Concordato preventivo biennale partite IVA: aderire o non aderire? È possibile accedere o no? Quali sono i reali vantaggi? Per lo Stato sarà un successo oppure un flop? Sono davvero tante le domande alle quali è ancora difficile rispondere in modo esaustivo, e mancano solo 10 giorni alla scadenza
Siamo a meno di 10 giorni lavorativi dal termine di accettazione della proposta di concordato preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, ma chi dovrebbe assistere il contribuente è spesso impreparato a trovare la giusta soluzione al quesito principe di questi giorni.
Posso o non posso accedere al Concordato? - Dopo un decreto legislativo, due decreti ministeriali, un Dlgs “correttivo”, una circolare dell’Agenzia delle Entrate, tre pubblicazioni di Faq dedicate al tema...
E senza dimenticare la legge di conversione del Decreto Omnibus che ha introdotto il ravvedimento speciale (una vera e propria sanatoria fiscale) per gli anni dal 2018 al 2022 per i soggetti che in quei stessi anni hanno applicato gli ISA, a condizione di aver aderito al Concordato preventivo Biennale, una comunicazione predisposta dalla Sogei che dovrebbe facilitare il compito consentendo a 14 giorni lavorativi di sapere quanto sarebbe dovuto in caso di adesione al ravvedimento.
E versarlo anche prima della avvenuta adesione al concordato, grazie ai codici tributo comunicati con altro documento di prassi.
Peccato che il file .csv predisposto come sopra da Sogei è in diversi casi:
- in bianco;
- oppure senza dati;
- oppure incompleto, non contenendo i dati di tutti gli anni interessati;
- non tiene conto della decadenza dei termini per casi ben specifici.
Altro caso ben più eclatante è quello di colui che ha usufruito della riduzione di due anni dei termini per l’accertamento avendo applicato la tracciabilità dei pagamenti di importo sopra i 500 euro, in questo caso nel 2023 sono spirati i termini per gli anni 2018 e 2019.
Riepilogando, una sommatoria di:
- 2 DLgs di attuazione della Riforma Fiscale;
- 2 Decreti ministeriali;
- 1 Circolare dell’Agenzia delle Entrate;
- 1 Risoluzione AdE;
- 3 Pubblicazioni Faq;
- 1 Legge di conversione del Dl omnibus;
- 2 Comunicazioni al contribuente.
Malgrado tutto questo, la soluzione al quesito iniziale non è per tutti ancora definitiva!
Un nuovo regime contabile introdotto dal Concordato?
Le perplessità originate dalla faq 3 del 15 ottobre che “apre” alla adesione al concordato preventivo biennale del soggetto in regime forfetario nel 2023, che volontariamente opta per il regime ISA per il 2024, dimenticando la previsione dell’articolo 26 del Decreto Legislativo numero 13/2024 che espressamente obbliga tali soggetti:
“Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, …. agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui all’ articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014”
Come potrà un soggetto ISA applicare quanto previsto, in particolare, ai commi 59 e 69 della legge 190/2014 non è ancora chiaro, ma a questo punto attendiamo un necessario chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Aggiungo che nell’ipotetico caso di adesione al Concordato da parte del forfetario sopra citato, applicando gli ISA nel 2024 rifacendosi alla FAQ che successivamente l’Agenzia rivede nel suo contenuto, correggendolo, si potrà poi applicare l’articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, avente oggetto la tutela dell’affidamento della buona fede del contribuente ed in particolare il suo comma 2?
“Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”
E in caso positivo come? Non si irrogheranno sanzioni certo ma il concordato non sarebbe più valido, con danno per maggiori imposte dovute non contemplate a carico del contribuente… chi paga?
E poi altra domanda che ancora in pochi si pongono è: ma la FAQ è un atto dell’amministrazione finanziaria?
Se dovesse essere considerata tale, occorre necessariamente considerare i famosi 60 giorni di cui all’articolo 6 sempre dello Statuto:
“3. L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono”
Un 31 ottobre che slitterebbe al prossimo 16 dicembre con buona pace di tutti…
Tra perplessità reali e dubbi apparenti
Tralasciando quanto sopra è vero che da più parti si invoca ad una proroga, una necessità peraltro già obiettivamente chiara fin dalla scorsa estate, considerando la sospensione delle attività per le vacanze estive e l’assenza di un qualsiasi riferimento di prassi.
Oggi bene o male con una pianificazione del lavoro corretta, anche a scapito di altre incombenze di studio, per me come per diversi altri Colleghi, di fatto è terminata la fase di comunicazione ed informazione al cliente.
Nel mentre si sta dando corso alla raccolta delle risposte alla proposta formulata ed alle rivalutazioni delle scelte precedenti, in considerazione delle sopraggiunte disposizioni sul ravvedimento da parte di alcuni che potrebbero avere interesse ad accedere a quest’ultimo.
Di contro, ancora oggi si leggono sui social o si ascoltano durante incontri tematici quesiti su aspetti basici della norma, ad esempio circa l’effetto sul CPB dei mancati versamenti correnti, domande che fanno ritenere, a voler pensar bene, ad una sottovalutazione dell‘impatto della novità introdotta sul contesto tributario italiano da parte di diversi professionisti del ramo.
Probabilmente si avrà una adesione percentuale complessiva espressa in un numero a due cifre, ancorché basso, numero che potrebbe essere ben maggiore se avessimo avuto modo di ponderare meglio norma e prassi al fine di dare la migliore consulenza possibile al cliente riguardo il tema.
Io più della proroga avrei gradito il ricevere indicazioni più chiare, tempestive e coerenti con lo spirito della norma su diversi punti non ben trattati ne dal Legislatore ne dalla Prassi.
Si pensi al paradossale caso del decesso del socio di società trasparente, obiettivamente un caso non voluto dalle parti che comunque genera un effetto a cascata sui soci che avevano fatto affidamento alla adesione e che, invece, potrebbero decadere da concordato ed eventuale ravvedimento per cause non dipendenti dalla propria volontà e responsabilità, con le potenziali conseguenze, ben immaginabili...
CPB: è già tempo di pensare al domani
Uno strumento, certo perfettibile nella definizione degli aspetti irrisolti, ma che dopo un impatto iniziale titubante, da parte di molti addetti ai lavori sta entrando nella fase decisiva, anche per comprendere se avrà effettivamente un futuro.
In tal caso il focus sarà necessariamente sul cosa fare per migliorarlo.
Penserei ad una premialità da riconoscere a chi rinnova il concordato, rispetto a chi vi aderisce per la prima volta, una agevolazione aggiuntiva che potrebbe essere il fare riferimento ai dati reali dell’anno, dal risultato più basso del biennio per la formulazione della nuova proposta.
Non ci resta che terminare tutti il lavoro fin qui avviato ed attenderne i risultati. E le conseguenze che questi produrranno.
A questo proposito, si ricorda che il Governo, per mezzo del viceministro Leo, ha affermato di voler dedicare il gettito che si otterrà dal concordato preventivo biennale per le partite IVA alla riduzione e rimodulazione delle aliquote IRPEF attualmente in vigore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Un CPB tra le perplessità di oggi e un’idea per domani