Nuovo aggiornamento per il mansionario dei lavoratori sportivi. L'elenco delle mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività oltre quelle già previste dalla legge si arricchisce con nuove professioni

Dopo la pubblicazione dei primi due elenchi delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, come previsto dalla riforma del 2021, arriva anche il terzo.
Il nuovo decreto pubblicato dal Dipartimento per lo Sport aggiorna il mansionario dei lavoratori sportivi sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive.
L’elenco individua le figure necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, oltre quelle già previste dalla legge.
Lavoro sportivo: aggiornato l’elenco delle mansioni
Come previsto dalla riforma dello sport, in particolare l’articolo 25 comma 1-ter del decreto legislativo n. 36 del 2021, in vigore dal 2023, è stato istituito il mansionario dei lavoratori sportivi.
Si tratta dell’elenco delle mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA), anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.
Dopo l’ultimo aggiornamento dello scorso giugno, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il DPCM con il terzo elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Come indicato al citato articolo 25, infatti, ricadono nella categoria di lavoratori sportivi:
- gli atleti;
- gli allenatori;
- gli istruttori;
- i direttori tecnici;
- i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara.
Questi devono esercitare l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, oppure a favore delle FSN, delle DSA, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Rientrano tra i lavoratori sportivi anche i tesserati che svolgono, a favore dei soggetti indicati in precedenza e per un corrispettivo, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina, con l’esclusione delle attività di carattere amministrativo-gestionale.
I decreti definiscono appunto l’elenco di tali mansioni.
Non rientrano invece tra i lavoratori sportivi le persone che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Quali sono le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva?
Si ricorda che l’articolo 15 della riforma dello sport, definisce il tesseramento come:
“l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.”
I tre DPCM definiscono, dunque, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive.
Le nuove mansioni individuate per il lavoro sportivo sono disponibile in allegato al DPCM pubblicato sul sito istituzionale.
La versione aggiornata al 17 aprile 2025 che raccoglie l’elenco completo è disponibile di seguito per il download.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoro sportivo: aggiornato l’elenco delle mansioni