Regime forfettario, i redditi assimilati a lavoro dipendente esclusi. Ai compensi del sindaco/revisore che rientrano nella lettera c-bis, articolo 50, del TUIR non si può applicare la tassazione agevolata. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 183 dell'11 giugno 2019.
Regime forfettario, i redditi assimilati a lavoro dipendente percepiti dal contribuente sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva. I compensi del sindaco/revisore che rientrano nella lettera c-bis, articolo 50, comma 1 del TUIR non possono beneficiare della tassazione agevolata. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 183 dell’11 giugno 2019.
Lo spunto per fare luce sul tema arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso concreto che vede come protagonista un dottore commercialista che ha svolto l’attività di libero professionista fino al 2017. Da dicembre dello stesso anno, invece, svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una cooperativa con la funzione di impiegato amministrativo.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 183 dell’11 giugno 2019
- Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Accesso al regime c.d. forfetario.
Regime forfettario, esclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
I redditi conseguiti nel 2018 derivano esclusivamente da lavoro dipendente, ma il commercialista ha intenzione di interrompere il rapporto di lavoro e di riprendere la sua attività professionale, nel frattempo il suo reddito sarà verosimilmente rappresentato in misura prevalente dall’attività di sindaco svolta presso la cooperativa in maniera autonoma. Con questi presupposti, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere al regime forfettario.
Nel 2019 ha debuttato il nuovo regime forfettario: la Legge di Bilancio 2019 da un lato ha esteso, senza distinzione per tipologia di attività, il limite dei ricavi fino a 65.000 e dall’altro ha rivisto le cause ostative rendendole più rigide.
In generale, come ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 183 del 2019, il regime forfetario rappresenta “il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale”.
E al commercialista che, almeno nel primo periodo, vorrebbe continuare la collaborazione con la cooperativa di cui è stato dipendente pone il suo veto a causa della natura dei redditi che percepisce dall’ente:
“Con riferimento al caso di specie, l’Istante riferisce di voler riprendere l’attività di dottore commercialista i cui compensi nel 2019 saranno rappresentati sostanzialmente da quelli derivanti dalla carica di sindaco assunta presso il suo precedente datore di lavoro (i.e. ALFA) (circostanza di fatto la cui valutazione non è esperibile in sede di interpello), i relativi redditi devono qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR”.
E conclude:
“Alla luce di quanto esposto, si ritiene che i compensi percepiti per gli incarichi del sindaco/revisore - qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR - non possano beneficiare della tassazione riservata al predetto regime forfetario”.
Regime forfettario, la natura dei redditi percepiti decisiva per l’accesso
La natura dei redditi percepiti dal contribuente è stata al centro degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
Anche nella risposta all’interpello numero 184, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata su questo aspetto e ha stabilito che in alcuni casi la collaborazione con l’ex datore di lavoro è possibile anche se nei due anni precedenti, nel cosiddetto periodo di sorveglianza, sono stati percepiti redditi assimilati a lavoro dipendente, che appartengono a particolari categorie, come borse di studio, assegni o premi, e che fanno emergere un rapporto tra ente e contribuente con caratteristiche diverse da quelle tipiche del lavoro dipendente.
Ma la regola non vale per tutti: nella circolare numero 9/E del 2019, infatti, si legge che la causa ostativa non scatta per i “percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f),g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR”.
Anche in questo caso sono esclusi, infatti, i compensi che rientrano nell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR percepiti per gli incarichi di sindaco/revisore.
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