Superbonus e bonus casa ordinari, dalle ristrutturazioni fino al bonus facciate: con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per la compensazione in F24 del credito ceduto. Ecco le istruzioni per utilizzare la somma acquisita in caso di sconto in fattura o cessione del credito.
Superbonus e non solo: dall’Agenzia delle Entrate arrivano i codici tributo per la compensazione in F24 dei crediti d’imposta ceduti.
Sia per la detrazione del 110% che per i bonus casa ordinari (ristrutturazioni, ecobonus, bonus facciate), la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 fornisce le istruzioni per compensare il credito d’imposta acquisito a seguito dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Si tratta dell’elenco delle detrazioni fiscali sui lavori in casa cedibili secondo quanto disposto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, per il biennio 2020 e 2021.
L’uso in compensazione, mediante i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate e da indicare nel modello F24, è ammesso per la quota di importo non fruita in detrazione dal beneficiario e nella stessa ripartizione, a partire quindi dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Si parte dunque dal 1° gennaio 2021, data a partire dalla quale saranno utilizzabili i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.
Si ricorda tuttavia che la comunicazione per la cessione dei crediti relativi al 2020 può essere inviata entro il 16 marzo 2021; in tal caso, il credito d’imposta può essere utilizzato dal cessionario o fornitore dopo 10 giorni dalla data di ricezione.
Superbonus e bonus casa: codici tributo F24 e istruzioni compensazione del credito
Sono sei i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate e che, a partire dal 1° gennaio 2021, consentiranno ai fornitori ed ai cessionari del superbonus e dei bonus casa ordinari di utilizzare la somma acquisita in compensazione tramite modello F24.
Prima di analizzare le istruzioni fornite con la risoluzione n. 83/E/2020, si riportano di seguito i nuovi codici tributo:
- “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”.
Per ciascuna delle detrazioni fiscali cedibili, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, viene istituito un codice tributo F24 specifico.
Ai fini della compensazione, bisognerà indicare il codice relativo alla tipologia di bonus acquisito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.
La somma utilizzabile in compensazione è quella risultante dalla comunicazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura trasmessa dall’Agenzia delle Entrate. Per compensare l’importo del modello F24 o, in alternativa, cedere ulteriormente il credito, è necessario confermare l’esercizio dell’opzione tramite la piattaforma telematica.
Sia nel caso di utilizzo da parte del primo cessionario o fornitore che nel caso di ulteriore cessione, l’utilizzo del credito d’imposta relativo al superbonus e ai bonus ordinari per le ristrutturazioni edilizie è ammesso secondo gli stessi termini e modalità applicate al cedente.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 83 del 28 dicembre 2020
- Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Compensazione credito superbonus e bonus casa: le regole non cambiano. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Come anticipato, le regole per utilizzare in compensazione F24 il credito d’imposta derivante dalla cessione o dall’applicazione dello sconto in fattura seguono quelle della detrazione fiscale originaria.
In primis, ai sensi del comma 3, articolo 121 del decreto n. 34/2020, i crediti d’imposta sono compensabili dai fornitori o dai cessionari sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
La ripartizione è la stessa prevista nel caso di uso diretto della detrazione. In sostanza, in base al bonus fiscale che ha originato il credito d’imposta, si potrà utilizzare la somma acquisita in cinque o dieci rate annuali.
La quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso. È questo uno degli aspetti “controversi” del meccanismo di monetizzazione dei bonus casa, che penalizza chi si trova in una situazione di incapienza d’imposta.
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