Il tesseramento del volontario di ASD o SSD: obbligo o facoltà?

Cristina Cherubini - Associazioni

La figura del volontario sportivo è stata spesso oggetto di analisi per la sua rilevanza nello svolgimento delle attività del sodalizio sportivo: focus sulla sua regolamentazione

Il tesseramento del volontario di ASD o SSD: obbligo o facoltà?

La riforma dello sport ha sottolineato, con una previsione ad hoc, l’importanza della figura del volontario nei sodalizi sportivi.

L’articolo 29 del d.lgs 36/2021 prevede difatti la possibilità per le ASD/SSD di “avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.

Tale articolo delinea inoltre le specificità che possono caratterizzare l’attività del volontario, svolta all’interno del sodalizio, e continua difatti esplicitando che “le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.

Chiaro è quindi che il volontario di una ASD/SSD svolge, o comunque potrebbe farlo, attività sportiva ed è previsto che possa occuparsi della formazione e preparazione degli atleti.

A questo proposito è quindi naturale chiedersi se per svolgere la sua attività deve essere tesserato.

Facoltà di tesseramento per il volontario: obblighi e necessità

L’art. 29 del d.lgs 36/2021, comma 4, prevede che “gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

La suddetta previsione non è riconducibile ad alcuna obbligazione circa il tesseramento dei volontari, ma chiaro è che tale procedura semplificherebbe la necessità di attivare una polizza assicurativa per gli stessi.

I volontari che svolgono attività in una qualsiasi associazione devono essere coperti da apposita assicurazione, così come previsto anche dal codice del terzo settore per gli ETS, e quindi anche l’ASD/SSD che si avvale di volontari sportivi dovrà assicurare loro un’opportuna copertura senza che questo preveda l’obbligo di tesseramento per gli stessi.

Il sodalizio sportivo sarà quindi invitato a verificare con il proprio organismo di affiliazione se la copertura assicurativa legata al tesseramento può essere applicabile anche alla figura del volontario sportivo e capire con il soggetto se è una strada per lui percorribile o comunque proseguire con la copertura assicurativa già predisposta per il volontario senza ulteriori qualifiche.

Attività del volontario: cosa non può essere considerato come attività di volontariato sportivo

Il volontario sportivo svolge l’attività istituzionale dell’ente associativo in maniera gratuita, e non è mai possibile corrispondere ad esso nessun tipo di compenso, potranno essere a lui corrisposti solo rimborsi spesa nelle forme e nelle modalità previste dalla legge.

Sempre l’art. 29 del d.lgs 36/2021 prevede infatti che “le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.

Non resta che chiarire quali sono le attività che può svolgere un volontario.
Abbiamo precedentemente citato il comma 1 dell’art. 29 del d.lgs b36/2021 nel quale si elencano le attivitò considerate istituzionali per una ASD: “attività sportiva, formazione, didattica e della preparazione degli atleti”.

Molto spesso capita di sentire ASD confuse sulle possibili tipologie di attività che può svolgere un volontario, e spesso si pongono dubbi soprattutto sulla possibilità di prestare attività di lavoro gratuito nella gestione dei chioschi dello stadio, o bar presenti nella sede delle ASD/SSD.

Preme in questa sede sottolineare che i soggetti che collaborano nei chioschi o nei bar gestiti da ASD/SSD non possono mai essere considerati volontari sportivi, prima di tutto perchè tale attività non è considerabile come istituzionale, in quanto attività di tipo commerciale.

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