L'Agenzia delle Entrate fornisce il quadro delle regole operative sulla tassazione delle criptovalute, alla luce delle disposizioni della Legge di Bilancio dello scorso anno. Nella circolare numero 30/2023 i chiarimenti su diversi aspetti: dalle imposte al monitoraggio fiscale, passando per la regolarizzazione delle cripto-attività e i presupposti della territorialità
Dopo la consultazione pubblica che si è tenuta tra il 15 e il 30 giugno scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare sulla tassazione delle criptovalute.
Si tratta di un corposo documento che richiama le regole da applicare prime e dopo le misure previste dalla scorsa Legge di Bilancio.
La versione definitiva del documento fornisce le istruzioni su catalogazione e trattamento fiscale delle cripto-attività, oltre a diversi altri aspetti trai quali rientrano gli obblighi a carico degli intermediari, il monitoraggio fiscale e la valutazione delle cripto attività nel caso di redditi d’impresa.
Un focus è inoltre dedicato all’IVA e all’imposta di bollo. Nel documento trovano spazio anche le istruzioni in caso di regolarizzazione delle cripto-attività e i presupposti per la territorialità.
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Tassazione criptovalute 2024: le regole nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare numero 30/2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire in tema di tassazione delle cripto-attività.
Il documento di prassi si sofferma su diversi aspetti, alla luce delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023.
Il testo della circolare è così articolato:
- Quadro tecnico - giuridico di riferimento;
- Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo;
- Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la “DAC8”;
- La normativa nazionale sugli strumenti finanziari in forma digitale;
- Normativa ai fini dell’antiriciclaggio e monitoraggio fiscale;
- Regime fiscale ante legge di bilancio 2023;
- Società operanti nella intermediazione di cripto-valute;
- Cessione degli utility token da parte della società emittente;
- Regime fiscale titolari di cripto-attività fino al 31 dicembre 2022;
- Redditi derivanti dalla cessione a “termine” e da prelievi da wallet;
- Redditi derivanti da Contract for Difference (CFD);
- Redditi derivanti da token;
- Redditi derivanti dallo staking;
- Obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW);
- Imposta di bollo
- Regime fiscale post legge di bilancio 2023
- Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023;
- Regime transitorio per le plusvalenze e minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022;
- Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- Regime dichiarativo;
- Regime del risparmio amministrato;
- Regime del risparmio gestito;
- Obblighi a carico degli intermediari;
- Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale;
- Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività;
- Rideterminazione del valore delle cripto-attività;
- Tassazione indiretta;
- Imposta sul valore aggiunto;
- Cripto-valute e servizi connessi;
- Token;
- Non Fungible Token (NFT);
- Imposta di bollo;
- Imposta sul valore delle cripto-attività;
- Imposta sulle successioni e donazioni;
- Regolarizzazione delle cripto-attività;
- Presupposti di territorialità.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 30 del 27 ottobre 2023
- Trattamento fiscale delle cripto-attività alla luce delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2023.
Tra i diversi punti di chiarimento delle regole da applicare si sottolinea che le plusvalenze realizzate con le criptovalute sono “tassate” al 26 per cento, come le attività finanziarie, a condizione che i redditi non rientrino nell’attività di impresa, arte, professione o lavoro dipendente.
Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, diversi ma assimilabili agli strumenti finanziari.
Rientra nell’applicazione delle norme ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, attraverso la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies”, DLT.
La tassazione è prevista nei per i seguenti soggetti:
- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- società semplici ed equiparate;
- ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
I redditi prodotti rientrano nella categoria dei “redditi diversi”. Diverse indicazioni sono state fornite anche in tema di territorialità.
I redditi presi in considerazione, in base a quanto previsto dall’articolo 67 del TUIR, sono quelli che derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.
Sono soggetti a tassazione
anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se provengono da attività detenute in Italia, presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione
Qualora le chiavi di accesso alle cripto-attività siano all’interno di strumenti di archiviazione, quali pennette USB, se tali supporti permettono accesso diretto del soggetto senza intermediari e si trovano in Italia devono essere assoggettati all’imposta in Italia.
Il reddito si presume prodotto in Italia se chi detiene la chiavetta USB è residente nel territorio italiano nel periodo di imposta di produzione del reddito.
Tassazione criptovalute nella dichiarazione dei redditi 2024: sanatoria e pagamento dell’imposta sostitutiva
Viste le modifiche al regime fiscale apportate dalla Legge di Bilancio dello scorso anno viene previste specifiche regole per chi deteneva cripto-attività al 1° gennaio scorso.
I soggetti potranno rideterminare il costo o valore di acquisto delle stesse, a patto che venga assoggettato a imposta sostitutiva al 14 per cento.
Per l’accesso a tale agevolazione deve essere versato l’intero importo dell’imposta sostitutiva o la prima di tre rate annuali entro la scadenza del 15 novembre 2023.
Sono, inoltre, previste specifiche regole per i contribuenti che hanno commesso violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Chi non ha indicato i redditi prodotti dalle cripto-valute, al 31 dicembre 2022, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi può regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione di un’apposita istanza di emersione.
In questo caso deve anche essere versata la sanzione per l’omessa indicazione.
Si dovrà corrispondere:
- un’imposta sostitutiva del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo;
- un ulteriore importo pari allo 0,5 per cento per ciascun anno dello stesso valore indicato, a titolo di sanzioni e interessi.
Le istruzioni sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 7 agosto 2023.
- Provvedimento Agenzia delle Entrate numero 290480/2023
- Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge n. 197/2022, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi
Il modello per la regolarizzazione deve essere presentato insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, da parte del soggetto o di un professionista incaricato.
La domanda dovrà essere inviata tramite PEC alla direzione regionale territorialmente competente entro la scadenza del prossimo 30 novembre 2023.
Per effettuare il versamento con modello F24, senza l’utilizzo della compensazione, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 1718, per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
- 1719 per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tassazione criptovalute: le regole nella circolare dell’Agenzia delle Entrate