Regolarizzazione debiti contributivi: le novità sulle sanzioni in vigore da settembre

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Sono in vigore da inizio mese le novità introdotte dal decreto PNRR in merito alla regolarizzazione delle violazioni in ambito contributivo. Prevista una riduzione delle sanzioni per chi si attiva per sanare omissioni o ritardi nei versamenti entro 120 giorni

Regolarizzazione debiti contributivi: le novità sulle sanzioni in vigore da settembre

Come cambia la regolarizzazione delle violazioni in ambito contributivo con l’entrata in vigore delle novità previste dal decreto PNRR?

Sia in caso di omissione che di evasione viene introdotta per i datori di lavoro la possibilità di regolarizzare spontaneamente e pagare sanzioni di importo ridotto.

Regolarizzazione debiti contributivi: le novità sulle sanzioni in vigore da settembre

Dal 1° settembre sono in vigore le novità relative alla regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi con l’INPS e l’INAIL che permette, in caso di omissioni o di evasione, di pagare sanzioni di importo ridotto.

A prevedere le nuove disposizioni è il decreto PNRR con l’obiettivo di contrastare le violazioni in ambito contributivo.

La novità introdotta all’articolo 30 del DL n. 19/2024 infatti fa parte del pacchetto di misure in materia di lavoro, volte nello specifico alla tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e lavoratrici e al contrasto del lavoro irregolare (tra le quali anche la patente a crediti per lavorare nei cantieri) e vanno a modificare i commi 8, 10 e 15 dell’articolo 116 della Legge di Bilancio del 2001.

In cosa consistono le novità in vigore dal 1° settembre 2024?

In sostanza i datori di lavoro che hanno ritardato oppure omesso il versamento di contributi a loro carico possono beneficiare, tramite una procedura semplificata, di una riduzione delle sanzioni se si attivano spontaneamente per sanare la propria posizione.

Regolarizzazione debiti contributivi per mancato o ritardato pagamento

Come noto, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La novità sta nel fatto che se il datore di lavoro procede spontaneamente (prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori) al pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione entro il termine di 120 giorni, la maggiorazione di 5,5 punti non viene applicata.

Ad ogni modo, resta fermo che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Regolarizzazione debiti contributivi per evasione

In caso di evasione contributiva connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, invece, è dovuta una sanzione civile, in ragione d’anno, tra il 30 e il 60 per cento dei contributi o premi non versati.

Anche in questo caso è prevista un’agevolazione per la regolarizzazione spontanea prima di contestazioni (comunque entro 1 anno dalla scadenza per il pagamento).

Se i datori di lavoro provvedono al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Se, invece, il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti.

È possibile pagare anche a rate, in questo caso l’applicazione della misura è subordinata al versamento della prima rata.

Regolarizzazione debiti contributivi: quando scatta la riduzione del 50 per cento?

Nel caso in cui la situazione debitoria sia rilevata d’ufficio dagli enti impositori oppure in seguito a verifiche ispettive, i datori di lavoro hanno la possibilità di pagare le sanzioni civili di cui sopra ridotte del 50 per cento se provvedono al pagamento dei contributi e dei premi, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

Anche in questo caso, per il pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata.

Infine, nel caso della cosiddetta “incertezza”, cioè di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi per via di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, la sanzione viene sostituita dagli interessi legali.

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