Contributi a fondo perduto: ecco come eseguire il calcolo del calo del fatturato del 33 per cento tra aprile 2019 ed aprile 2020.
Contributi a fondo perduto: con la circolare numero 15 di sabato 13 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al calcolo del calo del fatturato.
Come noto il Decreto Rilancio ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per artigiani, commercianti e piccoli imprenditori con ricavi fino a 5 milioni di euro che hanno subito un calo del fatturato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno un terzo.
Nella suddetta circolare, l’Agenzia delle Entrate spiega come deve essere calcolato il contributo e la natura del beneficio.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che i contributi a fondo perduto non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’IRAP e non incidono sul calcolo degli interessi passivi deducibili.
Contributi a fondo perduto: calcolo del calo di fatturato per i soggetti beneficiari
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, dovrà basarsi sulle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019, rispetto ad aprile 2020.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato, inoltre, che:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi, al netto dell’IVA, delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).
Per ulteriori informazioni si allega di seguito la circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate
- Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
Contributi a fondo perduto: calcolo del beneficio ed inquadramento fiscale
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15 pubblicata il 13 giugno 2020 ha reso note le modalità del calcolo del calo del fatturato per ciò che concerne i contributi a fondo perduto.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto stabilito dal DL Rilancio, ha ricordato che l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Tale percentuale viene determinata sulla base dei ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.
In particolare, il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:
- il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
- il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 euro;
- il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 euro e minori o uguali a 5.000.000 euro.
Se sulla base dei calcoli di cui sopra, qualora il contributo risultasse pari a zero o inferiore al minimo, si prevede in ogni caso il riconoscimento del beneficio pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Infine l’AdE ha tenuto a precisare che i contributi a fondo perduto non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’IRAP e che non incidono sul calcolo degli interessi passivi deducibili. Ne consegue pertanto l’esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto: il calcolo del calo di fatturato