Contributi INPS e INAIL: pagamento dei debiti fino a 60 rate dal 2025

Emanuele Muzzi - Leggi e prassi

Il Collegato Lavoro prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 i debiti INPS e INAIL non ancora affidati all'Agente della Riscossione possano essere pagati fino a 60 rate mensili

Contributi INPS e INAIL: pagamento dei debiti fino a 60 rate dal 2025

Debiti INPS e INAIL: dal 1° gennaio è prevista la possibilità di adottare piani di pagamento fino 60 rate mensili.

La misura è prevista dal Collegato Lavoro, il provvedimento approdato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 come legge n. 203/2024.

Si potrà usufruire della rateazione fino a 60 rate mensili in alcuni casi ancora da definire, ma non sarà necessaria l’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Collegato Lavoro: dal 2025 pagamento debiti INPS e INAIL fino a 60 rate

L’articolo 23 della legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” interviene sull’articolo 2 del decreto legge n. 338/1989, il quale disciplina la riscossione dei crediti contributivi e la rateazione dei pagamenti.

In particolare, il Collegato Lavoro prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 i contribuenti possano adottare piani di pagamento fino a 60 rate mensili per il versamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL.

Tale facoltà è riservata ai debiti che ancora non siano stati affidati agli agenti della riscossione.

Per accedere alla misura sarà necessario rientrare nei casi specifici previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i quali saranno definiti da un apposito decreto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze atteso nei prossimi due mesi.

Rateazione debiti INPS e INAIL fino a 60 rate: non sarà più necessaria l’autorizzazione del Ministero del Lavoro

La possibilità di dilazionare i debiti INPS e INAIL fino a 60 rate mensili non rappresenta una novità assoluta.

Infatti, già l’articolo 116, comma 17, della legge n. 388/2000 prevedeva il pagamento rateizzato attraverso un piano di 60 rate, in caso di:

  • oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria.

Tuttavia tale facoltà era soggetta ad una specifica autorizzazione concessa dal Ministero del Lavoro.

Attualmente, invece, il Collegato Lavoro ha abrogato il comma sopracitato, semplificando l’iter per la concessione della rateazione fino a 60 rate mensili.

Rateazione debiti INPS e INAIL: numero massimo di rate prima dell’approvazione del Collegato Lavoro

Ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 116, comma 17 della legge n. 388/2000, prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024 il numero di rate massimo consentito per dilazionare debiti per contributi e premi assicurativi ammontava a 24 rate mensili.

Sotto richiesta del contribuente, tale piano poteva essere prolungato con l’aggiunta di ulteriori 12 rate, per un totale di 36 pagamenti mensili previa autorizzazione del Ministero del Lavoro nei seguenti casi:

  • calamità naturali;
  • procedure concorsuali;
  • temporanea carenza di liquidità finanziaria causata da:
    • ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, Enti Pubblici o P.A.;
    • ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
  • crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
  • trasmissione debiti contributivi agli eredi;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali.

Questa facoltà, ancora in vigore, è prevista dal comma 11, articolo 2 del decreto legge n. 338/1989.

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