Bonus Renzi, IRPEF, assegno unico e IRAP: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. La circolare numero 4 del 18 febbraio fa il punto sulle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022 e sugli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta a partire dal 1° gennaio scorso.
Bonus Renzi, IRPEF, assegno unico e IRAP sono i principali temi dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La circolare numero 4 del 18 febbraio scorso fornisce delucidazioni sulle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022.
Oltre al riepilogo sulle modifiche alle aliquote IRPEF e sulle detrazioni da lavoro dipendente, pensione, autonomo e altri redditi, un focus viene dedicato agli adempimenti relativi al bonus IRPEF, ex bonus Renzi.
Nel documento sono indicati gli adempimenti per i datori di lavoro, con le novità a partire dal 1° gennaio 2022.
Vengono inoltre fornite indicazioni in merito all’assegno unico e universale, che farà il suo debutto a partire dal 1° marzo 2022.
Infine, vengono dedicate delucidazioni anche in merito ai soggetti esclusi dall’IRAP e sul differimento delle scadenze per le addizionali regionali e comunali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Bonus Renzi, IRPEF, assegno unico e IRAP: i chiarimenti della circolare delle Entrate
Sono molti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti con la circolare numero 4 del 18 febbraio scorso.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 4 del 18 febbraio 2022
- Articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Tassazione Irpef e esclusione dall’Irap.
Tra i più importanti ci sono quelli relativi al trattamento integrativo IRPEF, alla rimodulazione di aliquote e detrazioni, all’assegno unico e ai soggetti esclusi dall’IRAP.
Il corposo documento di prassi è articolato come segue:
- premessa;
- Tassazione IRPEF;
- Modifiche delle aliquote e degli scaglioni d’imposta;
- Rimodulazione delle detrazioni;
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi di pensione;
- Redditi di lavoro autonomo e altri redditi;
- Modifica al d.l. n. 3 del 2020 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»;
- Trattamento integrativo ante 1° gennaio 2022;
- Trattamento integrativo post 1° gennaio 2022;
- Adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d’imposta;
- Contribuenti senza sostituto d’imposta;
- Il nuovo assegno unico e universale: le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia;
- Esempio di risparmio d’imposta;
- Ambito di applicazione temporale;
- Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
- Esclusione dall’IRAP.
Nella prima parte del documento l’Agenzia delle Entrate riepiloga le modifiche della Legge di Bilancio 2022 alle aliquote e scaglioni dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2022.
I nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote sono le seguenti:
- 1° scaglione: contribuenti con reddito compreso tra 0 e 15 mila euro. L’aliquota IRPEF è pari al 23 per cento e corrisponde, in caso di reddito pari 15.000 euro, ad una tassazione di 3.450 euro. Nulla è dovuto per i redditi fino ad 8.174,00 euro (no tax area);
- 2° scaglione: reddito tra 15.001 e 28 mila euro. In questo caso l’aliquota IRPEF prevista per i contribuenti è del 25 per cento;
- 3° scaglione, riguarda i redditi compresi tra 28.001 e 50 mila euro. L’aliquota IRPEF è pari al 35 per cento;
- 4° scaglione: oltre 50.000 euro l’aliquota IRPEF è del 43 per cento.
Nel documento sono anche affrontate le modifiche alle detrazioni (ex articolo 13 del TUIR) da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi.
La recente manovra economica, oltre alla rimodulazione per i nuovi scaglioni di reddito, ha previsto dei correttivi per i redditi che rientrano in determinate soglie.
Tali correttivi devono essere corrisposti per l’anno in corso e, alla fine dell’anno o del rapporto di lavoro, si deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante.
Tra le specifiche della circolare viene inoltre sottolineato che:
“ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19”
Le detrazioni devono infatti essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, ovvero al numero dei giorni per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
Bonus Renzi, IRPEF, assegno unico e IRAP: gli adempimenti per il datore di lavoro sul trattamento integrativo
La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche sul bonus IRPEF, ex bonus Renzi.
In merito al trattamento integrativo, è stata abrogata l’ulteriore detrazione prevista dall’articolo 2 del decreto numero 3 del 2020 e sono state stabilite modifiche al trattamento previsto dall’articolo 1 della stessa norma.
Nel caso di capienza, il limite di reddito oltre il quale l’importo non spetta è passato da 28 mila a 15 mila euro.
Se il reddito supera i 15 mila euro ma risulta inferiore a 28 mila euro, nel caso di incapienza, viene comunque riconosciuto.
In altre parole verrà previsto nei casi in cui la somma delle detrazioni detrazioni sia superiore all’imposta lorda.
Le detrazioni prese in considerazione sono le seguenti:
- per carichi di famiglia;
- per reddito da lavoro dipendente e assimilati;
- per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021;
- per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie;
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
- per le detrazioni previste da altre disposizioni normative.
In questi casi l’importo riconosciuto è dato dalla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, tuttavia non può comunque superare i 1.200 euro.
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi ai sostituti d’imposta, il documento di prassi richiama la precedente circolare numero 29 del 2020.
Nel precedente documento di prassi sono specificati gli adempimenti dei sostituti d’imposta e dei contribuenti senza sostituto d’imposta.
Il trattamento integrativo deve essere riconosciuto dai sostituti d’imposta in modo automatico, suddividendo gli importi sulle retribuzioni a partire dal 1° febbraio 2022: in sede di conguaglio deve essere verificata l’effettiva spettanza.
Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.
Per chi non ha un sostituto d’imposta, il trattamento integrativo deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento, seguendo le istruzioni previste per la compilazione dei modelli della dichiarazione dei redditi 2022.
Bonus Renzi, IRPEF, assegno unico e IRAP: come cambiano le detrazioni per i nuclei familiari
A partire dal prossimo 1° marzo 2022 debutterà l’assegno unico universale per i figli a carico, introdotto dall’articolo 1 del Dlgs numero 230 del 2021.
Verrà quindi corrisposta una somma mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.
A beneficiarne sono i nuclei familiari e l’importo varia in base al valore dell’ISEE.
Dal 1° marzo vengono cancellate le seguenti detrazioni (che rientrano nell’assegno unico):
- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- la detrazione per famiglie numerose, in presenza di almeno quattro figli.
Il sostituto d’imposta deve quindi calcolare le detrazioni dei primi due mesi dell’anno 2022 secondo quanto previsto dall’articolo 12 del TUIR.
A partire dal 1° marzo, invece, dovrà applicare l’articolo 10 del Dlgs n. 230 del 2021.
Anche in questo caso, in sede di conguaglio, deve essere effettuata la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti.
I sostituti d’imposta devono inoltre tenere conto delle precisazioni della circolare INPS numero 23 del 2022, in cui si precisa quanto segue:
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico;
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare aziendale per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni sono cumulabili con l’assegno unico eventualmente percepito;
- al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge se sussistono le condizioni normativamente richieste e se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età.
Bonus Renzi, IRPEF, assegno unico: i soggetti esclusi dall’IRAP
All’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate vengono riportati i soggetti che sono esclusi dall’applicazione dell’IRAP.
L’elenco dei contribuenti è il seguente:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato. In particolare, sono escluse dall’IRAP l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Devono corrispondere l’imposta, invece, le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.
A stabilirlo è l’articolo 1, comma 8, della Legge di Bilancio 2022.
In merito ai soggetti esclusi dal pagamento dell’IRAP, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap dei soggetti sopra individuati, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.”
Dal 1° gennaio 2022, i soggetti in questione sono quindi esonerati dai seguenti adempimenti:
- obblighi documentali;
- obblighi contabili;
- obblighi di versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP;
- obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.
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