Concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'attesa circolare con le indicazioni operative. Nel documento del 17 settembre 2024 le istruzioni su requisiti, esclusi e cause di cessazione o decadenza
Concordato preventivo biennale in chiaro, per effetto dell’attesa pubblicazione delle istruzioni operative del Fisco.
Con la circolare n. 18/E del 17 settembre l’Agenzia delle Entrate illustra requisiti e condizioni per l’accesso al concordato preventivo per il biennio 2024-2025.
C’è tempo fino alla scadenza del 31 ottobre per l’adesione, termine considerato perentorio e per il quale non si applica la disposizione che considera valide le dichiarazioni dei redditi trasmesse entro 90 giorni.
Questo uno degli aspetti specificati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, che si sofferma in particolar modo su requisiti e condizioni d’accesso. Sul fronte dell’assenza di debiti di importo pari o superiore a 5.000 euro viene specificato che rilevano tutte le somme maturate, ad eccezione di quelle oggetto di sospensioni o rateizzazioni o ancora di definizioni agevolate.
Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali e del lavoro è possibile iscriversi gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:
Concordato preventivo biennale, dai requisiti agli esclusi: pronta la circolare delle Entrate
Mentre il concordato preventivo torna in Parlamento, con nuove modifiche in discussione, l’Agenzia delle Entrate mette i primi effettivi punti fermi, fotografando con la circolare n. 18/E del 17 settembre la situazione attuale.
Arrivati ormai a poco più di un mese dalla scadenza per l’adesione fissata al 31 ottobre, la circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce l’analisi di requisiti e condizioni d’accesso, in parallelo ad un focus su cause di esclusione, cessazione e decadenza.
A poter aderire al concordato preventivo biennale sono le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari. Su questo fronte, l’Agenzia delle Entrate specifica un aspetto importante: i forfettari che nel 2023 hanno superato la soglia per l’applicazione del regime forfettario restano esclusi dallo strumento per il biennio 2024-2025,non avendo applicato gli ISA nel periodo d’imposta precedente.
Uno dei requisiti ulteriori richiesti riguarda l’assenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi di importo pari o superiore a 5.000 euro. Ai fini della verifica della situazione debitoria, bisognerà considerare la data del 31 dicembre 2023 per quel che riguarda il concordato preventivo per il biennio 2024-2025.
- Concordato preventivo biennale - la circolare dell’Agenzia delle Entrate
- Clicca per scaricare la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024
Concordato preventivo biennale, i chiarimenti sulla soglia di 5.000 euro di debiti per tributi e contributi
I chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sul fronte dell’assenza di debiti tributari e contributivi di valore superiore a 5.000 euro assumono particolare rilievo.
Così come evidenziato nel documento del 17 settembre, non concorrono al calcolo del limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Inoltre, la soglia di 5.000 euro è relativa all’importo complessivo di debiti tributari e contributivi del contribuente, anche se composto da singole quote di importo inferiore a tale valore.
In ogni caso, ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale sarà possibile rimuovere la causa di esclusione estinguendo il debito in tutto o in parte, per la quota eccedente i 5.000 euro, a patto che questo avvenga prima dell’accettazione della proposta.
Adesione al concordato entro il termine perentorio del 31 ottobre
Un ulteriore chiarimento importante riguarda la scadenza per l’adesione che, come noto, per l’anno in corso è legata a quella per l’invio della dichiarazione dei redditi.
Ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2024, data che la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce essere perentoria:
“in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (v. articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del decreto CPB). Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine.”
Nessun termine extra quindi per aderire al patto con il Fisco che, sul fronte dei benefici fiscali, prevede lo stop agli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza concordato preventivo biennale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale, dai requisiti agli esclusi: pronta la circolare delle Entrate