Fattura o documento commerciale per i distributori automatici che non possono essere qualificati come vending machine perché non rispettano tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Necessaria in ogni caso la certificazione dei corrispettivi. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con il principi di diritto numero 14 del 1° ottobre 2021.
Fattura o documento commerciale per la certificazione dei corrispettivi: nel principio di diritto numero 14 del 1° ottobre 2021 le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sui distributori automatici che non possono essere classificati come vending machine.
Sotto la lente di ingrandimento le caratteristiche delle macchine che erogano prestazioni di servizi e l’applicazione della normativa IVA.
Fattura o documento commerciale per i distributori automatici non vending machine
Per conoscere le regole da applicare, bisogna prima di tutto partire dalla definizione di distributore automatico inteso come vending machine, ovvero qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è dotato dei seguenti strumenti collegati tra loro:
- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico master costituito da una o più schede dotate di processore, che memorizza ed elabora dati per erogare il bene o servizio selezionato;
- un erogatore di beni e servizi;
- una porta di comunicazione in grado di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.
La consulenza giuridica n. 14 del 1° ottobre 2021 specifica inoltre:
Per i distributori automatici privi della porta di comunicazione di cui al precedente punto d), è previsto che “...l’acquisizione dei dati del Sistema master descritti nell’allegato Tipi Dati per i Corrispettivi avviene manualmente. (...)” mentre la trasmissione telematica dei dati “avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un dispositivo mobile censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate.
Se manca uno degli elementi descritti, il distributore non si può definire vending machine.
In ogni caso la macchina che è posizionata in un luogo aperto al pubblico ed eroga prestazioni di servizi rientra nel campo di applicazione dell’articolo 22, comma 1, n. 4 del Decreto IVA.
Distributori automatici non vending machine: la certificazione dei corrispettivi
Vige, quindi, l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri in base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 e al decreto interministeriale 7 dicembre 2016 che individua le tipologie di documentazioni che rappresentano le operazioni anche ai fini commerciali.
Nel caso dei distributori automatici non vending machine sono due le strade per certificare il servizio al momento del pagamento:
- fattura elettronica o cartacea, in base alle regole standard, che dovrà essere emessa su richiesta del consumatore e obbligatoriamente nel caso in cui si tratti di soggetto passivo d’imposta che agisce nell’esercizio dell’attività svolta;
- documento commerciale con memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati che deve essere effettuato non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
L’emissione, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, in modalità analogica o elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente è obbligatoria.
In conclusione il documento riporta l’articolo 1 del Decreto interministeriale del 7 dicembre 2016:
“1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi [...], e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, [...] documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.[...] 4. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità”.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del principio di diritto numero 14 del 1° ottobre 2021.
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