Assegno di mantenimento figli e coniugi: ecco un'analisi completa degli aspetti civilistici e fiscali.
L’assegno di mantenimento erogato al coniuge è deducibile? In che misura? E il coniuge ricevente deve dichiararlo?
Illustriamo di seguito la normativa di riferimento, soffermandoci sui limiti di deducibilità e il corretto inserimento in dichiarazione.
Assegno di mantenimento figli e coniuge: riferimenti normativi
L’assegno di mantenimento è un emolumento economico, deciso dal giudice (ma può anche essere stabilito liberamente dai coniugi) in sede di separazione e consiste nel versamento di una somma di denaro, generalmente mensile, versata al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.
Per analizzare la disciplina dell’assegno di mantenimento è opportuno fare una distinzione tra:
- assegno di mantenimento corrisposto al coniuge;
- assegno di mantenimento corrisposto ai figli.
Il riferimento normativo per la definizione dell’assegno di mantenimento ai figli, è l’articolo 155 comma 4 del codice civile, il quale sancisce il diritto per i figli di essere mantenuti da entrambi i genitori in proporzione al proprio reddito, riconoscendo la corresponsione di un assegno periodico che permetta di soddisfare le loro esigenze e garantire un adeguato tenore di vita.
L’art. 155 quinquies del codice civile tutela il figlio maggiorenne non economicamente indipendente: può ricevere un assegno periodico di mantenimento definito in via giudiziale.
In caso di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non viene meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono; il D.lgs. 154/2013 ha ribadito l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L’assegno di mantenimento per il coniuge viene deciso dal giudice, o spontaneamente in accordo tra i coniugi, per garantire al più debole economicamente, il versamento di un assegno periodico che gli consenta di mantenere il precedente tenore di vita.
Il concetto di tenore di vita è stato ultimamente stravolto da una sentenza epocale della Corte di Cassazione, la numero 11504 depositata il 10 maggio 2017, la quale ha sancito un nuovo orientamento per cui in caso di divorzio (non riguarda quindi la separazione) l’assegno da corrispondere al coniuge dovrà essere calcolato in base al mero sostentamento economico dello stesso e non in base al tenore di vita condotto durante il matrimonio.
L’entità dell’assegno può essere periodicamente revisionata in base agli incrementi o i decrementi della situazione reddituale dei coniugi; l’assegno di mantenimento, sia a favore del coniuge sia a favore dei figli, è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Assegno di mantenimento figli e coniuge: aspetti fiscali
Da un punto di vista fiscale l’assegno di mantenimento erogato al coniuge a seguito della separazione legale o effettiva del matrimonio o in caso di divorzio, rappresenta:
- reddito assimilato a lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera i del Tuir;
- onere deducibile per chi lo versa ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera c del D.p.r. 917/86.
Gli assegni percepiti devono essere inseriti in dichiarazione secondo il principio di cassa, quindi considerando solo quelli effettivamente incassati durante l’anno (es: per i redditi 2020 si considerano gli assegni incassati nel 2019).
È esonerato dalla presentazione delle dichiarazione dei redditi, il coniuge che ha un reddito non superiore ad euro 7.500, considerando nel calcolo sia l’assegno di mantenimento periodico che altre forme di reddito, ed esclusione del reddito derivante dall’abitazione principale e le sue pertinenze.
L’assegno di mantenimento andrà dichiarato come reddito assimilato al lavoro dipendente e inserito nel:
- Modello 730/2020: sezione II quadro C nei Righi da C6 a C8;
- Modello Redditi persone fisiche 2020: quadro RC sezione II.
In entrambi i modelli dichiarativi viene chiesto di inserire l’importo dell’assegno indicato nella Certificazione Unica 2020 nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge).
Nella maggioranza dei casi però, l’assegno di mantenimento non é corrisposto dal datore di lavoro del coniuge bensì direttamente da quest’ultimo. In questo caso, dovrà essere il ricevente a dimostrare che ha percepito l’assegno, facendo riferimento agli estratti conto bancari.
Diversa è la disciplina per l’assegno corrisposto al coniuge"una tantum" cioè elargito non periodicamente ma in un’unica soluzione. La Corte di Cassazione si é espressa a riguardo stabilendo che l’assegno di mantenimento «una tantum» non può essere considerato onere deducibile per chi lo versa, né tanto meno soggetto a tassazione nel reddito del coniuge ricevente.
Il coniuge dovrà dichiarare, laddove disposto dal giudice, anche il contributo che riceve per le spese condominiali o il canone di locazione (il c.d. contributo casa).
Nel caso in cui il provvedimento del giudice che dispone l’assegno di mantenimento o il contributo casa, non specifichi la quota da ripartire tra il coniuge e i figli, l’emolumento si considera destinato al coniuge al 50%.
Non sono mai soggetti a tassazione i contributi ricevuti per il mantenimento dei figli, quindi non vanno inseriti in dichiarazione e di contro, il coniuge che li elargisce, non potrà portali in deduzione dal proprio reddito.
Per quanto riguarda il coniuge erogante, l’assegno di mantenimento corrisposto può essere considerato un onere deducibile ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c del D.p.r. 917/86, a patto che la separazione legale o effettiva oppure il divorzio siano sanciti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Ne consegue che gli assegni corrisposti a seguito di un accordo stragiudiziale fra le parti non siano deducibili per il coniuge che li eroga.
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’assegno corrisposto al coniuge, compreso il suo adeguamento all’Istat, potrà essere portato in deduzione dal reddito, secondo il principio di cassa e senza alcuna limitazione. Verrà indicato:
- Modello 730/2020: nel rigo E22;
- Redditi Pf 2020: nel rigo Rp22.
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