Concordato preventivo biennale: come funziona e vantaggi

Riparte il concordato preventivo biennale. Per il periodo 2025-2026 sarà possibile aderire entro il 30 settembre ed è tempo di chiedersi: conviene, quali sono i vantaggi previsti? Un'analisi di regole e novità

Concordato preventivo biennale: come funziona e vantaggi

Il concordato preventivo biennale riparte per gli anni 2025-2026.

Dopo il primo anno di debutto del patto con il Fisco, la nuova stagione del CPB sarà limitata alle partite IVA che applicano gli ISA, mentre ne restano esclusi i forfettari.

Come funziona, quali sono le scadenze da ricordare e quali i vantaggi previsti?

L’adesione consentirà alle partite IVA di determinare in anticipo redditi e imposte dovute per il biennio 2025-2026. L’accettazione del patto con il Fisco consentirà di accedere ai benefici premiali ISA, così come a una tassazione agevolata dei maggiori redditi concordati.

Concordato preventivo biennale 2025-2026: come funziona e vantaggi

Il concordato preventivo biennale è parte delle misure previste dalla legge delega sulla riforma fiscale.

Il testo del decreto n. 13/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio fornisce il quadro chiaro delle regole alla base del nuovo strumento di compliance tra partite IVA e Fisco.

Il concordato preventivo biennale consiste in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute.

Per il biennio 2025-2026 ad esserne coinvolte sono le partite IVA che applicano gli ISA, e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.

L’Agenzia delle Entrate sviluppa la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.

Decreto legislativo n. 13/2024
Scarica il testo del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024

Le scadenze del concordato preventivo biennale

Entro il 15 aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2025 è stato fissato al 30 aprile.

Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.

La scadenza per l’adesione al concordato è fissata al 31 luglio. Il decreto correttivo approvato il 13 marzo in Consiglio dei Ministri, ora all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato, prevede il rinvio al 30 settembre.

L’adesione potrà essere effettuata compilando il modello CPB messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, da trasmettere online assieme al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2024, in fase di trasmissione dei modelli Redditi 2025.

Il modello CPB 2025/2026 quindi anche essere trasmesso autonomamente per via telematica insieme al frontespizio dei modelli Redditi 2025.

Istruzioni concordato preventivo biennale 2025 2026
Istruzioni Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello CPB 2025 2026
Il modello per l’adesione al concordato preventivo biennale 2025 2026
Modello CPB 2025 2026

Come funziona la flat tax sui redditi concordati

Il decreto legislativo n. 108/2024 ha introdotto una flat tax a tre aliquote al fine di ridurre l’impatto del maggior reddito che verrà proposto dal Fisco.

Per i soggetti ISA la flat tax è determinata nella seguente misura:

  • nel caso di punteggio tra 8 e 10 è del 10 per cento;
  • nel caso di punteggio tra 6 e 8 è del 12 per cento;
  • nel caso di punteggio inferiore a 6 è del 15 per cento.

Lo schema di decreto correttivo in fase di discussione prevede una limitazione all’applicazione della tassazione ridotta.

In caso di superamento della soglia di 85.000 euro di reddito incrementale, si applicherà un’imposta sostitutiva IRPEF del 43 per cento, pari al 24 per cento per i soggetti IRES.

I requisiti d’accesso

Sul fronte dei requisiti, anche per il biennio 2025-2026 resta la condizione di regolarità fiscale.

In particolare l’adesione al concordato preventivo biennale sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

I debiti tributari o contributivi da considerare sono quelli definitivamente accertati o che derivano da atti impositivi non più impugnabili, comunque, inferiori a 5.000 euro.

Non si considerano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici.

Saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Questi alcuni dei punti specifici contenuti nel decreto legislativo n. 13/2024.

Resteranno fuori dal patto con il Fisco le partite IVA che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Esclusi inoltre società ed enti interessati nel 2025 da operazioni di fusione, scissione, conferimento e società di persone e associazioni interessate da modifiche alla compagine sociale.

Effetti e benefici chi accetta la proposta del Fisco

Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta.

Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Passando alle conseguenze in termini di vantaggi ed eventuali effetti negativi dell’accettazione della proposta di concordato, il testo del decreto legislativo prevede che in caso di “maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”, non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.

Ecco quindi che emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.

Su quest’ultimo punto si prevede che:

“in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.”

Così come disposto dal decreto attuativo del MEF, gli effetti del concordato verranno meno in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e altri eventi straordinari;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Non cambiano le regole su adempimenti IVA, contabilità e obblighi dichiarativi.

I titolari di partita IVA che accetteranno la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate entreranno automaticamente tra i destinatari dei benefici premiali ISA, tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni IVA fino a 70.000 euro e fino a 50.000 euro in relazione ai crediti IRPEF, IRAP e IRES.

Stop inoltre agli accertamenti basati su presunzioni semplici e anticipo dei termini di decadenza per le attività di accertamento.

L’adesione al concordato preventivo biennale limiterà i poteri di controllo del Fisco, che per i periodi d’imposta accordati non potrà effettuare gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600/1973 in relazione al reddito di impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap.

Stop al concordato retroattivo

Il patto con il Fisco per il biennio 2025-2026 perde uno dei vantaggi principali della sua prima edizione.

Si tratta del ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022.

La novità è stata introdotta con un emendamento della maggioranza al decreto Omnibus, convertito nella legge n. 143/2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, che ha previsto l’avvio di un “concordato retroattivo”, con una flat tax dal 10 al 15 per cento, sulla base del punteggio ISA, applicata su una base imponibile ridotta.

Una doppia agevolazione introdotta quasi in extremis, per risollevare le sorti del concordato, e che al momento non è replicata per la nuova stagione dello strumento di compliance.

Cause di cessazione e decadenza

Sarà immediata la cessazione del concordato preventivo se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
  • il contribuente cessa l’attività.

Da annotare anche le ipotesi di decadenza.

La prima riguarda i casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Una soglia di tolleranza non indifferente sarà quindi prevista in caso di scostamenti.

Decadenza anche a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

Piano di pagamento anticipato cancellato anche in caso di omesso versamento delle imposte.

Concordato solo per il 2024 per i forfettari

Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo è stato previsto solo in via sperimentale per l’annualità 2024.

Il correttivo all’esame del Parlamento prevede lo stop della misura per le partite IVA minori, che quindi non potranno più rientrare tra i beneficiari del concordato.

Imposte bloccate per chi aderisce al concordato preventivo biennale

I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2025 e per il 2026.

Saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, mentre resterà obbligatorio rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi.

Così come previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale, per le partite IVA minori quindi il concordato preventivo biennale prevederà:

  • l’impegno del contribuente, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero, secondo una norma introdotta al Senato, anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;
  • l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
  • l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per l’accesso ad agevolazioni e bonus fiscali: non si terrà conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarà considerato anche ai fini ISEE.

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