ISA 2022, definiti i punteggi da conseguire per l'accesso ai benefici premiali: dall'esonero dall'apposizione del visto di conformità in dichiarazione dei redditi fino all'esclusione dalle attività di accertamento basate su presunzioni semplici, i livelli minimi di affidabilità fiscale da conseguire sono contenuti nel provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2022.
ISA 2022, definiti i punteggi minimi di affidabilità fiscale da conseguire per l’accesso ai benefici premiali.
Dall’esonero dall’apposizione del visto di conformità in dichiarazione dei redditi, fino all’esclusione dalle attività di accertamento basate su presunzioni semplici, il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2022 definisce le regole per l’anno d’imposta 2021.
Il provvedimento conferma i valori già fissati per lo scorso anno, prevedendo altresì la possibilità di accedere ai benefici premiali anche considerando il valore medio degli ISA relativo alla dichiarazione dei redditi 2021 e 2022.
ISA 2022, dall’esonero del visto di conformità agli accertamenti: i punteggi per i benefici premiali
È pari a 8 il punteggio ISA che caratterizza i contribuenti maggiormente affidabili, ed è quindi questo il parametro minimo da raggiungere per accedere ai benefici premiali collegati allo strumento che ha preso il posto degli studi di settore.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 27 aprile 2022 conferma i punteggi minimi ISA da conseguire rispetto a quelli già fissati lo scorso anno.
Parimenti viene confermato che i contribuenti virtuosi con valore elevato già nelle precedenti annualità, potranno calcolare il proprio “voto in pagella” sulla base della media semplice ottenuta applicando gli ISA per l’anno d’imposta 2021 e 2022.
Guardando nel dettaglio ai benefici previsti dall’applicazione degli ISA 2022, sarà necessario raggiungere un livello di affidabilità fiscale pari almeno a 8 per accedere alla premialità relativa all’esonero dall’apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni dei crediti fiscali.
In caso di media del punteggio ISA in dichiarazione dei redditi 2021 e 2022, il valore da raggiungere è fissato a 8,5.
Sale a 8,5 il valore di affidabilità fiscale necessario per l’esclusione dagli accertamenti analitico presuntivi, che passa a 9 in caso di accesso secondo il punteggio medio delle due annualità.
Il punteggio minimo di 8,5, 9 in caso di media, consente di beneficiare inoltre dell’esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.
Bisogna invece conseguire l’8 in pagella per beneficiare della riduzione di un anno dei termini di decadenza per le attività di accertamento relative al 2021, senza poter sfruttare la chance del calcolo effettuato sulla media dei punteggi dei due anni d’imposta.
È invece pari a 9 il voto in pagella minimo da conseguire, sia in caso di calcolo sulla singola annualità che in caso di media tra i punteggi dei due periodi di imposta, ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Infine, per l’aumento delle soglie per l’accertamento sintetico del reddito, il punteggio ISA da conseguire è pari a 9, anche in caso di media.
Benefici premiali | Punteggio ISA 2022 | Punteggio ISA media a.i. 2021 e 2020 |
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esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive | 8 | 8,5 |
esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui | 8 | 8,5 |
esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui | 8 | 8,5 |
esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 | 9 | 9 |
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 8,5 | 9 |
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 8 | - |
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 | 9 |
ISA 2022, benefici premiali con regole specifiche per titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo
Tra le ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 conferma le regole specifiche previste per i titolari di partita IVA che percepiscono sia redditi d’impresa che di lavoro autonomo.
Per i contribuenti che nel medesimo periodo d’imposta conseguono ambedue le tipologie di reddito, l’accesso ai benefici premiali spetta esclusivamente in caso di applicazione degli ISA per entrambe le categorie reddituali.
Inoltre, nel caso di applicazione di diversi ISA, il punteggio attribuito anche sulla base di più periodi d’imposta dovrà essere pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici premiali.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 27 aprile 2022
- Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
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