Scadenza secondo acconto imposte forfettari: confermata la proroga

Tommaso Gavi - Dichiarazione dei redditi

La scadenza del secondo acconto dell'imposta sostitutiva, che deve essere pagata dai titolari di partita IVA nel regime forfettario, sarà oggetto di proroga

Scadenza secondo acconto imposte forfettari: confermata la proroga

Entro la giornata di oggi, 2 dicembre 2024, i forfettari sarebbero stati chiamati a versare il secondo acconto dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF.

Il versamento dell’imposta, originariamente previsto in calendario per il 30 novembre, sarà oggetto di una doppia proroga.

Per la scadenza è previsto un mini-rinvio automatico ad oggi, 2 dicembre 2024, dal momento che il termine iniziale cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Una successiva proroga al 16 gennaio è stata inserita come emendamento al testo del Decreto Fiscale 2025, approvato in Commissione Bilancio del Senato e successivamente dall’Aula.

Il rinvio della scadenza è stato confermato dal comunicato stampa del MEF, con possibilità di scegliere il pagamento a rate fino a maggio.

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Tra le novità per il calcolo si dovrà tenere presente quelle relative all’adesione del concordato preventivo biennale, con regole differenti sulla base del metodo adottato.

Scadenza secondo acconto imposte forfettari: entro quando pagare con modello F24

Anche i contribuenti titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario e quello dei minimi sono chiamati alla cassa.

La scadenza di oggi, 2 dicembre, è stata tuttavia oggetto di proroga per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato alla legge di conversione del Decreto Fiscale 2025.

Nel testo, che è stato approvato anche dall’Aula del Senato e che riceverà il via libera definitivo entro il 18 dicembre, è stata approvata anche la possibilità di rateazione con pagamento da gennaio a maggio.

Ad anticipare i dettagli è stato il comunicato del MEF dello scorso 27 novembre, che esplicità che le misure sono destinate ai titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro.

I contribuenti in regime forfettario devono corrispondere:

  • un’imposta sostitutiva del 5 per cento, per il cosiddetto “regime startup” ovvero per i primi 5 anni di attività;
  • un’imposta sostitutiva del 15 per cento in alternativa ai versamenti dell’IRPEF e delle relative addizionali.

I contribuenti che ancora applicano il regime dei minimi devono versare un’imposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento.

I versamenti dell’imposta sostitutiva seguono il calendario dell’IRPEF:

  • saldo 2023 e acconto 2024 con scadenza al 30 giugno o nel mese di luglio in presenza di proroghe o slittamenti delle scadenze;
  • secondo acconto entro il 30 novembre o, come in questo caso, entro il 2 dicembre 2024. In questo secondo caso si applica la proroga al 16 gennaio 2025.

Le modalità di calcolo restano le stesse:

  • metodo storico, il calcolo dell’imposta si fa prendendo come riferimento l’imposta sostitutiva versata nell’anno precedente;
  • metodo previsionale, il calcolo degli acconti viene effettuato sulla base di una previsione del reddito nell’anno in corso. Se il contribuente prevede un reddito inferiore rispetto al periodo d’imposta precedente, gli acconti sono pagati in misura inferiore.

Bisognerà però prestare attenzione perché la modalità di calcolo incide sulle imposte da versare se il contribuente ha scelto di aderire al concordato preventivo biennale, esprimendo tale scelta in sede di dichiarazione dei redditi inviata entro il 31 ottobre scorso.

Sono, invece, esclusi dalle novità del concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano il regime dei minimi, che è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2016 ma rimane in vigore fino al 35° anno di età del contribuente.

In altre parole, chi ha applicato il regime dei minimi nell’anno precedente e continua a farlo deve versare il secondo acconto dell’imposta sostitutiva del 5 per cento ma non può aver aderito al concordato.

In linea generale, sia per contribuenti in regime forfettario che per quelli che applicano il regime dei minimi si devono rispettare le seguenti regole per il pagamento:

  • per un importo inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
  • per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024;
  • per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
    • primo acconto entro il 30 giugno;
    • secondo acconto entro il 30 novembre 2024.

Flat tax forfettari: le regole di calcolo in caso di adesione al concordato preventivo biennale

Nel calcolo delle imposte per il versamento del secondo acconto si dovrà tenere conto delle novità che interesseranno i titolari di partita IVA che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Tali novità, nello specifico, possono interessare i contribuenti che applicano il regime forfettario ma non quelli nel regime dei minimi.

Chi ha accettato entro il 31 ottobre alla proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate dovrà pagare l’imposta sostitutiva modulata sulla base del reddito concordato.

In relazione alla scadenza del 2 dicembre (oggetto di proroga al 16 gennaio 2025) sono due le novità da tenere in considerazione:

  • quella sulla maggiorazione prevista in caso di calcolo degli acconti con metodo storico;
  • quella per il versamento della flat tax con aliquote differenziate per le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari.

Sia l’acconto delle imposte sui redditi che l’acconto IRAP relativi al biennio 2024-2025 dovranno ovviamente tener conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Nel caso di metodo storico, con calcolo sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, dovrà essere versata una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto n. 13/2024.

Le novità non incidono, invece, nel caso in cui il calcolo adottato sia quello con metodo previsionale.

Un’ulteriore novità è quella legata alla flat tax a più aliquote, nel caso di adesione al concordato per chi applica gli ISA.

A questa novità si affiancano le regole relative ai forfettari che hanno aderito al concordato preventivo, per cui è in arrivo una riapertura per l’adesione entro il 12 dicembre 2024.

Per chi ha accettato il patto con il Fisco, l’accordo è limitato solo al 2024 in via sperimentale per i forfettari.

In caso di calcolo dell’acconto con metodo storico, la maggiorazione dovuta è pari:

L’aliquota si deve applicare alla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente.

La regola si affianca alla flat tax agevolata, pari:

  • al 10 per cento per i forfettari ordinari;
  • al 3 per cento per i forfettari nei primi 5 anni di attività.

COme anticipato la scadenza di oggi, 2 dicembre, è stata oggetto di proroga al 16 gennaio 2024, nel rispetto di determinati requisiti.

Allo stesso modo è stata approvata la rateizzazione del secondo acconto, con emendamento alla legge di conversione del DL Fiscale 2025.

Si potrà pagare, con rate mensili da versare entro il 16 di ciascun mese, a partire dal 16 gennaio.

Le misure interessano esclusivamente le partite IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

Forfettari: codice tributo modello F24 (anche nel caso di adesione al CPB)

Per provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva si dovrà utilizzare il modello F24.

In linea generale, dovranno essere inseriti i codici tributo di riferimento per il saldo e l’acconto 2024.

Versamento Codice tributo regime forfettario Codice tributo regime dei minimi
Primo acconto 1790 1793
Secondo acconto o unica soluzione 1791 1794
Saldo dell’anno precedente 1792 1795

I contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al concordato preventivo biennale dovranno fare attenzione a utilizzare i corretti codici tributo, istituititi dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 48/2024.

In questo caso si dovrà prendere come riferimento le sequenze di cifre indicate all’interno della tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
4072 CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024
4073 CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024

I codici tributo dovranno essere inseriti all’interno della sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

Nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno di imposta d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nel caso di utilizzo del codice tributo 4073, in relazione al versamento a rate:

  • il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”.

“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate.

Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo deve essere indicato l’identificativo 0101.

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