Bollo fatture elettroniche: come pagare e scadenze

Giuseppe Guarasci - Imposte

Bollo fatture elettroniche: guida completa con tutte le istruzioni su come pagare, codice tributo, limiti di pagamento e scadenze

Bollo fatture elettroniche: come pagare e scadenze

Per le fatture di importo unitario superiore a 77,47 euro è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo virtuale.

Le scadenze relative sono condizionate dall’importo dovuto e qualora risulti inferiore a 5.000 euro, sarà possibile differire il pagamento al periodo successivo.

È possibile procedere con il pagamento dell’imposta di bollo nei seguenti tempi:

  • sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo trimestre, se l’importo dovuto è inferiore a 5.000 euro;
  • se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre 2024 è complessivamente inferiore a 5.000 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.

Oltre al calendario delle scadenze, per adempiere correttamente è quindi necessario monitorare anche l’importo dovuto.

Alle aziende e a chi si occupa di contabilità è quindi richiesto di controllare periodicamente i dati contenuti nelle fatture per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo.

Da qual è la dicitura da indicare nelle fatture a come calcolare gli importi, soffermiamoci quindi di seguito su tutte le regole da seguire per il versamento del bollo con modello F24.

Bollo su fatture elettroniche: dicitura in fattura, importi e come pagare

Gli importi del bollo sulle fatture trasmesse al SdI che contengono al loro interno la specifica dicitura vengono calcolati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che predispone il modello F24 precompilato entro la scadenza stabilita per il pagamento.

Con il provvedimento pubblicato il 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha individuato le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni sulle fatture elettroniche inviate al SdI, al fine del corretto versamento dell’imposta di bollo.

Sono stati inoltre definiti modi e termini per la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta, secondo quanto disposto dal decreto Crescita.

Sul portale Fatture e Corrispettivi i titolari di partita IVA e loro intermediari visualizzano l’elenco delle fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo non risulta assolta, seppur dovuta.

Per pagare il bollo sulle fatture elettroniche, è necessario far riferimento ai codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 42/E/2019: per ciascun trimestre sarà necessario indicare nel modello F24 uno specifico codice.

Codice tributo imposta di bollo sulle fatture elettronichePeriodo
2521 1° trimestre
2522 2° trimestre
2523 3° trimestre
2524 4° trimestre
Codice tributo versamento imposta di bollo su fatture elettroniche
Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 42/E/2019

Resta invariato il presupposto che prevede, in determinati casi, che la fattura elettronica venga emessa con l’applicazione del bollo, tenendo ovviamente presente che in questi casi non è possibile utilizzare la classica marca da bollo utilizzabile per le fatture cartacee.

La normativa di riferimento è contenuta nel d.p.r. 642/1972, che all’articolo 13 prevede le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sia nel caso della fattura analogica che in quello della fattura elettronica (così come negli altri casi in cui l’imposta di bollo dovesse essere dovuta ovvero ricevute o documenti diversi).

La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47 (il classico caso è quello dei contribuenti minimi e forfettari).

La regola non cambia per la fattura elettronica; diversa è solo la modalità di assolvimento, che nel caso delle fatture elettroniche è di tipo virtuale.

Bollo su fattura elettronica 2024: pagamento trimestrale

Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 stabiliva che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovesse essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2020 ha previsto un nuovo calendario di scadenze, entrato in vigore dal successivo 1° gennaio:

  • per le fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo;
  • per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero entro il 30 settembre.

È l’Agenzia delle Entrate a render noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI.

L’importo da pagare è riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Bollo fatture elettroniche 2024: pagamento semestrale per importi fino a 5.000 euro

Soffermandosi sul calendario delle scadenze, è necessario poi considerare anche il meccanismo che consente al contribuente di posticipare il versamento in caso di versamento inferiore ai 5.000.

Dopo un primo intervento del Decreto Fiscale 2020 che prevedeva delle eccezioni sui tempi di versamento per importi inferiori a 1.000 euro, il limite trimestrale è stato più volte rivisto.

Il Decreto Liquidità ha ridotto la soglia limite da 1.000 a 250 euro. L’articolo 3 del Decreto Semplificazioni n. 73/2022 ha successivamente portato a 5.000 euro il tetto da considerare, soglia che si applicherà anche per il 2024.

Il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo 2024 sulle fatture elettroniche viene così strutturato.

Periodo di riferimento e importoScadenza versamento
Imposta di bollo I trimestre 2024 superiore a 5.000 euro Scadenza il 31 maggio
Imposta di bollo I trimestre 2024 inferiore a 5.000 euro Scadenza il 30 settembre
Imposta di bollo II trimestre 2024 Scadenza il 30 settembre
Imposta di bollo I e II trimestre 2024 inferiore a 5.000 euro Scadenza il 30 novembre (differita a lunedì 2 dicembre)
Imposta di bollo III trimestre 2024 Scadenza 30 novembre (differita a lunedì 2 dicembre)
Imposta di bollo IV trimestre 2024 Scadenza 28 febbraio 2025

Bollo sulle fatture elettroniche: calcolo dell’importo solo sui documenti trasmessi al SdI

La circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 giugno 2019 ha fornito importanti chiarimenti sul calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Vista la peculiarità del processo di fatturazione elettronica via SdI, la fattura elettronica “scartata” da SdI “si considera non emessa” e, conseguentemente, in tali casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

Precisato quanto sopra, per le fatture ed i documenti da sottoporre ad imposta, nel quadro risultante a seguito del decreto ministeriale 28 dicembre 2018, si avrà la seguente alternativa:

  • fatture e documenti analogici, con imposta da assolvere tramite apposito contrassegno, ovvero in maniera virtuale (cfr., rispettivamente, gli articoli 3 e 15 del d.P.R. n. 642 del 1972);
  • fatture elettroniche ed altri documenti informatici, con imposta da assolvere esclusivamente ex articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014.

Per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si evidenziano le seguenti peculiarità:

  • non è necessaria una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • il pagamento deve essere effettuato mediante il modello F24.

Il calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate riguarderà esclusivamente le fatture correttamente elaborate e non scartate dallo SdI, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare n. 14/E/2019 di seguito allegata.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 14/E del 17 giugno 2019
Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica

Bollo fatture elettroniche: codici tributo F24

Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente oppure mediante il modello F24.

Per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dal 1° gennaio 2019, il contribuente trova nel modello F24 precompilato o indicare nel F24 ordinario il codice tributo di riferimento tra quelli che l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione numero 42/E:

  • 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
  • 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.

La risoluzione riporta anche le istruzioni per la compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento.

Per quanto riguarda il modello F24 Enti pubblici, vanno indicati allo stesso modo in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”. Ma nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” bisogna riportare i dati che seguono:

  • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Bollo su fattura elettronica: quando è dovuto e quale dicitura indicare?

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta ogni qualvolta l’importo di questi documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad euro 77,47.

In questo caso è necessario inserire una precisa dicitura in fattura per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, ovvero:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Ovviamente nel caso della fattura elettronica basterà valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.

L’obbligo è previsto dal combinato disposto dei seguenti articoli:

  • articolo 6 della tabella allegata al dpr 642/1972 che prevede l’alternatività tra imposta di bollo e IVA;
  • articolo 13 della tariffa allegata al dpr 642/1972 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture, note, conti e documenti simili.

Attenzione: tale obbligo vale anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati a ricevere fatture in formato elettronico. Per intenderci, le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario ad un privato cittadino, ad esempio, devono comunque assolvere all’imposta di bollo, al di là della circostanza che tale cittadino conservi la copia di cortesia ovvero il file xml.

Imposta di bollo su fattura elettronica e altri documenti rilevanti ai fini tributari

La norma di riferimento per le corrette modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica e sugli altri documenti rilevanti ai fini tributari è l’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, così come modificato dal decreto del 28 dicembre 2018 e dal decreto del 19 dicembre 2020:

1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

2. Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento e’ effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro (5.000 euro dal 2023), il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro (5.000 euro dal 2023), il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno, il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate. L’Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonchè delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente.

Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno. Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia medesima, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità telematiche. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

2-bis. Le modalita’ tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell’Agenzia delle entrate, nonche’ le modalita’ telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Versamento imposta di bollo virtuale su fattura elettronica ed altri documenti rilevanti ai fini fiscali

Il pagamento dell’imposta di bollo segue specifiche regole:

  • è dovuto sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare entro i termini stabiliti tramite addebito sul conto corrente o tramite il modello F24;
  • è dovuto su atti, documenti e registri emessi è dovuto entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quindi entro il 30 aprile di ogni anno, salvo gli anni bisestili in cui la scadenza diventa il 29 aprile;
  • deve essere assolto mediante versamento con modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 2501 per libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i documenti cartacei

Attenzione: l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale anche per i documenti emessi in formato cartaceo/analogico. Tuttavia, in questi casi occorre rispettare un’apposita procedura prevista dalla normativa vigente e regolamentata dai documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura è disciplinata dall’articolo 15 del dpr 642/1972.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia.

L’Agenzia delle Entrate - a seguito del rilascio dell’autorizzazione - liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno.

La dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo è la base di calcolo per:

  • la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno considerato;
  • la liquidazione provvisoria dell’anno in corso.

L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il versamento si effettua con modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2505 per le rate bimestrali;
  • 2506 per l’acconto;
  • 2507 per le eventuali sanzioni;
  • 2508 per eventuali interessi.

Le eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.

Attenzione: tale procedura non si applica alle fatture elettroniche ed agli altri documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali, così come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16/E del 14 aprile 2015 (si legga, in particolare quanto riportato alla fine di pagina 5 della circolare medesima).

Sanzioni mancato pagamento imposta di bollo

Il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 25 del d.p.r. 642/1972.

Anche in merito alle sanzioni si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, richiamando innanzitutto alla normativa di riferimento:

Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

  • tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
  • tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore

Sul punto la Legge di Bilancio 2021 ha chiarito che sul pagamento dell’imposta di bollo c’è una responsabilità in solido di entrambe le parti coinvolte nelle operazioni, anche in caso di emissione del documento da un soggetto diverso dal cedente o prestatore. Stesso discorso vale anche per gli altri documenti inviati al Sistema di Interscambio.

Ne deriva che per le fatture elettroniche emesse tramite SdI, ferma restando la solidarietà tra i soggetti coinvolti (ossia chi forma il documento e colui che lo riceve o ne fa uso), l’assolvimento dell’imposta prescinde dalla soggettività IVA e che sono obbligati principali al pagamento anche coloro che non hanno tale soggettività in quanto la stessa, per specifica previsione di legge, è traslata su altri. È il caso ad esempio del Gruppo IVA.

La regolarizzazione delle fatture imporrebbe, al fine di evitare sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell’Amministrazione finanziaria entro 15 giorni dalla ricezione, con contestuale pagamento dell’imposta. Un obbligo che non si applica anche alla regolarizzazione dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, in quanto l’emissione tramite il SdI costituisce già presentazione delle stesse all’Agenzia delle Entrate.

Resta obbligatorio il versamento dell’imposta mediante modello F24 entro il quindicesimo giorno dalla ricezione.

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