La Riforma del Terzo settore è rimasta a lungo in attesa dell'autorizzazione della Commissione UE, ma il 2025 potrebbe essere l'anno della svolta che tutto il mondo no profit stava aspettando
Il titolo X del d.lgs 117/2017 riguardante il regime fiscale degli enti del terzo settore risulta ancora in stand-by, inapplicabile fino a quando la Commissione Europea non avrà espresso il proprio parere favorevole in merito a tali disposizioni legislative.
Lo stallo normativo nel quale gli enti si trovano dal 2017 ha creato notevoli difficoltà interpretative e di gestione sia per gli enti iscritti al RUNTS, che possiedono quindi già la qualifica di enti del terzo settore, destinatari diretti di tali disposizioni, sia per tutti gli enti non commerciali ad oggi ancora non transitati nel registro.
Molti soggetti ad oggi non iscritti al RUNTS sono difatti in attesa di una completa applicazione del codice del terzo settore, e in molti casi si cullano nella situazione di limbo che si è creata in questi anni, continuando a beneficiare delle normative previgenti in attesa che le nuove disposizioni le rendano inapplicabili.
Autorizzazione Commissione Europea: cosa aspettarsi nel 2025
Il 2025 dovrebbe essere l’anno in cui la Commissione Europea darà il proprio parere in merito al titolo X del codice del terzo settore, lo scorso dicembre le rassicurazioni sono arrivate dal vice ministro del Lavoro, con delega al Terzo settore, Maria Teresa Bellucci, la quale dichiarava che il confronto con la Commissione poteva considerarsi giunto alla fase finale.
Chiaro è che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 104 comma 2 del d.lgs 117/2017 “le disposizioni del titolo X si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10”. Per quanto sopra esposto, anche se l’autorizzazione dovesse arrivare nel 2025, le disposizioni contenute al titolo X sarebbero applicabili a partire dal 1° gennaio 2026.
Il 2025 dovrà quindi essere per gli enti, tutti, un anno di cambiamenti e di comprensione delle nuove disposizioni normative che dovranno essere implementate all’interno delle loro strutture organizzative, tentando di adattare la propria gestione in base ai nuovi dettami della disciplina IVA oltre che della disciplina fiscale.
Chiaro è che l’intento del legislatore è quello di farle entrare in vigore in contemporanea ed è ciò che anche gli studiosi della materia si era auspicati per non creare ulteriore confusione.
Futuro delle ONLUS: post autorizzazione Commissione Europea
Una delle tematiche più calde in questo periodo di attesa riguarda il futuro delle ONLUS, di quegli enti cioè che conservano ad oggi la qualifica fiscale di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e che ancora risultano iscritte all’apposita anagrafe.
La riforma del terzo settore ha eliminato tale qualifica fiscale e con essa anche l’apposita anagrafe, ma entrambe risultano essere ancora in vigore fino al momento in cui non sarà completamente applicabile il d.lgs 117/2017.
Nel caso in cui, quindi, dovesse arrivare l’ok della Commissione Europea nel 2025 e a partire dal 1° gennaio 2026 il codice del terzo settore sarà effettivamente applicabile, tutte le ONLUS ancora iscritte all’anagrafe, avranno tre mesi di tempo per decidere in quale sezione del RUNTS iscrivere e, quindi, quale nuova qualifica ETS assumere, pena la devoluzione del patrimonio acquisito a partire dalla assunzione della qualifica di ONLUS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riforma fiscale ETS: in arrivo l’autorizzazione della Commissione Europea