Restituzione contributi a fondo perduto, come funziona e quando non è necessario versare le sanzioni? In caso di rinuncia o di invio di una seconda domanda in sostituzione della prima. Ma anche nei casi in cui la normativa appariva poco chiara. Le risposte arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 22 del 21 luglio 2020 e con la risposta all'interpello numero 377 del 18 settembre 2020.
Restituzione contributi a fondo perduto, come funziona e quando non sono dovute le sanzioni? Non si applicano in caso di richiesta di rinuncia antecedente al pagamento o anche in caso di una doppia domanda, inviata prima della ricevuta di accoglimento dell’istanza. Ma anche nel caso in cui la normativa appariva poco chiara, come per gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza.
A chiarire le regole per la restituzione dei contributi a fondo perduto è la circolare numero 22 del 21 luglio 2020, nuove indicazioni, poi, sono arrivate con la risposta all’interpello numero 377 del 18 settembre 2020.
Con il provvedimento del 10 giugno 2020, sono state messe in evidenza le istruzioni da seguire per rispedire al mittente il contributo a fondo perduto ricevuto indebitamente:
- le somme erogate, oltre interessi e sanzioni, devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997, esclusa la compensazione;
- l’indebita percezione può essere restituita spontaneamente versando le relative sanzioni calcolate applicando la riduzione prevista dal meccanismo del ravvedimento in funzione del tempo entro cui l’errore viene spontaneamente regolarizzato.
La circolare si è soffermata su alcuni casi particolari e ha chiarito quando non sono dovute le sanzioni insieme alla restituzione dei contributi a fondo perduto.
L’intervento più recente sul tema specifica che, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, lo stesso trattamento si applica alle regole che erano rimaste, nella prima fase di vita della misura, immerse nei dubbi.
Contributi a fondo perduto, in caso di rinuncia non sono dovute le sanzioni per la restituzione
In primis, la circolare numero 22 del 21 luglio 2020 con i chiarimenti sulla fruizione del contributo a fondo perduto si sofferma sul caso di un contribuente che ha richiesto le somme previste dall’articolo 25 del Decreto Rilancio e successivamente ha presentato un’istanza di rinuncia.
Il giorno dopo aver inviato la seconda richiesta ha ricevuto il pagamento dall’Agenzia delle Entrate.
Nel testo si legge:
“Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale”.
Nel caso descritto, anche se il pagamento è stato effettuato, le sanzioni non saranno dovute. Determinante, infatti, per stabilire se si applicano o meno, è la data di protocollo riportata nell’istanza rinuncia:
- se è anteriore a quella di accreditamento, non sono dovute;
- diversamente accade, se la richiesta viene presentata dopo.
Nella prima ipotesi il soggetto che ha percepito il contributo non spettante può restituire tempestivamente il contributo solo con i relativi interessi.
Per la restituzione delle somme a cui non si ha diritto, è necessario utilizzare i codici tributo indicati nella risoluzione numero 37 del 2020:
- 8077 denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- 8078 denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- 8079 denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Contributi a fondo perduto e restituzione, in caso di doppia domanda sono dovute le sanzioni?
L’altro caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che ha presentato una domanda di accesso al contributo a fondo perduto, per poi rendersi conto di aver indicato in maniera sbagliata gli importi del fatturato e dei corrispettivi determinando un contributo di un valore più alto.
Prima della notifica della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento della domanda, lo stesso soggetto ha inviato una nuova domanda in sostituzione della prima, che però è stata scartata. Nel frattempo, infatti, è stato eseguito il mandato di pagamento del contributo secondo i parametri della prima richiesta.
In questo caso, quindi, non è stata presentata una rinuncia, ma una nuova domanda che non è andata a buon fine. Come applicare le regole sulle sanzioni?
La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate:
“Parimenti, non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente ha la possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza.
Tale circostanza può realizzarsi, ad esempio, come nel quesito qui in esame, nell’ipotesi in cui la data della ricevuta che attesta lo scarto della (seconda) istanza finalizzata a correggere l’errore commesso risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza originaria (prima)”.
Si può procedere, quindi, allo stesso modo alla restituzione delle somme ricevute applicando solo gli interessi.
Restituzione contributi a fondo perduto, senza sanzioni quando la normativa non è chiara
A distanza di mesi dagli ultimi chiarimenti in materia, l’Agenzia delle Entrate aggiunge un nuovo tassello nelle regole di restituzione dei contributi a fondo perduto.
Affrontando il caso delle associazioni tra professionisti che sono rimaste per oltre un mese nel limbo dell’incertezza sulla possibilità di accedere ai benefici, la risposta all’interpello numero 377 del 18 settembre 2020 chiarisce:
In applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui “3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria” non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Restituzione contributi a fondo perduto, quando non sono dovute le sanzioni