L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al superbonus per gli enti del terzo settore. I limiti di spesa per ONLUS, OdV e APS dovranno essere calcolati secondo criteri diversi da quello del numero delle unità immobiliari. Nel documento di prassi i requisiti soggettivi e le categorie catastali degli immobili che possono rientrare nell'agevolazione
Quali sono i limiti di spesa per gli enti del terzo settore nel caso di interventi che rientrano nel superbonus?
A fornire chiarimenti è la circolare numero 3 dell’Agenzia delle Entrate dell’8 febbraio 2023.
Nel documento di prassi viene spiegato che il parametro di riferimento per il calcolo dei massimali è il valore medio che si ricava dal Rapporto Immobiliare, pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia relativo alla media nazionale.
La circolare si sofferma anche sui requisiti soggettivi e sulle caratteristiche che deve avere l’immobile per permettere l’accesso alla maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.
Ulteriori chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 saranno forniti in successivi documenti di prassi.
Superbonus terzo settore: i limiti di spesa per ONLUS, OdV e APS
L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul tema del superbonus, in particolare nel caso in cui i beneficiari dell’agevolazione siano gli enti del terzo settore.
Con la circolare numero 3 dell’8 febbraio 2023 vengono riepilogati i requisiti per l’accesso alla maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.
Un focus del documento è dedicato al calcolo dei limiti di spesa, che differisce rispetto a quello previsto per le unifamiliari e per i condomini.
Gli enti del terzo settore generalmente esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni, dal momento che per alcuni servizi è necessario l’utilizzo di apparecchiature che necessitano di ampie superfici.
Tali edifici sono spesso accatastati come singola unità immobiliare. Il calcolo del limite di spesa basato sul numero di unità risulterebbe quindi particolarmente penalizzante.
Per questa ragione, il comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto 34 del 2020 stabilisce quanto di seguito riportato:
“Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)”
Il calcolo si dovrà quindi basare sui valori che si ricavano dal Rapporto Immobiliare, relativi alla media nazionale.
La norma prevede inoltre che debbano essere rispettati determinati requisiti soggettivi.
Possono avere accesso all’agevolazione i soggetti del terzo settore che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica.
Destinatari della misura sono, nello specifico:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le associazioni di promozione sociale, APS.
L’iscrizione al RUNTS, il Registro unico nazionale del terzo settore non fa venire meno la possibilità di fruire del superbonus.
Il passaggio dall’anagrafe delle ONLUS al RUNTS rappresenta una continuazione dell’operatività dell’ente.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 3 dell’8 febbraio 2023
- Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
Superbonus terzo settore: le categorie catastali degli immobili
Oltre ai requisiti soggettivi, per l’accesso al superbonus devono essere soddisfatti anche determinati requisiti oggettivi legati agli immobili.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali:
- B1, collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme;
- B2, case di cura, ospedali senza fine di lucro;
- D4, case di cura, ospedali con fine di lucro.
Gli edifici devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
In quest’ultimo caso il contratto deve essere registrato in data certa, anteriore al 1° giugno 2021, ovvero la data dell’entrata in vigore della disposizione.
Inoltre le caratteristiche dell’immobile devono essere verificate all’inizio dei lavori e non al termine degli stessi. I requisiti dovranno inoltre essere “mantenuti” per tutto il periodo agevolativo.
La regola vale anche:
“nell’ipotesi in cui – per effetto dell’esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio – la detrazione venga fruita sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure mediante la cessione del credito d’imposta.”
Superbonus terzo settore: divieto di percezione dei compensi da parte degli amministratori
Un focus della circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato al divieto di percezione dei compensi da parte dei membri del consigli di amministrazione.
Tali membri non devono percepire compensi o indennità di carica e il requisito, come spiegato dalla circolare 23 del 2022, deve sussistere dal 1° giugno 2021 e per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.
Così come per le categorie degli immobili, tale requisito deve permanere anche nel caso in cui venga scelta la fruizione indiretta dell’agevolazione attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Nel documento di prassi viene inoltre specificato che non possono applicare le disposizioni in questione sul calcolo del limite di spesa gli enti che rientrino nelle seguenti condizioni:
- quando la delibera del CdA che stabilisce «che i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» è successiva all’entrata in vigore della disposizione in commento;
- quando le indennità o i compensi non vengono corrisposti perché, ad esempio, i membri del consiglio di amministrazione rinunciano o restituiscono tali somme ma lo statuto preveda la corresponsione di indennità o compensi.
Ulteriori chiarimenti in merito all’agevolazione per gli enti del terzo settore sono contenuti nei seguenti documenti di prassi:
- la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E;
- la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E;
- la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E;
- la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E;
- la risoluzione del 28 settembre 2020, n.60/E;
- la risoluzione del 12 marzo 2021 n. 18/E;
- la risoluzione del 15 febbraio 2022 n. 8/E.
I chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 verranno forniti con successive circolari e documenti di prassi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus terzo settore: i limiti di spesa per ONLUS, OdV e APS