Con il testo del decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale è stata confermata la proroga per la scadenza del superbonus di villette e unifamiliari al 31 dicembre 2023. Entro fine anno devono essere pagati i bonifici ma cosa succede se i lavori non sono finiti? Ad incidere è la scelta tra detrazione e cessione del credito
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 10 agosto 2023, del decreto Omnibus è stata confermata in via definitiva la proroga per la scadenza del superbonus di villette e unifamiliari.
Il termine passa dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, per chi ha realizzato almeno il 30 per cento degli interventi entro il 30 settembre 2022.
Per beneficiare dell’agevolazione con aliquota massima del 110 per cento è necessario provvedere al pagamento dei bonifici relativi agli interventi, in caso contrario si potrà beneficiare esclusivamente dei bonus ordinari.
Cosa succede se i lavori non sono finiti entro la fine dell’anno? La risposta dipende dalla scelta sull’utilizzo del superbonus.
Superbonus e scadenza del 31 dicembre: cosa succede se i lavori non sono finiti?
La scadenza del superbonus per villette e unifamiliari passa dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.
A prevederlo è l’articolo 24 del del decreto legge numero 104 del 10 agosto 2023, ovvero il testo del decreto Omnibus pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il termine di fine anno è rilevante per non perdere il superbonus 110 per cento, l’agevolazione con la massima aliquota.
Il decreto Omnibus interviene sull’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Rimane quindi lo stesso vincolo per le proroghe precedenti, ovvero di aver realizzato almeno il 30 per cento degli interventi entro il 30 settembre 2022.
La norma, dopo le modifiche del decreto Omnibus, prevede che:
“la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”
Entro la scadenza di fine anno i contribuenti devono quindi provvedere al sostenimento delle spese, in altre parole devono pagare le fatture relative agli interventi con l’apposito bonifico per le agevolazioni fiscali.
Nella disposizione, tuttavia, non si fa riferimento all’ultimazione degli interventi. Cosa succede se i lavori non sono ancora terminati alla fine dell’anno?
Le conseguenze si differenziano in base alla modalità di fruizione del superbonus.
Superbonus e scadenza del 31 dicembre: ad incidere è la scelta tra detrazione e cessione del credito
Come anticipato, per non perdere il superbonus al 110 per cento i contribuenti dovranno provvedere al pagamento delle fatture relative agli interventi entro il 31 dicembre 2023.
I lavori rimanenti, che non vengono pagati entro fine anno, potranno rientrare nelle agevolazioni ordinarie a seconda della tipologia di intervento.
Nel caso in cui non si concludano i lavori entro la fine dell’anno si perde il bonus con aliquota massima?
La risposta dipende dalla scelta della modalità di fruizione dell’agevolazione. La conclusione entro il 31 dicembre 2023 è infatti necessaria nel caso in cui si opti per la cessione del credito.
In tale ipotesi, infatti, prima della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata l’asseverazione da parte del professionista, che attesta il raggiungimento del SAL, stato di avanzamento dei lavori.
Diverso è il caso per chi sceglie la detrazione da portare in dichiarazione dei redditi.
In tal caso sarà necessario aver sostenuto le spese entro la data indicata ma i lavori potranno essere portati a termine anche successivamente.
Gli stessi dovranno in ogni caso essere ultimati entro la data di validità del titolo edilizio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus e scadenza del 31 dicembre: cosa succede se i lavori non sono finiti?