La mancata indicazione, nel quadro della dichiarazione dei redditi, della percentuale di detrazione spettante per i familiari a carico non basta da sola ad elidere la qualifica di familiari a carico dei figli. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 34344 del 2019.
Con la sentenza numero 34344/2019 la Corte di Cassazione ha sancito che la mancata indicazione, nel quadro della dichiarazione dei redditi, della percentuale di detrazione spettante per i familiari a carico non basta da sola ad elidere la qualifica di familiari a carico dei figli.
Tale omissione, quindi, non comporta il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione per gli oneri sostenuti dal contribuente nell’interesse dei figli, sempreché la relativa spesa rientri tra quelle legittimamente detraibili.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 34344 del 23 dicembre 2019
- Ok alla detrazione anche senza indicazione della percentuale spettante. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con Sentenza numero 34344 del 23 dicembre 2019.
La Sentenza – Il giudizio verte sull’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito del controllo automatizzato con cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto parte delle detrazioni relative a spese mediche e di istruzione sostenute da un contribuente nel 2005, perché asseritamente riferite a familiari non a carico.
La CTR, in linea con la CTP, ha respinto il ricorso del contribuente e avverso questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
A parere del ricorrente il giudice d’appello ha errato quando ha ritenuto sufficiente ad escludere la detraibilità delle spese in questione la circostanza che, nel prospetto della dichiarazione relativa ai familiari a carico, il contribuente non avesse indicato nel quadro RP la percentuale di deduzione cui aveva diritto relativamente all’anno d’imposta controllato, laddove la moglie aveva invece indicato una percentuale pari al cento per cento.
Sul punto il contribuente ha specificato che, se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se, invece, il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute (o, in difetto di indicazione nel documento che comprova la spesa, nella misura del cinquanta per cento).
Pertanto, né l’art. 15 del D.P.R. n. 917 del 1986, né la prassi dell’Amministrazione presupporrebbero che possa beneficiare delle detrazioni degli oneri sostenuti per i figli a carico esclusivamente il genitore che ha dichiarato di avvalersi anche delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 917 del 1986.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, i giudici hanno accolto il ricorso introduttivo del contribuente.
È opportuno premettere che l’art. 15 del TUIR, nella versione applicabile ratíone temporís all’anno d’imposta 2005, disponeva che “per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito”.
Pertanto, il rinvio dell’art. 15, comma 2, al precedente articolo 12 d.P.R. n. 917 del 1986 è limitato all’individuazione delle persone nel cui interesse la spesa (nel caso di specie, quelle sanitarie e quelle per istruzione, rispettivamente previste dalle lettere c) ed e) del primo comma dell’art. 15) parzialmente detraibile è stata sostenuta dal contribuente.
La specifica limitazione alle persone indicate nell’articolo 12 esclude, dunque, che la detraibilità degli oneri in questione sia ulteriormente condizionata dalla circostanza che il genitore che l’ha erogata sia lo stesso che, nell’ambito della libera ripartizione della deduzione per i figli a carico si sia effettivamente avvalso, in tutto o in parte, anche della relativa deducibilità per oneri di famiglia.
Nel caso di specie il rilievo contestato dall’Amministrazione finanziaria consiste nella mancata indicazione, accanto alla menzione dei figli, della voce “Percentuale di deduzione spettante”, all’interno della dichiarazione dei redditi Modello Unico/2006 - Persone Fisiche presentata dal contribuente nell’apposito spazio della sezione del quadro RP, dedicata (allora) ai dati dei familiari a carico.
Al fine di dirimere la questione la Corte di cassazione ha affermato che tale omissione:
“se vale ad escludere l’incontestata volontà del ricorrente di non avvalersi della deduzione di cui all’art. 12 d.P.R. n. 917 del 1986, di per sé sola non elide tuttavia la qualità di familiari a carico dei figli e quindi non comporta la negazione della detrazione degli oneri sostenuti dal ricorrente nell’interesse di questi ultimi, ai sensi e nei limiti dei successivo art. 15, qualora la relativa spesa rientri tra quelle di cui al secondo norma di tale disposizione”
Il giudice di merito non ha dato corretta attuazione a tali principi perché ha negato la detraibilità delle spese familiari sul presupposto che il contribuente non avesse indicato la percentuale di deduzione cui aveva diritto relativamente all’anno d’imposta 2005, laddove la moglie aveva invece indicato una percentuale pari al cento per cento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ok alla detrazione anche senza indicazione della percentuale spettante