Superbonus 110 fino al 2025 per i territori colpiti dal sisma: per beneficiare della proroga è necessario che ci sia un nesso causale tra danno ed evento sismico con una inagibilità del fabbricato. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022.
Superbonus 110 fino al 2025, non basta che gli edifici si trovino nei territori colpiti dal sisma per beneficiare della proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2022 ma è necessario che ci sia un nesso causale tra danno ed evento sismico con una inagibilità del fabbricato.
A fare luce sulle regole da seguire è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022.
Sotto la lente di ingrandimento il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2022.
Superbonus 110 fino al 2025 per i territori colpiti dal sisma: necessario il nesso tra danno ed evento sismico
In linea generale, la norma stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, che si sono verificati dal 1° aprile 2009 con dichiarazione delle stato di emergenza, i benefici del Superbonus al 110 per cento si applicano fino alla scadenza del 31 dicembre 2025.
Il testo fa riferimento, però, alla normativa che regola i rapporti tra Superbonus e contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022, quindi, la proroga al 2025 si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Vengono, infatti, richiamate le seguenti regole:
- il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione in alternativa al contributo per la ricostruzione;
- i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione che riguardano fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici che si sono verificati dopo il 2008 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici avvenuti dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la maxi detrazione per gli interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Analizzando attentamente il testo, così come formulato dalla Legge di Bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 8/E del 15 febbraio chiarisce con queste parole il perimetro di applicazione della maxi detrazione fino al 2025:
“Le disposizioni di cui al citato comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato - mediante scheda AeDES o documento analogo - il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza”.
Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili riconducibili ai cosiddetti beni relativi all’impresa a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
Superbonus 110 fino al 2025 per i territori colpiti dal sisma: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il collegamento diretto con i contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici permette di definire con più certezza la platea di potenziali beneficiari.
Le somme, infatti, non vengono riconosciute nei seguenti casi:
- quando il danno è precedente all’evento sismico iche ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza: manca il nesso di causalità diretta;
- quando il livello del danno non è tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
La scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, attesta il livello di danno, certifica la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, e l’inagibilità del fabbricato a causa del danno.
Si può, quindi, affermare senza alcun dubbio che la scadenza del 2025 per l’accesso al Superbonus in misura piena non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che si trovano nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma ma che non hanno subito danni da questo tipo di eventi.
Sul fronte dei territori interessati dall’agevolazione, poi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce:
“Considerato, inoltre, che la disposizione fa espresso riferimento agli “interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza” ai fini della individuazione dell’ambito territoriale richiamato dalla norma occorre far riferimento alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 (cosiddetti “Comuni fuori cratere”)”.
Per quanto riguarda lo stato di emergenza citato dalla normativa basta che sia stato dichiarato, non è necessario che ci sia stata una proroga.
Tutti i dettagli per una corretta lettura della comma 8 ter del Decreto Rilancio sono contenuti nel testo integrale della risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022.
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