Niente IRAP per lo studio associato dei professionisti se dimostrano che non è stata esercitata nessuna attività produttiva in forma associata e che, quindi, il vincolo associativo non si è costituito. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 39578 del 13 dicembre 2021.
Non è assoggettabile a IRAP lo studio associato se in concreto i professionisti dimostrano che non è stata esercitata nessuna attività produttiva in forma associata e che quindi il vincolo associativo non si è in realtà costituito.
L’Amministrazione finanziaria è quindi tenuta a restituire l’IRAP versata dallo studio che la chiede a rimborso.
Sono queste le precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 39578 del 13 dicembre 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 39578 del 13 dicembre 2021
- Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 39578 del 13 dicembre 2021
La decisione – La controversia trae origine dall’impugnazione del silenzio - rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP presentata da uno studio associato composto da due professionisti.
Il ricorso dello studio è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR, sul rilievo che l’Ufficio finanziario non avesse accertato la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini della pretesa impositiva.
Avverso la decisione di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui i giudici hanno ritenuto che dovesse essere accertata la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, essendo le associazioni professionali comunque soggette ad IRAP, a prescindere da qualunque indagine in merito a tale requisito.
Il collegio di legittimità ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso.
Nel presente giudizio la CTR aveva respinto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria non solo sul mancato accertamento della sussistenza dell’autonoma organizzazione ma anche sulla circostanza, che i due professionisti-soci dello studio associato svolgevano la rispettiva attività professionale autonomamente l’uno dall’altro ossia con l’autonomia e l’individualità professionale di ciascun professionista.
Tale ipotesi quindi è differente rispetto al caso in cui la professione sia esercitata in forma associata, certamente presupposto per l’applicazione dell’imposta essendo implicito il requisito dell’autonoma organizzazione.
Nel caso in esame i due professionisti svolgevano le rispettive attività in modo autonomo e pertanto torna applicabile il principio affermato dalla giurisprudenza del Collegio di legittimità secondo cui l’eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata.
In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito.
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che “l’esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Niente IRAP allo studio associato se i professionisti sono in concreto autonomi