L’Agenzia delle Entrate pubblica le prime FAQ sul concordato preventivo biennale. Dalla flat tax alle cause di esclusione, un focus sui chiarimenti operativi dell'8 ottobre
Concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti con la pubblicazione delle prime FAQ sullo strumento di compliance per le partite IVA.
Sono datate 8 ottobre le indicazioni operative che si soffermano su alcuni casi pratici relativi all’adesione al concordato preventivo biennale.
Tra queste, quelle relative al calcolo degli acconti e all’applicazione della flat tax dal 10 al 15 per cento prevista per soggetti ISA e forfettari che sceglieranno di aderire al concordato entro il 31 ottobre.
Sul fronte dell’imposta sostitutiva, tra i chiarimenti forniti quello relativo alla possibilità di optare per l’applicazione della flat tax anche per uno solo dei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale. In caso di opzione da parte della società, la scelta sarà vincolante per soci e associati, tenuti a versare pro quota l’importo dovuto.
Focus inoltre sulle cause di esclusione e di decadenza, tra cui il vincolo dell’assenza di debiti tributari e contributivi di importo superiore a 5.000 euro. La soglia andrà calcolata considerando l’ammontare complessivo dei debiti dovuti.
Concordato preventivo biennale, online le prime FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate arrivano nello stesso giorno in cui approda in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL Omnibus, con la quale al concordato preventivo biennale viene affiancato il ravvedimento speciale sui redditi non dichiarati nelle annualità dal 2018 al 2022, e a poche ore dalla pubblicazione di una pagina informativa sul portale del MEF.
Un tris di novità che sono la prova tangibile dell’intento di dare slancio al patto con il Fisco, arrivati ormai allo sprint finale per le adesioni e in vista quindi della scadenza ultima del 31 ottobre.
I chiarimenti disponibili sul sito dell’Agenzia affrontano alcune casistiche pratiche, a partire dal calcolo degli acconti. Sul fronte della maggiorazione del 10 per cento applicata in caso di calcolo con metodo storico (3 per cento per l’IRAP), si conferma che il pagamento sarà dovuto anche nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti nell’anno precedente.
La maggiorazione è in particolare dovuta sulla “differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16”, senza quindi far riferimento ai versamenti effettuati o meno nell’anno precedente.
Sul fronte della flat tax sui redditi eccedenti rispetto al periodo precedente, viene invece chiarito che sarà possibile optarvi anche per una sola delle due annualità oggetto di concordato preventivo biennale.
Tra le FAQ anche chiarimenti in merito al versamento della maggiorazione o dell’imposta sostitutiva per il collaboratore dell’impresa familiare.
Al pari di quanto già evidenziato nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 in merito ai soci di società, l’importo minimo di 2.000 euro dovrà essere “dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR”. I collaboratori dovranno quindi effettuare i versamenti dovuti pro quota.
Concordato preventivo biennale, le FAQ sulle cause di esclusione: soglia di 5.000 per debiti tributari e contributivi
Meritano un focus anche i chiarimenti relativi alle cause di esclusione. Tra queste, si ricorda che non è possibile accedere al concordato preventivo biennale in caso di debiti superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e debiti contributivi.
In presenza di debiti sopra-soglia, è possibile sanare il pregresso prima di aderire al concordato, scendendo sotto il valore di 5.000 euro (da considerarsi complessivo di sanzioni e interessi). Così come chiarito in una delle FAQ online dall’8 ottobre, tale importo di 5.000 euro deve essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi.
Per quel che riguarda la causa ostativa relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dalla scadenza si considerano non emesse, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Le scelte della società vincolano soci e associati
Chiarita anche la questione dell’impatto dell’adesione al concordato da parte di società e associazioni e in particolare l’effetto dell’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Già con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 è stato chiarito che il versamento dell’imposta sostitutiva, nel caso di esercizio dell’opzione, deve essere effettuato pro-quota dai singoli soci o associati nelle ipotesi di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR.
La facoltà di esercitare l’opzione per la tassazione sostitutiva è consentita al contribuente che aderisce al concordato. Quindi, nel caso di una società o associazione, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere effettuata solo da detti soggetti e vincola anche i soci o gli associati delle stesse.
Questo quanto chiarito in una delle FAQ dell’Agenzia, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13/2024 in base ai quali il limite di 2.000 euro deve essere ripartito tra i soci o gli associati in ragione delle proprie quote di partecipazione.
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