Fattura elettronica, nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: dalla data di emissione, passando per l'esterometro e fino alle novità in arrivo dal 1° luglio 2019.
La fattura elettronica è protagonista della nuova circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 giugno 2019.
In vista del termine del periodo transitorio e con l’avvio delle novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolare sulla data di emissione della fattura elettronica così come sui soggetti obbligati all’invio dell’esterometro.
Non solo. Nelle 46 pagine della circolare n. 14/E l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della fatture miste relative alle spese sanitarie così come il tema spinoso del calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da pagare con cadenza trimestrale.
Entreranno in vigore dal 1° luglio 2019 le nuove regole relative alla data di emissione della fattura elettronica, stesso giorno in cui partirà anche il nuovo obbligo dello scontrino elettronico per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Si profila un periodo di importanti novità sul fronte del Fisco digitale ed i chiarimenti contenuti nella circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate aprono la calda stagione che interesserà milioni di contribuenti titolari di partita IVA.
Fattura elettronica, la circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 giugno 2019
I titolari di partita IVA hanno avuto alcuni mesi a disposizione per familiarizzare con l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 e che è stato accompagnato da un primo periodo transitorio.
Moratoria sulle sanzioni e termine di invio più ampio hanno consentito di familiarizzare con le regole delle e-fatture ma dal 1° luglio 2019 si cambia. È proprio in vista della nuova data spartiacque che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, con ulteriori importanti chiarimenti sulla fatturazione elettronica.
Di seguito analizzeremo le novità principali ma in primo luogo si allega la circolare n. 14/E/2019 da scaricare:
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 14/E del 17 giugno 2019
- Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica
Fattura elettronica, le novità dal 1° luglio: dalla data di effettuazione dell’operazione al termine di invio al SdI
Molti dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate erano già cosa nota tra gli addetti ai lavori. Assume invece particolare rilevanza il paragrafo dedicato alle novità che si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019.
L’articolo 11 del d.l. n. 119 del 2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, ha previsto l’applicazione delle seguenti novità per le fatture emesse dal 1° luglio 2019:
- tra le indicazioni che il documento deve recare vi è anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- la possibilità di emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (così il nuovo comma 4, primo periodo).
La fattura non deve essere necessariamente essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l’operazione, ma si avranno 10 giorni di tempo a partire dal 1° luglio 2019.
Sul punto si segnala che un emendamento presentato in sede di conversione del Decreto Crescita sposta da 10 a 12 giorni il termine per l’emissione delle fatture elettroniche. È tuttavia necessario attendere l’ok di Camera e Senato per parlare di novità certe.
Tornando alle regole attualmente in vigore, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La data da indicare nella fattura è sempre quella in cui è effettuata l’operazione in quanto, chiarisce la circolare n. 14/E, sarà il SdI ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria, la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”.
Pertanto, se l’operatore decide di emettere fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore successiva alla data di effettuazione dell’operazione ma in uno dei 10 giorni successivi, la data indicata nel documento dovrà essere sempre quella in cui ha avuto luogo l’operazione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce un utile esempio per chiarire ogni dubbio:
“a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).”
Una “concessione” pensata per semplificare l’obbligo di fatturazione elettronica e trovare una soluzione preventiva a possibili problemi tecnici che renderebbero impossibile inviare le fatture al SdI lo stesso giorno in cui è effettuata l’operazione.
Fattura elettronica, l’emissione differita resiste alle novità in vigore dal 1° luglio 2019
La fatturazione elettronica ha stravolto gli adempimenti IVA ma non del tutto il DPR n. 633/1972.
Anche a partire dal 1° luglio 2019 resta in vigore la possibilità di emissione della fattura differita e così come chiarito dalla circolare n. 14/E, laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione, sarà possibile indicare una sola data che, per le fatture elettroniche via SdI è quella dell’ultima operazione.
L’opzione resta valida nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA).
Ad esempio, se per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Minimi e forfettari fuori dall’esterometro
Non sono tenuti all’invio dell’esterometro i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate scioglie ogni dubbio chiarendo che l’invio della comunicazione mensile è obbligatoria per tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI.
Non solo le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Una differenza notevole rispetto allo spesometro, del quale tuttavia l’esterometro conserva le sanzioni previste, pari a euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Per ragioni di completezza, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E ricorda inoltre che l’abrogazione dello spesometro a decorrere dal 1° gennaio 2019 non salva dall’applicazione delle sanzioni l’omesso o tardivo invio della comunicazione relativa al secondo semestre, la cui scadenza era fissata al 30 aprile 2019.
Fatture sanitarie sempre cartacee, bollo solo sulle e-fatture corrette
Rimandando alla circolare per una lettura complessiva dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il documento affronta altri due punti importanti.
Per le fatture sanitarie resta il divieto di emissione del documento in formato elettronico anche in caso di prestazioni miste, sia sanitarie che accessorie.
Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
Per quel che riguarda invece la nuova modalità di calcolo e scadenza dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il nuovo servizio che calcola in automatico l’importo dovuto si basa esclusivamente sulle fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.
In tutti gli altri casi, il calcolo dell’Agenzia delle Entrate necessità di essere adattato dal contribuente sulla base dei dati a propria disposizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica, dalla data di emissione all’esterometro: chiarimenti nella circolare 14/E