Autonomia patrimoniale imperfetta società di persone: definizione, effetti giuridici e aspetti pratici
Le società di persone sono una delle forme di società che può assumere il contratto di società previsto dall’articolo 2247 del codice civile.
Le società di persone possono assumere, a loro volta, tre diverse configurazioni:
- la società semplice;
- la società in nome collettivo (s.n.c.);
- la società in accomandita semplice (s.a.s.).
Quali sono le caratteristiche essenziali delle società di persone e cosa le differenzia dalle società di capitali o dalle altre forme di svolgimento dell’attività di impresa in forma societaria?
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Società di persone: autonomia patrimoniale imperfetta ed altre caratteristiche
Le società di persone sono caratterizzate dai seguenti caratteri distintivi:
- l’autonomia patrimoniale imperfetta;
- la connessione tra figura di socio e poteri di gestione amministrativa;
- impossibilità di trasferimento delle quote societarie senza il consenso di tutti gli associati.
Cos’è l’autonomia patrimoniale imperfetta?
La prima caratteristica da considerare nelle società di persone è l’autonomia patrimoniale imperfetta.
Di cosa si tratta?
L’autonomia patrimoniale imperfetta è prevista dall’articolo 2291 del codice civile per effetto del quale i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
In altre parole, i soci di una società di persone devono:
- rispondere delle obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale, ovviamente solo nel caso in cui il patrimonio aziendale non fosse sufficiente al soddisfacimento delle legittime esigenze degli stakeholders (banche, fornitori, dipendenti, fisco, ecc);
- partecipazione solidale con diritto di rivalsa rispetto alle obbligazioni sociali.
Secondo Francesco Galgano, uno dei massimi esperti italiani di diritto societario:
“la responsabilità illimitata (autonomia patrimoniale imperfetta) e la correlativa partecipazione all’amministrazione fanno sì che i soci vengano in considerazione, essenzialmente, per le loro qualità o condizioni personali, costituite sia dall’entità del loro patrimonio che dalle loro qualità morali e capacità imprenditoriali: di qui, appunto, la denominazione di società di persone”
Tuttavia, occorre fare alcune distinzioni:
- per le società semplici è prevista la possibilità di patto contrario (si veda in questo senso l’articolo 2267 codice civile);
- nelle società in accomandita semplice (S.a.s.), i soci accomandanti godono della responsabilità limitata alla quota conferita nella società, non avendo alcun potere di gestione.
La connessione tra qualifica di socio di società di persone e la figura di amministratore
Un’altra caratteristica fondamentale delle società di persone è la diretta connessione tra qualifica di socio e poteri di amministratore.
L’articolo 2257 del codice civile prevede che ciascun socio sia, in quanto tale, amministratore della società di persone.
Ovviamente questa previsione normativa rafforza notevolmente la componente personalistica delle società di persone, attribuendo a ciascun socio (seppur con le dovute distinzioni) il potere di gestione della società medesima.
Società di persone: la quota non può essere trasferita senza il consenso degli altri soci
Nelle società di persone, infine, la quota sociale non può essere trasferita senza il consenso degli altri associati.
La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 2284 e seguenti del codice civile.
L’articolo 2285 disciplina, in particolare, la normativa sul recesso del socio, stabilendo che:
“Ogni socio può recedere dalla società’ quando questa e’ contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Società di persone e autonomia patrimoniale imperfetta