Regime forfettario 2019: è possibile fatturare all'ex datore di lavoro ma entro specifici limiti. Per tali prestazioni resta tuttavia la difficoltà di stabilire a priori se si tratta di operazioni prevalenti rispetto al totale dei ricavi.
Il titolare di partita IVA in regime forfettario può fatturare all’ex datore di lavoro?
È questo uno dei quesiti pervenuti alla redazione di Informazione Fiscale e si tratta certamente di uno dei dubbi più frequenti dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore delle nuove regole relative al regime fiscale agevolato per le partite IVA.
Partiamo quindi dalla richiesta di chiarimenti posta da un lettore per affrontare in maniera dettagliata il tema delle prestazioni fatturate da un contribuente in regime forfettario all’ex datore di lavoro e dei limiti per l’accesso e la permanenza) nel regime fiscale agevolato.
Regime forfettario, si può fatturare all’ex datore di lavoro?
“Entro aprile dovrò aprire una Partita Iva per Consulenze Amministrative e gestione dati, senza dipendenti e con un fatturato annuo previsto di 15.000 euro.
Tra i clienti c’è anche il mio ex datore di lavoro, dal quale sono stato licenziato a maggio del 2018 per carenza di lavoro. Il mio quesito è: posso fatturare al mio ex datore di lavoro o per usufruire del regime forfettario devo escludere questa possibilità?”
È questa la domanda posta da un lettore di Informazione Fiscale, alla quale rispondiamo che il titolare di partita IVA in regime forfettario può fatturare verso l’ex datore di lavoro e quindi la risposta è in linea di principio affermativa.
Tuttavia è necessario ricordare quelle che sono state le modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2019 relative proprio alle prestazioni rese dal contribuente forfettario nei confronti del precedente datore di lavoro.
Non possono accedere al regime forfettario i titolari di partita IVA la cui attività sia svolta in maniera prevalente verso l’attuale datore di lavoro - o soggetti agli stessi riconducibili direttamente o indirettamente - o soggetti con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti a quello di riferimento.
La nuova causa ostativa, che ha sostituito il precedente limite di 30.000 euro relativo al lavoro dipendente, si applica qualora il forfettario fatturi in via prevalente rispetto al totale verso l’ex datore di lavoro. È questo il punto fermo da considerare quando ci si chiede se sia possibile o meno accedere o permanere nel regime a tassazione agevolata.
Ricordiamo tuttavia che tale limite non si applica ai praticanti di studi professionali che, dopo l’iscrizione ad ordini o collegi, potranno fatturare anche in via prevalente nei confronti del soggetto presso il quale è stato svolto il periodo di tirocinio obbligatorio per l’accesso alle professioni regolamentate.
Regime forfettario, difficile valutare a priori se le fatture verso l’ex datore di lavoro saranno prevalenti
Per capire quindi se è possibile usufruire del regime forfettario, il titolare di partita IVA dovrà considerare quanto incassato nell’anno dall’ex datore di lavoro e da altri soggetti.
Bisogna tuttavia evidenziare come sia abbastanza difficile se non impossibile determinare all’inizio dell’anno se si fatturerà in maniera prevalente verso l’ex datore di lavoro o meno.
Per i soggetti titolari di partita IVA che intendono aderire al regime forfettario e che fattureranno anche verso l’ex datore di lavoro bisognerà quindi mettere in conto il rischio di fuoriuscita dal regime fiscale agevolato, con decorrenza a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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