Arrivano le istruzioni INPS per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio per la regolarizzazione debiti contributivi. Le novità introdotte dal decreto PNRR sono in vigore dal 1° settembre
Con l’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive arrivano anche le indicazioni da parte dell’INPS.
Le novità previste dal decreto PNRR sono infatti in vigore dal 1° settembre e riguardano la regolarizzazione delle violazioni in ambito contributivo.
Sia in caso di omissione che di evasione viene introdotta per i datori di lavoro la possibilità di regolarizzare spontaneamente e pagare sanzioni di importo ridotto.
Regolarizzazione debiti contributivi: le istruzioni INPS sulle nuove sanzioni
L’INPS con la circolare n. 90, pubblicata il 4 ottobre 2024, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive.
Dal 1° settembre 2024, infatti, sono in vigore le novità relative alla regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi che permettono, in caso di omissioni o di evasione, di pagare sanzioni di importo ridotto.
Ad introdurle è l’articolo 30 del decreto PNRR (DL n. 19/2024), il quale ha apportato significative modifiche ai commi 8, 10 e 15 dell’articolo 116 della Legge di Bilancio del 2001.
In breve, i datori di lavoro che hanno ritardato oppure omesso il versamento di contributi a loro carico possono beneficiare, tramite una procedura semplificata, di una riduzione delle sanzioni se si attivano spontaneamente per sanare la propria posizione.
Sanzioni civili per omissione contributiva
Il decreto PNRR ha modificato il regime delle sanzioni civili che si applicano per il mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali. In particolare, ha previsto che se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato spontaneamente (prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori) entro 120 giorni dalla scadenza di legge e in unica soluzione, non si applica la maggiorazione prevista (5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento).
In pratica, per favorire e accelerare il recupero del credito si estende anche a queste fattispecie il ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva.
L’INPS precisa che il pagamento si considera effettuato in un’unica soluzione anche se effettuato con più versamenti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni.
Trascorso tale termine, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.
La novità, ricordiamo, si applica unicamente ai mancati pagamenti di contributi legati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza a partire dal 1° settembre 2024.
Ad ogni modo, resta fermo che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili per evasione contributiva
Il nuovo regime sanzionatorio si applica anche in caso di evasione contributiva, cioè quando non vengono versati i contributi o premi dovuti e relativi a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.
In questo caso si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, tra il 30 e il 60 per cento dei contributi o premi non versati.
Anche in questo caso poi è prevista un’agevolazione per la regolarizzazione spontanea.
In caso di denuncia spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori (comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi), le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.
Se il versamento, invece, avviene in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, le sanzioni sono dovute in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
È possibile pagare anche a rate, in questo caso l’applicazione della misura è subordinata al versamento della prima rata.
Anche in questo caso la novità si applica agli inadempimenti verificatisi a partire dal 1° settembre 2024.
Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori
Altra novità introdotta dal DL n. 19/2024 è la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili nei casi in cui la situazione debitoria sia rilevata d’ufficio dagli enti impositori oppure in seguito a verifiche ispettive.
Questo a patto che i contribuenti provvedano al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione (o a rate) entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.
“In merito al termine di trenta giorni “dalla notifica della contestazione” previsto dalla norma in esame, si precisa che, in ragione delle specifiche modalità di imposizione previste per alcune tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, i lavoratori autonomi), la quantificazione dei contributi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive), in fase di prima applicazione, continua a essere operata secondo le consuete modalità in sede di tariffazione.”
Anche in questa ipotesi le disposizione si applicano ai mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza precedenti il 1° settembre 2024 e oggetto di accertamenti notificati successivamente a tale data.
Per l’applicazione delle novità relative a omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, ad attività di compliance e ad attività di accertamento d’ufficio dell’Istituto si rimanda al testo integrale della circolare n. 90/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regolarizzazione debiti contributivi: le istruzioni INPS sulle nuove sanzioni