Concordato preventivo biennale, calcolo degli acconti tra maggiorazione e flat tax

L'adesione al concordato preventivo biennale impatterà sul calcolo degli acconti dovuti. Le regole da seguire, tra applicazione della maggiorazione in caso di metodo storico e la flat tax ad aliquote differenziate per partite IVA soggette ad ISA e forfettari

Concordato preventivo biennale, calcolo degli acconti tra maggiorazione e flat tax

Se il 31 ottobre sarà (salvo proroghe) il banco di prova per le adesioni al concordato preventivo biennale, è a fine novembre che si entrerà nel vivo dal punto di vista operativo.

Le procedure di calcolo degli acconti, sulla base del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, fanno i conti non solo ovviamente con la necessità di rideterminare l’importo dovuto rispetto a quanto già versato a partire da luglio, ma anche con le regole specifiche introdotte nel corso degli ultimi mesi.

Impatteranno sulla scadenza del 30 novembre 2024 due novità: la prima riguarda la maggiorazione prevista in caso di calcolo degli acconti con metodo storico, la seconda si lega invece alla previsione di una flat tax ad aliquote differenziate per le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari.

L’analisi di regole e istruzioni operative, anche alla luce delle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Concordato preventivo biennale, calcolo degli acconti tra maggiorazione e flat tax: le regole per i soggetti ISA

Arrivati ormai agli ultimi giri di boa per l’adesione al concordato preventivo biennale, e mentre si susseguono le richieste di una proroga della scadenza del 31 ottobre, per chi ha firmato o ha in cantiere di firmare il patto con il Fisco il ricalcolo degli acconti dovuti sarà uno dei primi adempimenti da effettuare.

Il 30 novembre infatti bisognerà procedere con il versamento della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi, calcolata in caso di accesso al concordato biennale sulla base delle regole specifiche introdotte dal decreto legislativo n. 13/2024 e più volte ritoccate.

Partendo dalla situazione che interesserà i soggetti ISA, è l’articolo 20 del decreto a prevedere una prima particolarità.

Sia l’acconto delle imposte sui redditi che l’acconto IRAP relativi al biennio 2024-2025 dovranno ovviamente tener conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Al fine di semplificare il calcolo delle somme da versare entro la fine di novembre, con il decreto legislativo correttivo n. 108/2024 è stata introdotta una maggiorazione applicabile per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato.

Nello specifico, per chi ha optato per il calcolo dell’acconto con metodo storico (guardando quindi all’imposta relativa al periodo precedente), dovrà essere versata una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto n. 13/2024.

La maggiorazione sull’acconto IRAP calcolato con metodo storico sarà invece pari al 3 per cento.

Nessun impatto su questo fronte in caso di adozione del calcolo previsionale: la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Il calcolo degli acconti per i soggetti ISA: l’impatto della flat tax per chi aderisce al concordato

Alla maggiorazione si affianca il regime di imposizione sostitutiva introdotto sempre con il correttivo in vigore dal mese di agosto.

Si tratta della flat tax strutturata su più aliquote, pensata per rendere meno gravoso il conto dovuto in caso di adesione al concordato.

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, e quindi in prima battuta per il biennio 2024-2025, la flat tax sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, si applicherà sulla quota di reddito aggiuntiva derivante dall’adesione al patto con il Fisco, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto n. 13/2024 ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

Tre le aliquote della flat tax per le partite IVA che applicano gli ISA, graduate tenuto conto del livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nel periodo precedente.

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023Aliquota applicabile sulla parte eccedente
pari o superiore a 8 10 per cento
pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 12 per cento
inferiore a 6 15 per cento

Un esempio di calcolo degli acconti, per effetto di maggiorazioni e flat tax

La circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce un utile esempio di calcolo, che riportiamo di seguito.

Un contribuente che esercita attività di Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori e applica gli ISA, ottenendo un punteggio di affidabilità pari a 8,5, dichiara per il periodo d’imposta 2023 un reddito d’impresa pari a 38.000 euro.

Al fine di individuare il reddito da prendere a base della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il reddito di 38.000 euro deve essere assunto al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite considerati nel loro importo fiscalmente rilevante.

Si ipotizzi che il risultato di tale operazione porti a individuare un reddito di 36.200 euro relativo al periodo d’imposta 2023, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare per il periodo d’imposta 2024 di 37.600 euro e, per il periodo d’imposta 2025, di 39.390.

Sulla base di tali dati, la parte di reddito d’impresa relativa al periodo d’imposta 2024 derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risulta essere pari a 1.400 euro (37.600 – 36.200), mentre la parte di reddito eccedente relativa al periodo d’imposta 2025 risulta essere pari a 3.190 (39.390 – 36.200).

Il contribuente indicato nell’esempio potrebbe scegliere, per il periodo d’imposta 2024, di assoggettare ad imposta sostitutiva il reddito eccedente di 1.400 euro applicando l’aliquota del 10 per cento e versare un importo pari a 140 euro.

Per il periodo d’imposta 2025, l’importo dell’imposta sostitutiva sarà invece pari a 319 euro (10 per cento di 3.190).

Il calcolo degli acconti per i forfettari che aderiscono al concordato preventivo per il 2024

Sia le regole relative alle maggiorazioni che la flat tax incrementale si applicheranno anche ai forfettari che aderiranno al concordato preventivo, limitato al solo 2024 in via sperimentale per questa categoria di contribuenti.

In caso di calcolo dell’acconto con metodo storico, la maggiorazione dovuta è pari al 10 per cento, valore che scende al 3 per cento per i forfettari startup, da applicarsi sempre alla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente.

Una regole che si affianca alla flat tax agevolata, pari per i forfettari ordinari al 10 per cento e per i forfettari nei primi 5 anni di attività al 3 per cento.

Anche in questo caso, dall’Agenzia delle Entrate arriva un esempio di calcolo, che si riporta.

Un contribuente che esercita attività di Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande applica il regime forfetario di determinazione del reddito con la previsione di un’imposta sostitutiva calcolata con aliquota del 15per cento; per il periodo d’imposta 2023 dichiara un reddito d’impresa pari a 24.000 euro, in quanto al complesso di ricavi di 60.000 euro applica il coefficiente di redditività del 40 per cento.

Il reddito da prendere a base della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 è dunque pari a 24.000, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare di 24.900 euro.

Sulla base di tali dati, per il periodo d’imposta 2024, la parte di reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta risulta essere pari a 900 euro (24.900 – 24.000).

Il contribuente indicato nell’esempio potrebbe scegliere, per il periodo d’imposta 2024, di assoggettare a imposta sostitutiva il reddito eccedente di 900 euro applicando l’aliquota del 10 per cento e versare un importo pari a 90 euro.

Maggiorazione sempre dovuta, flat tax anche per uno solo degli anni del concordato

Le istruzioni di cui sopra si arricchiscono con alcuni dei primi chiarimenti operativi forniti dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate l’8 ottobre.

Sul fronte della maggiorazione del 10 per cento applicata in caso di calcolo con metodo storico (3 per cento per l’IRAP), si conferma che il pagamento sarà dovuto anche nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti nell’anno precedente.

La maggiorazione è in particolare dovuta sulla “differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16”, senza quindi far riferimento ai versamenti effettuati o meno nell’anno precedente.

Sul fronte della flat tax sui redditi eccedenti rispetto al periodo precedente, viene invece chiarito che sarà possibile optarvi anche per una sola delle due annualità oggetto di concordato preventivo biennale.

Chiarita anche la questione dell’impatto dell’adesione al concordato da parte di società e associazioni e in particolare l’effetto dell’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva.

Già con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 è stato chiarito che il versamento dell’imposta sostitutiva, nel caso di esercizio dell’opzione, deve essere effettuato pro-quota dai singoli soci o associati nelle ipotesi di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR.

La facoltà di esercitare l’opzione per la tassazione sostitutiva è consentita al contribuente che aderisce al concordato. Quindi, nel caso di una società o associazione, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere effettuata solo da detti soggetti e vincola anche i soci o gli associati delle stesse.

Questo quanto chiarito in una delle FAQ dell’Agenzia, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13/2024 in base ai quali il limite di 2.000 euro deve essere ripartito tra i soci o gli associati in ragione delle proprie quote di partecipazione.

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