I termini per la definizione degli avvisi bonari elaborati dal 1° gennaio 2025 è passata a 60 giorni
Come è noto, l’articolo 3, del Dlgs n. 108/2024, è intervenuto fra l’altro sull’articolo 36-bis, del DPR n. 600/1973, allungando da 30 a 60 giorni i termini per la definizione degli avvisi bonari, elaborati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Vediamo, quindi, di fornire al Lettore un quadro delle novità introdotte.
Definizione degli avvisi bonari: il contesto normativo
La liquidazione della dichiarazione ex articoli 36-bis, del DPR n. 600/1973 e 54-bis, del DPR n. 633/1972, investe sostanzialmente tutti i contribuenti e spesso non costituisce l’unica liquidazione, posto che alla prima dichiarazione seguono, per motivi vari, delle dichiarazioni integrative.
L’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 prevede che gli Uffici, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possano procedere entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo ad effettuare una serie di operazioni.
Operazioni eseguibili in fase di liquidazione ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 |
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Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi | Correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, contributi, e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni | Ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni |
Ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge | Ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni | Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta |
Parimenti, l’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, prevede che, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione finanziaria possa procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare le seguenti operazioni.
Parimenti, ai fini IVA, le operazioni eseguibili in fase di liquidazione ex articolo 54-bis, del DPR n. 633/72 sono:
- correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
- correzione degli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze d’imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- controllo della rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, comma 4, del DPR n. 633/1972.
Quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’Ufficio risulti un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta evidenzi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria.
Diversamente, il contribuente, che riconosce la correttezza degli esiti del controllo, può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta ad 1/3, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.
Le sanzioni per omesso versamento – per le violazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024 – sono oggi pari al 25 per cento e non più 30 per cento.
La regolarizzazione delle comunicazioni deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito.
La rateizzazione delle somme dovute
In forza di quanto disposto dall’articolo 3-bis, del Dlgs n. 462/1997, le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate in 20 rate trimestrali di pari importo, indipendentemente dall’importo delle somme dovute.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata. Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sul sito dell’Agenzia è presente un’applicazione (sezione Tutti i Servizi – Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.
La decadenza dalla rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37/67 giorni dal ricevimento della comunicazione (30/60 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo);
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3 per cento o, in ogni caso, a 10.000 euro;
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva;
- se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Si allungano da 30 a 60 giorni i termini per la definizione degli avvisi bonari