Soggetti passivi IRAP: chi paga?
IRAP: chi deve pagare?
Dopo aver analizzato l’importante principio dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, oggi riportiamo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di soggetti passivi ovvero dai contribuenti tenuti per legge al pagamento dell’imposta.
L’imposta regionale sulle attività produttive deve essere pagata dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 del decreto 446/1997 o semplicemente decreto IRAP ovvero:
a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) abrogata dalla Legge di Stabilità 2016. I produttori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 Tuir sono stati esonerati dalla soggettività passiva IRAP. Di conseguenza, dal periodo di imposta 2016, non saranno più soggetti passivi Irap coloro che per natura dichiarano un reddito agrario (ditte individuali, società semplici e enti non commerciali) così come i contribuenti che producono, svolgendo un’attività agricola, un reddito di impresa in qualità di società di persone o di capitali.
e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale”
I contribuenti titolari di partita IVA agevolata nel regime dei minimi, che rimane in via residuale solo fino a scadenza naturale (compimento del 35° anno di età ovvero superamento dei 5 anni), e nel nuovo regime forfettario non sono in ogni caso assoggettati ad IRAP.
Irap: soggetti esclusi
Lo stesso articolo 3 del decreto IRAP, al comma 2, prevede l’esclusione esplicita dei seguenti soggetti:
a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’articolo 13.
In relazione ai soggetti passivi residenti, dalla relativa base imponibile deve essere scomputata la quota del valore della produzione netta eventualmente attribuibile alle eventuali attività svolte all’estero; per i soggetti passivi non residenti rileva ai fini Irap il valore della produzione netta esclusivamente nel caso di attività svolta sul territorio nazionale.
Irap e principio di territorialità
La relativa disciplina risponde al fondamentale principio di territorialità previsto dall’articolo 4 comma 1 del decreto IRAP secondo il quale “l’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Irap: chi paga? Soggetti passivi e istruzioni