Regime forfettario: la collaborazione con l'ex datore di lavoro è possibile?

Regime forfettario: la collaborazione con l’ex datore di lavoro è possibile quando nei due anni precedenti, nel cosiddetto periodo di sorveglianza, sono stati percepiti redditi assimilati a lavoro dipendente, come borse di studio, assegni o premi che determinano un rapporto tra ente e contribuente diverso da quello del lavoro dipendente in senso stretto.
Scatta la causa ostativa, senza nessuna eccezione, per i redditi da lavoro dipendente.
Una differenza sottile, ma rilevante.
Lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda un dottore di ricerca che vorrebbe accedere al regime forfettario e avviare una collaborazione autonoma con lo stesso ente che gli ha erogato la borsa di studio e presso cui ha svolto la sua attività nei tre anni precedenti.
Regime forfettario 2025: è possibile la collaborazione con l’ex datore di lavoro?
Il caso pratico che analizziamo oggi è relativo a un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se può accedere al regime forfettario.
Occorre, innanzitutto, verificare che non vi siano cause ostative.
In particolare, la chiusura diventa più netta per ciò che riguarda le collaborazioni con gli ex datori di lavoro.
La lettera d-bis) del comma 57 della legge numero 190/2014 stabilisce che:
“non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta”.
Una regola che lascia spazio, in alcune circostanze, a un’interpretazione più morbida: l’Agenzia delle Entrate, per esempio, nella risposta all’interpello numero 184/2019 aveva confermato che il dottore di ricerca può accedere al regime forfettario, anche se avvia una collaborazione con lo stesso ente da cui ha percepito i redditi negli anni precedenti, perché non scatta la causa ostativa.
Le somme percepite grazie alla borsa di studio sono assimilate a quelle di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma non sono propriamente classificabili come redditi di lavoro dipendente.
Una distinzione che fa la differenza.
Regime forfettario 2025, la collaborazione con l’ex datore di lavoro è possibile per chi ha percepito redditi assimilati a lavoro dipendente
Nell’argomentare la risposta che fornisce al dottore di ricerca, l’Agenzia delle Entrate chiarisce qual è l’elemento da considerare per stabilire quando è possibile instaurare una collaborazione con l’ex datore di lavoro.
Nel caso analizzato, la borsa di studio durante il periodo del dottorato di ricerca sono state corrisposte dall’istituto esclusivamente con lo scopo di sostenere l’attività di studio, ovvero al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 50, comma 1, lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi si tratta di somme assimilate a quelle che derivano dal lavoro dipendente che, come già sottolineato nella circolare numero 9/E del 10 aprile 2019, necessitano di una precisazione:
“occorre verificare se si possano considerare i soggetti erogatori quali datori di lavoro nel senso voluto dalla causa ostativa.
A questo proposito, non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f),g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR, ferma ovviamente restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali”
Per queste tipologie di redditi, dunque, non scatta la causa ostativa e l’accesso al regime forfettario è libero anche se, dal punto di vista fiscale, vigono le stesse regole valide per i redditi di lavoro dipendente.
- Regime forfettario e collaborazione con l’ex datore di lavoro
- Interpello Agenzia delle Entrate n. 184/2019
Negli ultimi mesi il regime forfettario è stato nuovamente oggetto di forti discussioni e dibattiti, sia per le novità fiscali e previdenziali intervenute quest’anno, sia per i numerosi controlli fiscali in corso, alcuni dei quali stanno evidenziando alcuni errori comuni (e diverse “leggerezze”) nella gestione contabile e fiscale di questo regime agevolato. Proprio come nel caso del ragguaglio ad anno, spesso ignorato, con tutte le gravi conseguenze che questo comporta.
Per rimanere aggiornati in modo puntuale e completo abbiamo quindi realizzato una guida utilissima e aggiornata, che vi invitiamo ad acquistare insieme al webinar formativo in diretta che si terrà il prossimo 7 maggio alle 15.00 (video corso che potrà essere seguito in differita per chi acquisterà il prodotto):
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario: quando è possibile la collaborazione con l’ex datore di lavoro?