Cessione del credito e sconto in fattura, nuovi codici tributo per le comunicazioni dal 17 febbraio 2022

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Cessione del credito e sconto in fattura, compensazione con nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 per le comunicazioni inviate dal 17 febbraio 2022. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022.

Cessione del credito e sconto in fattura, nuovi codici tributo per le comunicazioni dal 17 febbraio 2022

Cessione del credito e sconto in fattura, nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione relativamente alle comunicazioni inviate dal 17 febbraio 2022.

La risoluzione n. 12/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 marzo 2022 mette a disposizione i nuovi codici tributo per la compensazione del credito derivante dal superbonus e dai bonus casa ordinari, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 13/2022.

Saranno consentite tre cessioni del credito d’imposta maturato: la prima sarà libera, mentre le ulteriori due saranno possibili solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione.

Nell’ambito delle opzioni di sconto in fattura, sarà il fornitore in capo al quale matura il credito d’imposta a dover rispettare i limiti delle tre cessioni, secondo i termini sopra indicati.

Alla luce delle modifiche introdotte, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 14 marzo 2022 rende quindi noti i codici tributo da utilizzare per la compensazione delle somme derivanti dalla cessione del credito e quelle relative allo sconto in fattura per le comunicazioni trasmesse dal 17 febbraio 2022.

Cessione del credito e sconto in fattura, nuovi codici tributo per le comunicazioni dal 17 febbraio 2022

I codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 dovranno essere utilizzati per la compensazione dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o per lo sconto in fattura comunicate dal 17 febbraio.

Per le opzioni esercitate in precedenza, restano applicabili le indicazioni contenute nella risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.

Una doppia via, che si lega alla necessità per l’Agenzia delle Entrate di differenziare le discipline applicabili ai diversi crediti d’imposta utilizzati in compensazione, relativamente ai bonus casa ordinari e al superbonus del 110 per cento.

Per quel che riguarda le compensazioni a decorrere dal 17 febbraio 2022, i codici tributo istituiti sono un totale di 14, e sono i seguenti:

Codice tributo F24Denominazione
7701 CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
7702 CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
7703 CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
7704 CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
7705 CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020
7706 CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
7707 CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
7711 SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
7712 SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
7713 SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
7714 SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
7715 SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020
7716 SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
7717 SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020

I codici tributo sopra indicati dovranno essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022

Cessione del credito o sconto in fattura, compensazione in F24 dopo la conferma sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate

Sarà possibile compensare o cedere ulteriormente i crediti risultanti dalle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni inviate in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del 3 febbraio 2022.

L’utilizzo in compensazione, o in alternativa l’ulteriore cessione, è ammesso a patto che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione mediante le funzionalità disponibili nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributi istituiti con la risoluzione n. 12/E.

Così come specificato nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, tramite la stessa Piattaforma telematica i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti.

I successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.

Compensazione in F24 dei crediti edilizi: l’anno di riferimento è quello di utilizzo del credito

In chiusura, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori istruzioni per la compilazione del modello F24 ai fini della compensazione dei crediti edilizi.

Nel dettaglio, viene specificato che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 sarà necessario indicare l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”. Per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023” e così via.

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