con il termine “amministratore” si fa riferimento alla funzione di gestione dell’impresa.

Rientrano quindi nell’obbligo anche i liquidatori della società nominati dai soci o per intervento giudiziale e ai soggetti che vengono accostati agli amministratori a livello normativo.

In linea generale l’obbligo interessa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Amministratori di società: le regole sull’indirizzo PEC da comunicare

Quali indirizzi PEC sono ammissibili per il rispetto degli obblighi sul domicilio digitale?

In linea generale non sono previste limitazioni, anche se sarebbe la distinzione dell’indirizzo PEC dell’amministratore da quello della società sarebbe più aderente alla ratio della norma.

Nel rispetto di un’altra disposizione, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa che viene comunicato deve essere nella titolarità esclusiva della medesima.

Tra le indicazioni del MIMIT si legge che:

“Le imprese che avessero, medio tempore, optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l’iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine, già indicato in questa nota, del 30 giugno 2025.”

Se l’incarico di amministratore viene svolto per una pluralità di imprese, può essere comunicato un unico indirizzo o più diversi indirizzi PEC.

Amministratori di società: i diritti di segreteria e l’imposta di bollo

Per le comunicazioni relative all’estensione dell’obbligo, prevista dalla Legge di Bilancio 2025, è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Per interpretazione estensiva, anche l’iscrizione e la variazione dell’indirizzo PEC degli amministratori sono escluse dagli oneri economici.

Come messo in evidenza nel documento del MIMIT:

“La comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore presentata in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al registro delle imprese resterebbe invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.”

Nel documento sono infine richiamate le sanzioni per il mancato adempimento, che sono le stesse già previste all’interno del quadro normativo.

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