Scendono ancora i tassi di interesse per il pagamento a rate dei contributi INPS e per la determinazione delle relative sanzioni civili. Dal 18 settembre sono pari al 9,65 per cento e al 9,15 per cento
Si abbassano ancora i costi per il pagamento delle rate dei contributi INPS 2024 e delle relative sanzioni civili.
Dal 18 settembre il tasso di interesse nel caso di dilazione e di differimento scende al 9,65 per cento, mentre quello per le sanzioni civili passa al 9,15 per cento.
La novità è diretta conseguenza della nuova decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea, la quale ha disposto un taglio di 60 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Contributi INPS: scende il tasso di interesse per rate e sanzioni
Dopo un lungo periodo di aumenti arriva il secondo taglio sui tassi di interesse da parte della BCE, la Banca Centrale Europea.
Per effetto della nuova decisione di politica monetaria, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema cala di ulteriori 60 punti base, portandosi al 3,65 per cento.
L’INPS con la circolare n. 89 del 16 settembre recepisce il nuovo aggiornamento del tasso di interesse per il pagamento a rate dei contributi e per la misura delle relative sanzioni civili che si applicano per il mancato o ritardato pagamento.
I nuovi tassi, che si applicano dal 18 settembre, scendono rispettivamente al 9,65 per cento e al 9,15 per cento.
Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 del decreto legge n. 318/1996, il valore del tasso di interesse per il pagamento a rate o differito dei contributi INPS è pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 6 punti.
Pertanto, il tasso di interesse per il pagamento a rate dei contributi INPS 2024 è fissato al 9,65 per cento.
L’INPS fa sapere che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Inoltre, nel caso di differimento, il tasso di interesse aggiornato sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa a settembre 2024.
Contributi INPS: gli effetti del nuovo tasso sulla determinazione delle sanzioni civili
La decisione di politica monetaria della BCE ha effetto anche nella determinazione della misura delle sanzioni civili che si applicano in caso di mancato o ritardato pagamento di premi o contributi così come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, dunque, la sanzione civile è pari al 9,15 per cento in ragione d’anno (tasso del 3,65 per cento maggiorato di 5,5 punti).
Per favorire l’adempimento, il decreto PNRR bis (n. 19/2024) ha introdotto dal 1° settembre una nuova fattispecie di ravvedimento operoso.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente provveda spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, al pagamento in un’unica soluzione ed entro 120 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti e quindi nella misura del 3,65 per cento.
Nelle ipotesi di evasione, la sanzione civile è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In questo caso il nuovo ravvedimento si applica come segue: in caso di denuncia spontanea della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata al 9,15 per cento in ragione d’anno. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.
Se il versamento avviene entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15 per cento.
Nell’ipotesi di evasione in caso di procedure concorsuali, infine, la misura delle sanzioni è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, aumentato di 2 punti.
Dato che tale tasso è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5 per cento in ragione d’anno), dal 18 settembre la riduzione delle sanzioni sarà pari al 3,65 per cento.
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