Aliquota e istruzioni di calcolo IRAP 2017: ecco tutto quello che c'è da sapere e le principali indicazioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate in materia.
IRAP 2017: facciamo il punto su aliquota, calcolo, istruzioni e dichiarazione.
IRAP è l’acronimo di imposta regionale sulle attività produttive, un’imposta introdotta in Italia nell’ambito della cosiddetta riforma Visco. La riforma che ha introdotto l’IRAP nell’ordinamento tributario italiano trae origine dalla delega al Governo contenuta nella Legge 662/1996. Con tale delega, il Governo avrebbe potuto apportare (come poi ha effettivamente fatto) diverse modifiche alla normativa IRAP attraverso l’emanazione di uno o più decreti legislativi.
Il riferimento normativo fondamentale in materia di IRAP è il Decreto Legislativo numero 446/1997: ecco l’analisi di presupposto, soggetti passivi e calcolo base imponibile ai fini IRAP.
IRAP: qual è il presupposto dell’imposta?
Su cosa si paga l’IRAP e qual è il presupposto dell’imposta?
La risposta a questa domanda è contenuta nell’articolo 2 del D. Lgs. 446/1997 rubricato proprio Presupposto dell’imposta:
“Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”
Gli elementi fondamentali per comprendere quale sia il presupposto dell’imposta nel caso dell’IRAP sono tre:
- esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata (come vedremo nei successivi approfondimenti proprio quest’aspetto ha generato parecchi dubbi in dottrina ed una serie di orientamenti giurisprudenziali contrastanti);
- attività di produzione e scambio di beni e servizi;
- attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, che costituisce a prescindere presupposto valido ai fini IRAP.
IRAP: chi deve pagare? Ecco i soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive
Chi deve pagare l’IRAP? L’imposta regionale sulle attività produttive deve essere pagata dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 del decreto IRAP ovvero:
“a) le societa’ e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche’ le persone fisiche esercenti attivita’ commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa’ semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) abrogata dalla Legge di Stabilità 2016. I produttori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 Tuir sono stati esonerati dalla soggettività passiva IRAP. Di conseguenza, dal periodo di imposta 2016, non saranno più soggetti passivi Irap coloro che per natura dichiarano un reddito agrario (ditte individuali, società semplici e enti non commerciali) così come i contribuenti che producono, svolgendo un’attività agricola, un reddito di impresa in qualità di società di persone o di capitali.
e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche’ le societa’ e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche’ le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale”
I contribuenti titolari di partita IVA agevolata nel regime dei minimi e nel regime forfettario sono in ogni caso esonerati dal pagamento dell’IRAP.
IRAP: chi non paga? Ecco i soggetti esclusi esplicitamente dalla normativa IRAP
Lo stesso articolo 3 del decreto IRAP, al comma 2, prevede l’esclusione esplicita dei seguenti soggetti:
“a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa’ di investimento a capitale variabile;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’articolo 13”
Cos’è l’IRAP: calcolo base imponibile
Su cosa si paga l’IRAP? Qui arriviamo ad un punto davvero interessante sulla normativa IRAP.
L’IRAP, infatti, non colpisce le classiche grandezze economiche oggetto di imposizione fiscale ovvero reddito, patrimonio o consumo.
L’IRAP colpisce una grandezza economica molto particolare che prende il nome di valore della produzione netta. In questo senso l’IRAP rappresenta un unicum nel panorama europeo paragonabile forse solo alla Taxe professionelle francese ed alla Gewerbesteuer tedesca
Cos’è il valore della produzione netta ai fini IRAP?
Il valore della produzione netta, in via generalissima, è rappresentato dal valore aggiunto della produzione - differenza tra voce A e voce B dello schema di conto economico obbligatorio previsto dal codice civile - al netto degli ammortamenti.
Cos’è l’IRAP? La base imponibile ai sensi dell’articolo 4 del decreto IRAP
La regola base sulla determinazione e calcolo della base imponibile ai fini IRAP è contenuta nell’articolo 4 del decreto IRAP ovvero:
“1. L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attivita’ esercitata nel territorio della regione.
2. Se l’attivita’ e’ esercitata nel territorio di piu’ regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita’, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e societa’ finanziarie, ad eccezione della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all’estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo e’ domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attivita’ esercitate nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Gli atti generali concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: «Conferenza Statoregioni»”
L’aliquota IRAP
L’aliquota IRAP attualmente in vigore è pari al 4,82 per cento con facoltà delle regioni di variare l’aliquota base di un punto in aumento o in diminuzione.
Una diversa aliquota IRAP è prevista per i seguenti soggetti passivi:
- attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota IRAP del 4,20 per cento;
- banche ed altri intermediari finanziari aliquota IRAP del 4,65 per cento;
- imprese di assicurazione aliquota IRAP al 5,90 per cento;
- amministrazioni pubbliche aliquota IRAP all’8,50 per cento.
Il calcolo della base imponibile IRAP varia a seconda dei soggetti passivi considerati
Le regole contabili e fiscali di determinazione della base imponibile ai fini IRAP variano poi a seconda dei soggetti passivi considerati ovvero:
- società di capitali ed enti commerciali (articolo 5 decreto IRAP) per le quali la base imponibile e’ determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), cosi’ come risultanti dal conto economico dell’esercizio;
- società di persone e imprese individuali (articolo 5 bis decreto IRAP) per le quali la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale;
- banche ed altri enti finanziari (articolo 6 decreto IRAP) per le quali la base imponibile IRAP e’ determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformita’ agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
- margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
- ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
- altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
- societa’ di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF - D. Lgs. 58/1998) per le quali la base imponibile IRAP si calcola come differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario;
- societa’ di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le quali la base imponibile IRAP si calcola come differenza tra le commissioni attive e passive;
- società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
- imprese di assicurazione (articolo 7 decreto IRAP) per le quali la base imponibile e’ determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
- gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
- i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.
Dalla base imponibile IRAP delle imprese di assicurazione non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonche’ i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
- persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati (articolo 8 decreto IRAP) per i quali la base imponibile IRAP e’ determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita’ esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono cosi’ come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi;
- enti privati non commerciali per i quali la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del TUIR, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonchè per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base impobibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche’ le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni;
- le amministrazioni pubbliche per le quali la base imponibile IRAP si calcola per un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 TUIR, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), nonche’ per attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
IRAP: scadenza
Quando si paga l’IRAP? La scadenza dell’IRAP segue le regole ordinarie previste in materia di imposte sui redditi.
Le scadenze dei versamenti della dichiarazione dei redditi modello UNICO - comprensivo di modello IRAP - sono previste dal d.p.r. 435/2001, riferimento normativo essenziale in materia.
Le scadenze per il versamento delle imposte da dichiarazione dei redditi modello Unico sono dunque le seguenti:
- saldo anno precedente e primo acconto anno in corso entro il 16 giugno;
- secondo acconto anno in corso entro il 30 novembre.
IRAP: modalità di pagamento, codice tributo e modello F24
L’IRAP deve essere obbligatoriamente versata tramite modello di pagamento F24.
Ecco la tabella con il codice tributo IRAP da utilizzare a seconda dei diversi casi previsti:
Descrizione imposta Irap da pagare | Codice tributo da utilizzare |
---|---|
Imposta regionale sulle attività produttive saldo | codice tributo 3800 |
Interessi pagamento dilazionato tributi regionali | codice tributo 3805 |
IRAP acconto prima rata | codice tributo 3812 |
IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 3813 |
IRAP - versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 - ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008 | codice tributo 3858 |
IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 | codice tributo 3883 |
IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 | codice tributo 9934 |
IRAP- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 - interessi | codice tributo 9935 |
Sanzioni relative all’IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | codice tributo 9971 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 d.lgs 472/1997 | codice tributo 1987 |
Accertamento con adesione - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi accertamento con adesione | codice tributo 9415 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione | codice tributo 9416 |
Accertamento con adesione - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9908 |
Accertamento con adesione - Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP- adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9909 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9920 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme relative all’IRAP- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9921 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 d.lgs. 472/1997 | codice tributo 1987 |
Conciliazione giudiziale - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Conciliazione giudiziale - IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale | codice tributo 9512 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudiziale | codice tributo 9513 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Definizione delle sole sanzioni - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni | codice tributo 9607 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione - utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012 | codice tributo 9695 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale | codice tributo 7452 |
Omessa impugnazione IRAP - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - sanzione - controllo sostanziale | codice tributo 7453 |
Omessa impugnazione IRAP - spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Omessa impugnazione IRAP - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazione | codice tributo 9466 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione | codice tributo 9467 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Reclamo e mediazione - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 | codice tributo 9955 |
Reclamo e mediazione - Sanzioni dovute relative all’IRAP - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 | codice tributo 9956 |
Ravvedimento operoso - Interessi sul ravvedimento IRAP - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 | codice tributo 1993 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta | codice tributo 8084 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi | codice tributo 8085 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni | codice tributo 8086 |
Ravvedimento operoso: - sanzione pecuniaria IRAP | codice tributo 8907 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IRAP 2017: aliquota, istruzioni, calcolo e dichiarazione