In caso di liquidazione giudiziale è possibile accedere alla NASPI in presenza di dimissioni per giusta causa, recesso del curatore e risoluzione di diritto: nella circolare INPS numero 21 del 2023 i chiarimenti su requisiti e scadenze per ottenere l'indennità
Il Codice della crisi d’impresa, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha portato novità anche sull’accesso alla NASPI, l’indennità di disoccupazione.
Le dimissioni del lavoratore o della lavoratrice durante la procedura di risoluzione risultano presentate per giusta causa e, così come il recesso del curatore o la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato, rappresentano una perdita involontaria dell’occupazione che permette l’accesso alla prestazione di disoccupazione.
In tutti i casi, quindi, è possibile presentare domanda e ottenere l’indennità che spetta in seguito alla perdita del lavoro: dall’INPS, con la circolare numero 21 del 10 febbraio 2023, arrivano le istruzioni su requisiti e date di scadenza da rispettare.
Si confermano 68 giorni di tempo per la presentazione dell’istanza da conteggiare, però, secondo precise indicazioni.
Accesso alla NASPI e liquidazione giudiziale: quando è possibile presentare domanda
Le novità del codice della crisi d’impresa sono contenute nel D.lgs n. 14 del 2019: con le disposizioni contenute negli articoli 180 e 190, il testo interviene anche sulle modalità di accesso alla NASPI, l’indennità di disoccupazione, durante la procedura di liquidazione giudiziale eventualmente intrapresa dall’azienda.
Nella circolare numero 21 del 10 febbraio 2023, l’INPS chiarisce:
“In ragione delle richiamate disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14 del 2019 deriva, da una parte, che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione - da parte del curatore - di subentro o di recesso dai rapporti medesimi e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI”.
In caso di liquidazione giudiziale, quindi, il lavoratore o la lavoratrice può presentare domanda per ottenere la NASPI nei seguenti casi che determinano una perdita involontaria dell’occupazione e fanno scattare il diritto a ricevere la disoccupazione:
- dimissioni, che risultano presentate per giusta causa e quindi non impediscono l’accesso all’indennità;
- recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato.
Accesso alla NASPI e liquidazione giudiziale: la scadenza per presentare domanda
Nella circolare numero 21 del 2023 l’INPS illustra anche i tempi da rispettare per presentare domanda di NASPI: si conferma il termine dei 68 giorni a disposizione, ma in caso di liquidazione giudiziale ci sono alcune precisazioni da fare.
Le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore durante la procedura hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della procedura: sono, quindi, retroattive rispetto alla data in cui vengono rassegnate. Ma il conto alla rovescia per verificare la scadenza per la presentazione dell’istanza di accesso all’indennità di disoccupazione parte dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il recesso da parte del curatore, si fa riferimento al giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore è venuto a conoscenza della comunicazione effettuata dal curatore.
E infine, nell’ipotesi della risoluzione di diritto, si fa riferimento alla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto, vale a dire “decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine”.
Per quanto riguarda questo primo periodo di applicazione delle novità, l’INPS specifica:
“Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare”.
Accesso alla NASPI e liquidazione giudiziale: istruzioni INPS sul pagamento dell’indennità
Infine l’INPS fornisce istruzioni anche sul pagamento della NASPI una volta che lavoratrici e lavoratori hanno presentato domanda.
La decorrenza dell’indennità di disoccupazione parte dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni, del recesso del curatore o della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno.
Se inoltrata dopo, si parte dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di NASPI.
Anche in questo caso fa eccezione questo primo periodo di applicazione delle novità che si è aperto lo scorso luglio: per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro che si sono verificate tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 l’indennità di disoccupazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo all’interruzione del rapporto.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare INPS numero 21 del 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: NASPI e liquidazione giudiziale: dall’INPS istruzioni su domanda, requisiti e scadenze